Cassazione Penale, Sentenza n. 42680/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'incidente di esecuzione volto alla rettifica del cumulo delle pene. Il ricorrente deduce che il Pubblico ministero avrebbe dovuto sommare tutte le pene precedenti e la nuova pena, applicare poi il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. e solo successivamente detrarre il presofferto e la liberazione anticipata, ottenendo una pena complessiva finale inferiore (22 anni, 10 mesi e 13 giorni) rispetto al calcolo operato dall'ufficio esecuzioni. Contestata altresì la presunta confusione tra la disciplina della "fungibilità" del presofferto e il principio moderatore dell'art. 78 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo conforme all'indirizzo giurisprudenziale consolidato l'operato del giudice dell'esecuzione che ha applicato il principio dei cumuli parziali quando il condannato commette nuovi reati durante l'espiazione o dopo l'interruzione dell'esecuzione. È stato confermato che l'art. 78 c.p. si applica ai singoli cumuli parziali solo se la pena derivante dal cumulo parziale supera i limiti previsti dalla norma; conseguentemente il diverso metodo di calcolo prospettato dal ricorrente è stato ritenuto non condivisibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
art. 78, comma 1, n. 1, cod. pen.
Il criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p. va applicato nella formazione dei singoli cumuli parziali e solo quando la pena derivante dal cumulo parziale eccede il limite massimo fissato dalla norma (30 anni). Non è applicabile per operare un unico cumulo retroattivo che preceda la commissione dei reati successivi.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Principio secondo cui l'esecuzione della pena non può precedere la commissione del reato: norma richiamata a fondamento dell'impossibilità di operare un cumulo unico comprendente pene relative a reati commessi dopo l'inizio dell'esecuzione di altre pene.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere delle spese e l'eventuale somma da versare alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00.
Corte costituzionale, sentenza 13/06/2000 n. 186
sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per considerare l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, senza però escludere l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Quando il condannato commette nuovi reati durante l'espiazione di una pena o dopo che l'esecuzione di essa è stata interrotta, il calcolo delle pene deve essere effettuato mediante cumuli parziali e non con un unico cumulo che comprenda tutte le condanne.
- Il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. va applicato a ciascun cumulo parziale soltanto se la pena risultante da quel singolo cumulo eccede i limiti massimi stabiliti dalla norma (es. il tetto dei 30 anni); ciò può comportare che, complessivamente nella vita, la detenzione ecceda tale limite.
- Il presofferto va detratto nel quadro del cumulo/parziale pertinente; la disciplina della "fungibilità" del presofferto e quella del criterio moderatore hanno finalità diverse e non sono intercambiabili: non si può usare l'art. 78 per ottenere effetti retroattivi antecedenti alla commissione del reato.
- L'esecuzione della pena non può essere posta in essere prima della commissione del reato (art. 657 c.p.p.), principio che giustifica il divieto di un cumulo unico comprendente pene relative a reati successivi all'inizio dell'esecuzione.
- In sede di incidente di esecuzione è opportuno documentare chiaramente i periodi di presofferto e fornire il calcolo dettagliato dei singoli cumuli parziali; le doglianze meramente assertive o non argomentate rischiano di essere dichiarate infondate o inammissibili.
- Proporre ricorso manifestamente infondato può comportare condanna alle spese e applicazione della misura di cui all'art. 616 c.p.p.; valutare pertanto la ragionevolezza e l'aderenza alla giurisprudenza consolidata prima di impugnare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42604/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42605/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42606/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42607/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42608/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42609/2023 del 19/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →