Sentenza del 27/09/2016 n. 1131 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Diritto tributario internazionale - Cooperazione amministrativa - Scambio di informazioni su richiesta - Lista Falciani - Utilizzabilità dei dati - Irrilevanza della natura illecita dell'acquisizione originaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'utilizzabilità nel processo tributario dei dati provenienti dalla "lista Falciani", sostenendo che fossero stati acquisiti originariamente in modo illecito e che, per tale ragione, non potessero fondare l'accertamento fiscale. La questione riguardava anche la legittimità dello scambio di informazioni effettuato ai sensi della Direttiva n. 77/799/CEE.
La decisione
La contestazione è stata respinta. I giudici hanno ritenuto che i dati fossero stati legittimamente acquisiti dall'Amministrazione finanziaria italiana mediante la procedura di scambio di informazioni prevista dalla Direttiva n. 77/799/CEE e fossero quindi utilizzabili nel processo tributario. È stata ritenuta irrilevante l'eventuale illiceità dell'acquisizione originaria da parte dell'autore della lista, poiché nell'ordinamento tributario non esiste una disposizione equivalente all'art. 191 c.p.p. che stabilisca l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti di legge. L'eventuale responsabilità penale dell'autore dei dati non incide pertanto sulla loro utilizzabilità nel procedimento fiscale.
Norme richiamate
Direttiva n. 77/799/CEE
scambio di informazioni su richiesta
Le informazioni trasmesse attraverso la procedura di cooperazione amministrativa prevista dalla direttiva possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria, purché acquisite e trasmesse secondo tale procedura.
Art. 191 c.p.p.
Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
La regola dell'inutilizzabilità prevista dal codice di procedura penale non si applica automaticamente al processo tributario, nel quale non esiste una disposizione generale equivalente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'eventuale illiceità dell'acquisizione originaria di un documento non comporta automaticamente la sua inutilizzabilità.
- Occorre distinguere tra la modalità originaria con cui i dati sono stati ottenuti e la successiva acquisizione degli stessi da parte dell'Amministrazione tramite un canale istituzionale e legalmente previsto.
- Le informazioni ricevute mediante procedure internazionali di cooperazione amministrativa possono essere utilizzate per l'accertamento fiscale se lo scambio è avvenuto nel rispetto della normativa applicabile.
- L'assenza di una disciplina tributaria analoga all'art. 191 c.p.p. rende non decisiva, di per sé, la violazione commessa dal soggetto che ha originariamente raccolto o sottratto i dati.
- Restano comunque contestabili la provenienza effettiva dei dati, la loro autenticità, la corretta procedura di trasmissione e la sufficienza degli elementi per sostenere concretamente l'accertamento.
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