Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24854/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Tivoli, ha ritenuto tre dipendenti di una società incaricata della gestione di PC residui di proprietà di una società di telecomunicazioni responsabili, ai soli fini civili, di furto aggravato in concorso: secondo l'accusa si sarebbero impossessati di 16 personal computer, sottraendoli alla disponibilità del legittimo possessore mediante un mezzo fraudolento consistente nell'apporre etichette di spedizione fasulle sui colli e nel rappresentare falsamente l'avvenuta trasmissione al corriere della documentazione di spedizione, con aggravante dell'abuso di prestazione d'opera. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, vizio di motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie, sostenendo che la prova della sottrazione non fosse univoca e che la Corte territoriale avesse trascurato elementi favorevoli alla tesi assolutoria, tra cui la testimonianza oculare di una dipendente, la mancata prova della consegna dei PC e della deviazione delle spedizioni, nonché una pretesa autorizzazione all'uscita dei beni. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione di legge per omessa declaratoria di improcedibilità/difetto di querela, assumendo che la tardiva presentazione della parte civile all'udienza e una asserita disponibilità alla transazione integrassero remissione tacita della querela.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva assolto all'obbligo di motivazione rafforzata richiesto in caso di riforma di assoluzione, riesaminando compiutamente il compendio probatorio, rinnovando l'istruttoria e valorizzando, con coerenza logica, la deposizione della teste che aveva ricostruito i fatti, la documentazione interna, i riscontri sui numeri identificativi dei PC, le fotografie delle etichette false e le dichiarazioni di altri testi che avevano riferito di ammissioni di responsabilità dell'imputato. Ha inoltre escluso che la Corte di legittimità potesse procedere a una diversa lettura del materiale probatorio. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che non ricorreva remissione tacita della querela per la tardiva presenza della parte civile in appello, poiché l'istituto presuppone comportamenti inequivoci e non elementi equivoci o comunque incompatibili con la volontà di perseverare nell'azione; inoltre, la revoca tacita della costituzione di parte civile ex art. 82 c.p.p. è tipizzata per il primo grado e non si estende al giudizio di appello. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 3.152 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 152, comma 3, n. 1), c.p.

    La remissione tacita della querela è configurabile solo quando da comportamenti non equivoci emerga chiaramente la volontà del querelante di rinunciare alla pretesa punitiva; occorre verificare caso per caso l'effettiva volontà remissoria, specie se vi sono elementi di segno contrario.

  • art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. c.p.p.

    L'avvertimento sull'eventuale remissione tacita per mancata comparizione del querelante è uno degli indici rilevanti, ma non esonera il giudice dal controllare se la condotta sia effettivamente univoca.

  • art. 82, comma 2, c.p.p.

    La revoca tacita della costituzione di parte civile è prevista solo per la mancata presentazione delle conclusioni ex art. 523 c.p.p. o per l'azione civile promossa davanti al giudice civile; la disciplina è riferita al primo grado e non opera automaticamente in appello.

  • art. 76, comma 2, c.p.p.

    La costituzione di parte civile produce effetti in ogni stato e grado del processo, sicché la mancata partecipazione personale in appello non comporta di per sé perdita della posizione di parte civile.

  • art. 523 c.p.p.

    Il richiamo contenuto nell'art. 82 c.p.p. mostra che l'ipotesi di mancata presentazione delle conclusioni è circoscritta alla discussione in primo grado.

  • art. 541 c.p.p.

    In caso di soccombenza dell'imputato nei confronti della parte civile nel giudizio di legittimità, può essere disposta la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Il ricorso è stato esposto in forma sintetica secondo la prescrizione relativa alla redazione dei motivi.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma una sentenza assolutoria, deve offrire una motivazione rafforzata, cioè un riesame completo del materiale probatorio e una puntuale confutazione delle ragioni dell'assoluzione di primo grado.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o una diversa lettura degli elementi di prova: il ricorrente deve indicare un vizio logico o giuridico della motivazione, non limitarsi a contrapporre la propria ricostruzione dei fatti.
  • La confessione o ammissione stragiudiziale può costituire serio elemento di riscontro, se collocata in un contesto probatorio coerente e corroborata da ulteriori elementi documentali e testimoniali.
  • La remissione tacita della querela richiede comportamenti concludenti univoci; se la condotta del querelante è spiegabile anche in modo compatibile con la volontà di prosecuzione del procedimento, il giudice deve escluderne la valenza abdicativa.
  • La disciplina della revoca tacita della costituzione di parte civile va interpretata restrittivamente: il meccanismo tipizzato dal codice riguarda la mancata presentazione delle conclusioni nel primo grado e non può essere automaticamente esteso al giudizio di appello.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.