Cassazione Penale, Sentenza n. 29326/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto valida la remissione di querela intervenuta durante il giudizio di cassazione e ha dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art. 152 c.p. e delle norme di procedura richiamate. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato, l'eliminazione delle statuizioni civili connesse e l'imposizione delle spese processuali a carico del querelato Giuseppe Botindari.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la sua responsabilità per il reato previsto dall'art. 392 cod. pen.; denunciava carenza di motivazione e vizio di diritto sugli elementi costitutivi del reato, sostenendo l'assenza di prova e dei presupposti di fatto. Successivamente ha prodotto la remissione della querela da parte della persona offesa, chiedendo il proscioglimento per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 392 cod. pen.
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in grado di merito; nella sentenza la corte non entra nel merito della colpevolezza in presenza della remissione di querela, poiché il reato si estingue.
art. 152 cod. pen.
La remissione della querela estingue il reato ai sensi del primo comma; la Corte ha richiamato tale principio per dichiarare l'estinzione conseguente alla remissione formulata dalla parte offesa.
art. 648 cod. proc. pen., comma 2
pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso
Fino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, la remissione di querela è efficacie anche se intervenuta durante il giudizio di cassazione; il riferimento indica il termine oltre il quale la remissione non può operare.
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. n. 24246/2004; Sez. 2 n. 18680/2010; Sez. 2 n. 37688/2014)
È consolidato l'indirizzo secondo cui la remissione di querela intervenuta in cassazione estingue il reato e travolge le statuizioni civili collegate, anche se vi siano questioni di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La remissione di querela, validamente espressa dalla parte offesa prima di una sentenza di condanna irrevocabile, estingue il reato anche se intervenuta durante il giudizio di cassazione.
- L'estinzione del reato per remissione comporta l'annullamento delle statuizioni civili direttamente collegate al reato estinto; non rimane titolo per la condanna al risarcimento basata sul reato ormai estinto.
- La remissione deve essere documentata e tempestivamente portata agli atti del procedimento per essere efficacie; è efficace fino a quando non sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.
- In assenza di pattuizione diversa, le spese processuali conseguenti all'annullamento per estinzione del reato possono essere poste a carico del querelato (colui contro cui era diretta la querela).
- In casi simili, è utile produrre copia del verbale di remissione e richiedere espressamente la declaratoria di estinzione del reato in cassazione; dimostrare la validità formale della remissione è cruciale per ottenere l'annullamento senza rinvio.
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