Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13792/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal G.I.P. (24 giugno 2022) per reati connessi allo spaccio di stupefacenti (art. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990). La difesa deduceva un unico motivo: mancata valutazione favorevole della cessazione delle esigenze cautelari, alla luce del decorso del tempo e di un presunto elemento di novità consistente nella sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari nei confronti di altri coindagati; sosteneva inoltre la marginalità della condotta di Canestro (solo stipula del contratto di affitto del fondo rustico) e la mancanza di consapevolezza e di contatti con gli altri partecipi, elementi che, secondo la difesa, avrebbero dovuto indurre la revoca o la sostituzione della misura.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo: il periodo trascorso (poco più di 4 mesi) non è stato considerato significativo di per sé per superare il giudicato cautelare; l'asserita disparità di trattamento rispetto ad altri coindagati è stata evocata in termini generici e priva di dati identificativi e motivazioni comparate, per cui non costituisce elemento nuovo idoneo a rivedere il giudizio sulle esigenze cautelari. La Corte ha richiamato il principio di autonomia della posizione cautelare di ciascun coindagato e la necessità di valutare contributo e profili personali; di conseguenza è stata confermata la sussistenza delle esigenze cautelari e la custodia in carcere è stata mantenuta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (art. 73 e art. 74)

    Le norme puniscono condotte connesse al traffico e all'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti; vengono richiamate come fattispecie contestate al ricorrente per giustificare la gravità indiziaria

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Il tempo trascorso può costituire, se rilevante e se privo di ulteriori condotte sintomatiche, un elemento idoneo a mostrare l'assenza di esigenze cautelari; tuttavia deve essere un arco temporale significativo e valutato concretamente

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Criteri per la valutazione delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di recidiva); la posizione soggettiva e il contributo del singolo concorrente sono elementi fondamentali e autonomi nella valutazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'imposizione delle spese processuali al ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze richiamate: Sez. 1 n. 13044/2020, Sez. 1 n. 28991/2020, Sez. 3 n. 7784/2020, Sez. 6 n. 39346/2017)

    Richiamo ai precedenti secondo cui: il decorso del tempo rileva se significativo e non accompagnato da elementi di pericolosità; la posizione cautelare di ciascun coindagato è autonoma e la diversa misura adottata per altri non costituisce di per sé elemento nuovo idoneo a superare il giudicato cautelare

Massime di principio

  • La mera disparità di misure cautelari tra coindagati non costituisce automaticamente un 'elemento nuovo' utile a revocare la misura: è necessario individuare e documentare concretamente le ragioni della differenza.
  • Il decorso del tempo può favorire la richiesta di attenuazione della misura solo se l'arco temporale è significativo e non emergono condotte ulteriori dell'indagato che ne dimostrino la perdurante pericolosità.
  • La valutazione delle esigenze cautelari è individuale: rilevano il contributo materiale e/o morale del singolo al reato e profili personali (atteggiamenti, pericolosità, comportamento processuale).
  • Allegazioni di marginalità o di mancata consapevolezza richiedono elementi di fatto concreti e specifici (es. documentazione, testimonianze, circostanze oggettive) e non deduzioni generiche.
  • In sede di riesame o cassazione è fondamentale indicare nominativi, misure e motivazioni per poter far valere una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri indagati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.