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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29395/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto sanzionatorio per omessa tempestiva segnalazione alla UIF di operazioni ritenute sospette, riferite a una serie di mandati fiduciari relativi a polizze vita estere, per importi molto elevati. I ricorrenti hanno sostenuto che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere integrato l'obbligo di segnalazione sulla base di indici di anomalia elaborati dalla Banca d'Italia, attribuendo a tali istruzioni una valenza sostanzialmente integrativa della norma e creando un automatismo incompatibile con il principio di legalità. Hanno inoltre dedotto che l'obbligo ex art. 41 d.lgs. 231/2007 presuppone il sospetto di una possibile provenienza illecita delle somme e non la mera anomalia o rilevanza economica dell'operazione; che la Corte avesse invertito l'onere della prova ponendo a loro carico la dimostrazione della non sospettabilità delle operazioni; che mancassero i presupposti per qualificare sospette le operazioni, poiché la provvista sarebbe provenuta da cessione lecita di quote di un fondo immobiliare e le operazioni fiduciario-assicurative avrebbero garantito tracciabilità e trasparenza; infine, hanno contestato la misura della sanzione, ritenuta eccessiva e immotivata, sostenendo che la gravità non fosse adeguatamente spiegata e che l'amministrazione avesse già applicato una quantificazione bassa rispetto al massimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure relative all'asserito automatismo derivante dagli indici di anomalia, chiarendo che tali indici non sostituiscono la norma ma servono a orientare la valutazione concreta del sospetto; ha affermato che, ai fini dell'obbligo di segnalazione, rileva un giudizio obiettivo ex ante sulla idoneità dell'operazione a costituire strumento di riciclaggio o di elusione della disciplina antiriciclaggio, non essendo necessario accertare o provare la reale provenienza illecita delle somme. La Corte ha valorizzato gli elementi di sospetto individuati dai giudici di merito: valore molto elevato delle operazioni, sproporzione rispetto ai redditi dichiarati di alcuni sottoscrittori, documentazione insufficiente sull'adeguata verifica della clientela, modalità di investimento non coerenti con l'età dei clienti e presenza di controparti e canali operativi in contesti offshore. Ha escluso anche l'inversione dell'onere della prova, perché la contestazione amministrativa era fondata su elementi già acquisiti dall'amministrazione. Quanto alla sanzione, ha confermato che il giudice dell'opposizione può rideterminarla discrezionalmente nei limiti di legge, applicando il trattamento più favorevole sopravvenuto e commisurandola alla gravità complessiva del fatto; nel caso concreto la riduzione a euro 300.000 è stata ritenuta corretta e proporzionata. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 41 d.lgs. n. 231 del 2007

    L'obbligo di segnalazione sorge quando l'intermediario sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; il sospetto si valuta in concreto, alla luce di caratteristiche, entità, natura dell'operazione e delle circostanze conosciute.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2007

    Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime prevede un range sanzionatorio da 30.000 a 300.000 euro; la Corte ha confermato l'applicazione del trattamento più favorevole sopravvenuto e la sanzione massima del nuovo regime.

  • art. 11 l. n. 689 del 1981

    Il giudice dell'opposizione determina discrezionalmente la sanzione entro i limiti edittali, tenendo conto della gravità del fatto e degli elementi oggettivi e soggettivi, senza essere vincolato alla precedente valutazione amministrativa.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è stata inversione dell'onere della prova, poiché l'amministrazione ha contestato la violazione sulla base di elementi già acquisiti e il thema decidendum riguardava la natura sospetta delle operazioni alla luce di tali dati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per veicolare le censure di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

  • art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007

    Richiamato per applicare il favor rei e il trattamento sanzionatorio più favorevole sopravvenuto.

  • d.l. n. 143 del 1991, art. 3, commi 1 e 2

    Richiamato in giurisprudenza come antecedente dell'obbligo di segnalazione, che non richiede un quadro indiziario già emerso da indagini preliminari.

  • art. 648-bis c.p.

    Richiamato solo per affermare che tra i reati presupposto possono rientrare anche i delitti fiscali.

  • d.l. n. 351 del 2001

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che le plusvalenze da cessione di quote di fondi immobiliari erano assoggettate a imposizione sostitutiva e quindi non dovevano emergere in dichiarazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, non è richiesto che l'intermediario accerti la reale provenienza illecita delle somme, ma che valuti ex ante, in modo obiettivo e concreto, se l'operazione presenti profili tali da renderla strumento di riciclaggio o di elusione della disciplina antiriciclaggio.
  • Gli indicatori di anomalia predisposti dall'autorità amministrativa non introducono un automatismo sanzionatorio né sostituiscono la norma primaria; essi costituiscono criteri orientativi per la valutazione della sospettabilità dell'operazione, da apprezzare insieme a tutti gli altri elementi conosciuti dall'operatore.
  • L'adempimento dell'obbligo antiriciclaggio si fonda sugli elementi informativi effettivamente acquisiti dall'intermediario nell'esercizio della propria attività; non vi è inversione dell'onere della prova se l'amministrazione contesta l'omessa segnalazione sulla base di elementi oggettivi già disponibili e idonei a fondare il sospetto.
  • La sproporzione tra redditi del cliente e valore dell'operazione, la carenza di adeguata verifica, la presenza di controparti o canali operativi in contesti offshore e le modalità non coerenti con le caratteristiche del cliente sono tutti elementi che possono concorrere a integrare il sospetto rilevante ai fini della segnalazione.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice può rideterminare l'importo entro i limiti edittali sulla base della gravità complessiva del fatto, senza essere vincolato alla qualificazione già data dall'amministrazione e senza dover enucleare criteri matematici rigidi, purché emerga che abbia considerato i parametri legali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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