L.R. Toscana 7/2016
Nuove disposizioni in materia di provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e delle società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti. Modifiche alla l.r. 11/1999 e alla l.r. 42/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge rafforza in Toscana gli interventi per scuole, università e società civile contro criminalità organizzata, terrorismo e corruzione, modificando la l.r. 11/1999 e coordinandola con l’Osservatorio regionale della legalità. Disciplina attività, finanziamenti, rapporto annuale e funzioni del Centro di documentazione; non contiene limiti temporali di efficacia specifici.
Educazione alla legalità e monitoraggio dei fenomeni criminali in Toscana
Educazione alla legalità e strumenti regionali di contrasto alla criminalità in Toscana
La legge regionale Toscana 28 gennaio 2016, n. 7 aggiorna la disciplina degli interventi a favore delle scuole, delle università toscane e della società civile per promuovere l’educazione alla legalità, la coscienza civile democratica e il contrasto alla criminalità organizzata, alla corruzione e ai poteri occulti. Interviene soprattutto sulla l.r. 11/1999 e coordina tale disciplina con l’Osservatorio regionale della legalità istituito dalla l.r. 42/2015.
Ambito delle finalità e attività finanziabili
Le finalità regionali vengono ampliate per includere espressamente anche il terrorismo e tutte le sue forme di finanziamento e sostentamento, oltre ai tradizionali fenomeni di mafia e criminalità diffusa. Le attività promosse dalla Regione possono riguardare:
- indagini e ricerche svolte in collaborazione con IRPET, università o istituti di ricerca;
- iniziative dirette della Regione o svolte in collaborazione con IRPET, università e istituti di ricerca;
- progetti presentati da soggetti esterni;
- concessione di borse di studio.
È inoltre previsto che tra i soggetti coinvolti nelle attività di studio e ricerca possano rientrare anche associazioni costituite ai sensi di legge, purché il loro statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della legge.
Programmazione annuale degli interventi
La programmazione degli interventi è affidata alla Giunta regionale, che definisce annualmente, con deliberazione, le attività da svolgere nei limiti delle risorse disponibili. La precedente disciplina regolata da alcuni commi dell’articolo 2 della l.r. 11/1999 viene abrogata, con conseguente semplificazione del quadro programmatorio.
Rendicontazione e rapporto annuale al Consiglio regionale
La Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte in applicazione della legge. Il rapporto deve comprendere sia gli interventi diretti sia quelli realizzati in collaborazione e quelli di sostegno a progetti esterni, con particolare attenzione a:
- tipologie delle iniziative ammesse a finanziamento;
- categorie dei soggetti destinatari dei finanziamenti;
- priorità e criteri di valutazione delle domande.
Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica”
Il Centro di documentazione è collocato presso la Giunta regionale e funge da strumento di raccolta e diffusione verso cittadini e istituzioni di tutta la documentazione utile al perseguimento delle finalità della legge.
Nell’ambito delle attività di analisi e ricerca, il Centro deve anche predisporre un rapporto annuale sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione criminale; tale rapporto deve essere pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana.
Coordinamento con l’Osservatorio regionale della legalità
La legge estende il coordinamento dell’Osservatorio regionale della legalità anche al Centro di documentazione cultura della legalità democratica. Ne deriva un raccordo funzionale tra monitoraggio, documentazione e analisi dei fenomeni illegali sul territorio regionale.
Regime temporale e attualità applicativa
La legge non contiene termini di efficacia limitati né discipline transitorie. Si tratta di una modifica organizzativa e funzionale della normativa regionale toscana sulla legalità, tuttora strutturalmente utile per la programmazione di interventi, il monitoraggio dei fenomeni criminali e l’attività del Centro di documentazione.
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