Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5303/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al rigetto della richiesta ex art. 20-bis c.p.p. di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; il difensore ha sostenuto che la Corte d'appello non ha applicato l'art. 56-quater della legge n. 689/1981, come novellato dal d.lgs. 10/10/2022 n. 150, e che la certificazione ISEE indicante reddito zero avrebbe imposto la conversione secondo i nuovi parametri (sostegno che la quantificazione non può rimanere a esclusiva discrezionalità del giudice).

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per un nuovo giudizio alla Corte di appello. La Cassazione ha ritenuto errata la motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto inattendibile l'ISEE e non aveva applicato i nuovi canoni introdotti dall'art. 56-quater legge n. 689/1981 (d.lgs. n. 150/2022). La sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria dovrà essere valutata nuovamente alla stregua dell'intervallo previsto (da euro 5 a euro 2.500) tenendo conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del nucleo familiare, nonché della possibilità di pagamento rateale ex art. 133-ter c.p.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma del codice penale richiamata quale titolo della condanna confermata in sede di appello (rientrante nel procedimento disciplinare per l'allontanamento dalla detenzione domiciliare).

  • art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975 n. 354

    Prevede la rilevanza penale dell'allontanamento dal domicilio durante la detenzione domiciliare; norma sostanziale applicata per la condanna originaria.

  • art. 20-bis cod. proc. pen.

    Procedura e istanza per la sostituzione della pena detentiva con altra pena: la richiesta dell'imputato per conversione è quella che la Corte doveva valutare alla luce delle nuove regole.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689

    la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma nella parte che prevedeva: «il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale».

    La Corte costituzionale ha inciso sul parametro minimo di quantificazione del valore giornaliero; tale pronuncia ha rilevanza nella determinazione del valore della pena pecuniaria ma la normativa è stata inoltre novellata successivamente.

  • art. 56-quater legge n. 689/1981 (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022 n. 150)

    Stabilisce che la quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva deve essere effettuata entro un arco da euro 5 (limite minimo) a euro 2.500 (limite massimo), tenendo conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del nucleo familiare e della possibilità di pagamento rateale; rappresenta il criterio normativo che la Corte di appello avrebbe dovuto applicare.

  • art. 135 cod. pen.

    Riferimento al valore giornaliero della pena pecuniaria previsto dal codice penale, usato come parametro di confronto nella disciplina delle pene pecuniarie.

  • sent. Corte costituzionale n. 28/2022 (e menzione sent. nn. 15/2020 e 22/2022)

    Giurisprudenza costituzionale richiamata che ha inciso sull'interpretazione dei limiti minimi/massimi della pena pecuniaria e sui principi di equità nella quantificazione, richiedendo attenzione ai profili di proporzionalità e funzione rieducativa.

  • art. 133-ter cod. pen.

    Consente la possibilità di pagamento rateale della pena pecuniaria; il giudice deve valutare tale possibilità nel procedimento di determinazione della pena sostitutiva.

  • art. 545-2 bis cod. proc. pen.

    Prevede l'udienza nella quale il giudice deve accertare gli elementi per decidere sulla sostituzione della pena e sulla possibilità di pagamento rateale; la sua osservanza è richiesta per una corretta applicazione dell'art. 56-quater.

Massime di principio

  • Dopo le modifiche normative del 2022 (art. 56-quater l. n. 689/1981), la quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva deve essere motivata all'interno dell'intervallo 5-2.500 euro e non può essere decisa arbitrariamente senza valutare le condizioni economiche e familiari dell'imputato.
  • La certificazione ISEE è un elemento probatorio rilevante ma non deve essere rigettata in modo formale o privo di verifica; se ritenuta inattendibile il giudice deve spiegare le ragioni e utilizzare altri elementi probatori per valutare la concreta capacità contributiva.
  • Il giudice deve verificare la possibilità di pagamento rateale ex art. 133-ter c.p. e tenerne conto nella determinazione della pena pecuniaria sostitutiva; questo accertamento va compiuto nell'udienza prevista ex art. 545-2 bis c.p.p.
  • La sostituzione con pena pecuniaria, a differenza di altre misure sostitutive, non richiede l'assenso del condannato; ciò rende ancor più importante che il giudice motivi adeguatamente la misura e la sua entità.
  • Occorre evitare quantificazioni che producano esiti sproporzionati rispetto alla funzione rieducativa e preventiva della pena; somme che determinino effetti punitivi eccedenti la finalità della sostituzione possono essere rimesse al sindacato del giudice in sede di rinvio.
  • Le pronunce della Corte costituzionale relative all'art. 53 e ai limiti delle pene pecuniarie devono essere tenute presenti e coordinate con la nuova disciplina legislativa, evitando interpretazioni isolate che comportino risultati iniqui.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.