Cassazione Penale, Sentenza n. 5303/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al rigetto della richiesta ex art. 20-bis c.p.p. di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; il difensore ha sostenuto che la Corte d'appello non ha applicato l'art. 56-quater della legge n. 689/1981, come novellato dal d.lgs. 10/10/2022 n. 150, e che la certificazione ISEE indicante reddito zero avrebbe imposto la conversione secondo i nuovi parametri (sostegno che la quantificazione non può rimanere a esclusiva discrezionalità del giudice).
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per un nuovo giudizio alla Corte di appello. La Cassazione ha ritenuto errata la motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto inattendibile l'ISEE e non aveva applicato i nuovi canoni introdotti dall'art. 56-quater legge n. 689/1981 (d.lgs. n. 150/2022). La sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria dovrà essere valutata nuovamente alla stregua dell'intervallo previsto (da euro 5 a euro 2.500) tenendo conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del nucleo familiare, nonché della possibilità di pagamento rateale ex art. 133-ter c.p.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma del codice penale richiamata quale titolo della condanna confermata in sede di appello (rientrante nel procedimento disciplinare per l'allontanamento dalla detenzione domiciliare).
art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975 n. 354
Prevede la rilevanza penale dell'allontanamento dal domicilio durante la detenzione domiciliare; norma sostanziale applicata per la condanna originaria.
art. 20-bis cod. proc. pen.
Procedura e istanza per la sostituzione della pena detentiva con altra pena: la richiesta dell'imputato per conversione è quella che la Corte doveva valutare alla luce delle nuove regole.
art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma nella parte che prevedeva: «il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale».
La Corte costituzionale ha inciso sul parametro minimo di quantificazione del valore giornaliero; tale pronuncia ha rilevanza nella determinazione del valore della pena pecuniaria ma la normativa è stata inoltre novellata successivamente.
art. 56-quater legge n. 689/1981 (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022 n. 150)
Stabilisce che la quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva deve essere effettuata entro un arco da euro 5 (limite minimo) a euro 2.500 (limite massimo), tenendo conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del nucleo familiare e della possibilità di pagamento rateale; rappresenta il criterio normativo che la Corte di appello avrebbe dovuto applicare.
art. 135 cod. pen.
Riferimento al valore giornaliero della pena pecuniaria previsto dal codice penale, usato come parametro di confronto nella disciplina delle pene pecuniarie.
sent. Corte costituzionale n. 28/2022 (e menzione sent. nn. 15/2020 e 22/2022)
Giurisprudenza costituzionale richiamata che ha inciso sull'interpretazione dei limiti minimi/massimi della pena pecuniaria e sui principi di equità nella quantificazione, richiedendo attenzione ai profili di proporzionalità e funzione rieducativa.
art. 133-ter cod. pen.
Consente la possibilità di pagamento rateale della pena pecuniaria; il giudice deve valutare tale possibilità nel procedimento di determinazione della pena sostitutiva.
art. 545-2 bis cod. proc. pen.
Prevede l'udienza nella quale il giudice deve accertare gli elementi per decidere sulla sostituzione della pena e sulla possibilità di pagamento rateale; la sua osservanza è richiesta per una corretta applicazione dell'art. 56-quater.
Massime di principio
- Dopo le modifiche normative del 2022 (art. 56-quater l. n. 689/1981), la quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva deve essere motivata all'interno dell'intervallo 5-2.500 euro e non può essere decisa arbitrariamente senza valutare le condizioni economiche e familiari dell'imputato.
- La certificazione ISEE è un elemento probatorio rilevante ma non deve essere rigettata in modo formale o privo di verifica; se ritenuta inattendibile il giudice deve spiegare le ragioni e utilizzare altri elementi probatori per valutare la concreta capacità contributiva.
- Il giudice deve verificare la possibilità di pagamento rateale ex art. 133-ter c.p. e tenerne conto nella determinazione della pena pecuniaria sostitutiva; questo accertamento va compiuto nell'udienza prevista ex art. 545-2 bis c.p.p.
- La sostituzione con pena pecuniaria, a differenza di altre misure sostitutive, non richiede l'assenso del condannato; ciò rende ancor più importante che il giudice motivi adeguatamente la misura e la sua entità.
- Occorre evitare quantificazioni che producano esiti sproporzionati rispetto alla funzione rieducativa e preventiva della pena; somme che determinino effetti punitivi eccedenti la finalità della sostituzione possono essere rimesse al sindacato del giudice in sede di rinvio.
- Le pronunce della Corte costituzionale relative all'art. 53 e ai limiti delle pene pecuniarie devono essere tenute presenti e coordinate con la nuova disciplina legislativa, evitando interpretazioni isolate che comportino risultati iniqui.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5147/2024 del 06/02/2024
- Sentenza penale · 6 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5148/2024 del 06/02/2024
- Sentenza penale · 6 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5150/2024 del 06/02/2024
- Sentenza penale · 6 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5151/2024 del 06/02/2024
- Sentenza penale · 6 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5152/2024 del 06/02/2024
- Sentenza penale · 6 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5154/2024 del 06/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →