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Legge

L.R. Toscana 8/2016

Disposizioni per l’aggiornamento dei piani di ambito e dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio. Modifiche alla l.r. 61/2014 e alla l.r. 61/2007.

Normativa regionaleL.R. Toscana 8/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana consente, fino all’adeguamento del piano regionale, l’aggiornamento dei piani d’ambito e straordinari per i primi affidamenti del servizio rifiuti con una procedura semplificata e pareri regionali vincolanti. Abroga inoltre l’art. 27-bis della l.r. 61/2007, salvo i procedimenti già avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore, che restano regolati dalla vecchia disciplina.

Aggiornamento dei piani d’ambito e straordinari per i primi affidamenti del servizio rifiuti

Aggiornamento dei piani d’ambito e dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio

La legge interviene sul sistema toscano di pianificazione della gestione integrata dei rifiuti urbani, consentendo alle autorità competenti di aggiornare i piani vigenti in una fase transitoria, fino all’adeguamento del piano regionale. Viene inoltre coordinata la disciplina previgente sui primi affidamenti del servizio, con una abrogazione generale e una salvaguardia per i procedimenti già in corso.

Ambito di applicazione e fase transitoria

Fino all’adeguamento del piano regionale previsto dalla disciplina vigente, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani possono aggiornare:

  • il piano d’ambito;
  • il piano straordinario vigente per i primi affidamenti del servizio.

L’aggiornamento può avvenire anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali o interprovinciali vigenti, purché sia seguito il procedimento speciale introdotto dalla legge.

Procedimento per l’aggiornamento dei piani

La proposta di aggiornamento deve essere depositata per 30 giorni consecutivi presso:

  • le sedi dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
  • i comuni compresi nel territorio dell’ambito ottimale interessato.

La proposta deve inoltre essere pubblicata sul sito istituzionale degli enti interessati e della Regione. Durante il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni all’autorità.

Coinvolgimento della Regione e delle province

Contestualmente al deposito, l’autorità trasmette la proposta di aggiornamento alla Regione. La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento, esprime un parere vincolante sulla coerenza della proposta rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti.

La proposta è trasmessa anche alle province interessate, che entro lo stesso termine di 30 giorni possono formulare proposte o osservazioni sugli aspetti di propria competenza relativi alle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Approvazione ed efficacia degli aggiornamenti

L’aggiornamento del piano straordinario e quello del piano d’ambito sono approvati con atto proprio dall’autorità competente. Successivamente sono trasmessi alla Giunta regionale, che pubblica il relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

L’aggiornamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale.

Pubblicità e accesso ai documenti

I piani aggiornati devono essere resi accessibili ai cittadini anche per via telematica, mediante pubblicazione sui siti istituzionali:

  • dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di riferimento;
  • della Regione.

L’avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale deve indicare il sito istituzionale su cui il piano è consultabile.

Abrogazione della disciplina previgente e regime transitorio

La legge abroga l’articolo 27-bis della l.r. 61/2007 sulla materia dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio.

Restano però disciplinati dalla norma previgente i procedimenti di modifica dei piani straordinari già avviati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge: tali procedimenti proseguono e si definiscono secondo l’articolo 27-bis abrogato.

Decorrenza pratica e utilità attuale

La disciplina ha natura essenzialmente transitoria, perché opera in attesa dell’adeguamento del piano regionale. Inoltre, la parte di salvaguardia riguarda solo procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore. Per questo l’atto conserva utilità soprattutto per ricostruire il regime applicabile agli aggiornamenti dei piani in quella fase e ai procedimenti ancora pendenti all’epoca.

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