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Legge

L.R. Toscana 5/2016

Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.

Normativa regionaleL.R. Toscana 5/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge toscana disciplina autorizzazioni provvisorie e interventi urgenti per scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, con piani stralcio, cronoprogrammi e poteri sostitutivi regionali. È finalizzata anche al superamento di procedure di infrazione UE. Molti termini risultano ormai scaduti, ma restano rilevanti le regole procedurali e di regime per gli interventi ancora da completare.

Disposizioni straordinarie per autorizzazioni provvisorie agli scarichi di acque reflue urbane

Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali

La legge disciplina, per la Regione Toscana, un regime straordinario di autorizzazione provvisoria degli scarichi di acque reflue urbane e la programmazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di depurazione. Il provvedimento è orientato al rispetto della normativa ambientale, al superamento di procedure di infrazione dell’Unione europea e alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda gli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati:

  • pari o superiori a 2.000 abitanti equivalenti, se recapitate in acque dolci o di transizione;
  • pari o superiori a 10.000 abitanti equivalenti, se recapitate in acque marino-costiere.

La legge si applica per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di cui alla programmazione straordinaria e mira a garantire l’esecuzione rapida di opere indifferibili e urgenti, nonché il completamento degli interventi di depurazione per gli agglomerati soggetti alla direttiva 91/271/CEE, anche in funzione della risoluzione delle procedure di infrazione indicate nel testo.

Programmazione degli interventi e piano stralcio

Entro tre mesi dall’entrata in vigore, l’Autorità idrica toscana (AIT) approva un piano stralcio dei piani di ambito vigenti, volto a programmare gli interventi indifferibili e urgenti necessari all’adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione e delle infrastrutture connesse.

Il piano stralcio:

  • definisce il programma degli interventi relativi agli scarichi disciplinati dalla legge;
  • tiene conto di eventuali revisioni del perimetro degli agglomerati secondo criteri tecnici ed economici;
  • elenca le priorità;
  • attesta la copertura economico-finanziaria;
  • indica i termini di conclusione degli interventi, che non possono superare i tempi tecnici strettamente necessari e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021, salvo il diverso regime previsto per alcuni interventi dall’articolo 2 ter;
  • specifica gli adempimenti necessari e il relativo cronoprogramma.

Gli interventi inseriti nel piano stralcio vengono recepiti nella programmazione temporale dei piani d’ambito. L’AIT adegua il piano stralcio alle successive modifiche della pianificazione di ambito e alle variazioni del perimetro degli agglomerati. Gli interventi sono qualificati come opere di interesse strategico regionale, funzionali al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque.

Interventi su agglomerati oggetto di procedure di infrazione

Per gli agglomerati interessati da procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, la legge prevede un presidio prioritario degli interventi. L’AIT e i gestori del servizio idrico integrato devono assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione e delle infrastrutture connesse.

L’allegato A individua tali interventi e ne definisce i cronoprogrammi sulla base dell’istruttoria dell’AIT, che può anche tener conto della rideterminazione dei termini per comprovate difficoltà tecniche dovute a eventi imprevedibili e non imputabili al gestore.

Per questi interventi:

  • entro il 31 ottobre 2021, l’AIT recepisce i contenuti dell’allegato A, adegua la programmazione del piano d’ambito e, se necessario, aggiorna il piano stralcio;
  • entro 30 giorni da tale recepimento, i gestori interessati presentano istanza per l’aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria.

Differimento dei termini per interventi non interessati da infrazione

Per gli interventi diversi da quelli dell’articolo 2 bis, qualora non sia possibile rispettare i termini originari per obiettive e comprovate difficoltà tecniche derivanti da eventi sopravvenuti e imprevedibili non imputabili al gestore, l’AIT può istruire una proposta di rimodulazione dei cronoprogrammi.

Il nuovo termine di conclusione:

  • non può superare il 22 dicembre 2024;
  • non deve compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo recettore.

In tali casi:

  • entro il 30 novembre 2021 l’AIT inserisce i nuovi termini nella programmazione temporale del piano d’ambito e aggiorna, se necessario, piano stralcio e cronoprogrammi;
  • entro 30 giorni da tale revisione i gestori presentano istanza per l’aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria.

Vigilanza regionale e poteri sostitutivi

La Regione vigila sull’approvazione e sull’aggiornamento del piano stralcio, nonché sul recepimento degli interventi nella programmazione dei piani d’ambito. Svolge anche funzioni di impulso e coordinamento e monitora:

  • l’approvazione e l’aggiornamento del piano stralcio;
  • il rispetto dei termini di conclusione degli interventi e dei cronoprogrammi.

Per il monitoraggio si applicano le disposizioni richiamate dalla legge regionale 35/2011.

Se AIT non approva o non aggiorna il piano stralcio nei termini, o vi provvede solo in parte o in modo difforme, il Presidente della Giunta regionale lo diffida a provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, avvalendosi delle strutture tecniche dell’AIT, entro 90 giorni dalla scadenza della diffida. I costi sono a carico di AIT.

L’esercizio del potere sostitutivo comporta l’inefficacia degli atti eventualmente adottati dall’AIT, salvo quelli conformi alla diffida. La Regione esercita inoltre i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale 69/2011 per la realizzazione degli interventi del piano stralcio.

La legge prevede anche una possibile rivalsa regionale, in caso di condanne della Corte di giustizia UE per violazioni imputabili ad AIT o ai gestori, per gli oneri finanziari sostenuti nei procedimenti di cui alla legge n. 234/2012, anche mediante compensazione su risorse regionali destinate a qualsiasi titolo ad AIT o ai gestori.

Approvazione dei progetti

L’AIT approva i progetti definitivi degli interventi previsti dal piano stralcio e quelli ricompresi nell’allegato A, secondo la disciplina richiamata dalla legge regionale 69/2011 e dall’articolo 158-bis del d.lgs. 152/2006.

Autorizzazioni provvisorie e controlli

La struttura regionale competente, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale, rilascia in via provvisoria e in deroga alla disciplina generale dell’AUA l’autorizzazione degli scarichi disciplinati dalla legge, per il periodo necessario alla realizzazione degli interventi e comunque nei limiti dei termini del piano stralcio.

La durata dell’autorizzazione è commisurata ai tempi degli interventi e deve comunque evitare che lo scarico comprometta il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore.

L’autorizzazione:

  • indica le modalità di controllo e monitoraggio sulla qualità del corpo recettore;
  • può essere rilasciata o aggiornata sulla base di documentazione che riporti il cronoprogramma aggiornato e i dati tecnici dell’impianto;
  • può imporre cautele gestionali e prescrizioni sui presidi depurativi provvisori per prevenire peggioramenti dello stato delle acque o pregiudizi per salute pubblica e ambiente.

Durante la vigenza dell’autorizzazione provvisoria, controlli e monitoraggio sono svolti da ARPAT.

Alla scadenza dell’autorizzazione provvisoria, la struttura regionale competente rilascia l’autorizzazione dello scarico secondo la disciplina ordinaria richiamata dalla legge.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Testo integrale

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