Sentenza del 29/11/2021 n. 37144 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate notificò all'Università un avviso di liquidazione per mancata richiesta di registrazione del decreto di esproprio n. 4148/09, irrogando sanzioni per Euro 138.706,00 e liquidando le imposte ipotecaria e di registro in misura proporzionale. L'Università contestò la pretesa sostenendo di avere regolarmente presentato la richiesta di registrazione (documentazione prodotta in primo grado) e, in via incidentale, dedusse anche la carenza motivazionale dell'avviso di liquidazione (mancata indicazione delle norme di riferimento) e la richiesta di applicazione delle agevolazioni fiscali previste per lo Stato e per gli enti pubblici territoriali ex art. 1, comma 7 (TUIR). La CTR aveva ritenuto legittimo l'avviso, affermando la necessità di presentazione dei modelli per la registrazione del decreto di esproprio e respingendo l'appello incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi, secondi e quarti motivi di ricorso (vizio per omesso esame di fatto decisivo, omessa pronuncia sui motivi dell'appello incidentale e motivazione apparente), e ha respinto il terzo motivo (riguardante l'estensione delle agevolazioni ex art. 1, comma 7 alle Università). Ha rilevato che la CTR non ha valutato la documentazione prodotta dall'Università né ha argomentato adeguatamente le ragioni per escludere la regolarità della presentazione della richiesta di registrazione e per rigettare le censure sulla motivazione dell'avviso. Ha altresì ribadito il principio secondo cui le Università statali, a seguito della riforma normativa, sono enti pubblici autonomi e non sovrapponibili allo Stato, con la conseguenza che non spettano loro le agevolazioni previste per trasferimenti a favore dello Stato. La sentenza impugnata è stata cassata e il procedimento rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione per il riesame; la CTR dovrà anche liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. imposte di registro)
art. 1.5, parte I della tariffa allegata
La Corte richiama la normativa ritenendo che le agevolazioni previste per trasferimenti in favore dello Stato (imposta di registro fissa, esenzione ipotecaria e catastale) non sono applicabili alle Università, che sono enti pubblici autonomi e non organi dello Stato.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
art. 1, comma 2; art. 10, comma 3
Richiamato insieme al D.P.R. n.131 per confermare che il regime fiscale agevolato concerne lo Stato e non le Università.
Legge 9 maggio 1989, n. 168
Richiama la riforma che ha attribuito alle Università autonomia gestionale, finanziaria e contabile e personalità giuridica, fondamento per affermare che le Università non sono assimilabili allo Stato ai fini delle agevolazioni fiscali.
Art. 360 c.p.c.
Norma di riferimento per i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto fondati i rilievi di omessa pronuncia (n.4) e omesso esame di fatto decisivo (n.5) compiuti dalla CTR.
Art. 112 c.p.c.
Rilevato in relazione all'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni sollevate dalle parti; la CTR è stata censurata per non aver soddisfatto tale obbligo.
Art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.
Richiamati in tema di motivazione, per stabilire il minimo costituzionale della motivazione; la Corte ha rilevato motivazione apparente e insufficiente della sentenza impugnata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. S.U. n. 8077/12; Cass. n. 16164/15; Cass. n. 9495/2010; n. 8824/2012; n. 25524/2019
Principi ripresi: potere della Cassazione di sindacare l'error in procedendo accedendo agli atti; consolidata interpretazione che le Università sono enti pubblici autonomi; orientamenti su omessa pronuncia e motivazione insufficiente.
Massime di principio
- Se il contribuente produce documentazione che attesta la regolare presentazione di un atto (es. richiesta di registrazione di un decreto di esproprio), il giudice di merito deve esaminare e motivare espressamente la valutazione di tale documentazione; la mancata analisi determina vizio per omesso esame.
- L'omessa pronuncia su questioni sollevate dalle parti (omissis di decisione su punti decisivi) configura motivo di cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.4, e la Corte di Cassazione può esaminare direttamente gli atti per verificare l'error in procedendo.
- La motivazione della decisione deve consentire il controllo della logicità del ragionamento: affermazioni apodittiche o prive di indicazione del quadro probatorio possono integrare motivazione apparente e comportare la cassazione.
- Le Università statali, in seguito alla L. 9 maggio 1989 n. 168 e alla giurisprudenza consolidata, sono enti pubblici autonomi e non possono essere automaticamente equiparate allo Stato ai fini di benefici fiscali riservati allo Stato; le agevolazioni per trasferimenti a favore dello Stato non si estendono alle Università salvo chiara disposizione normativa.
- Nel processo tributario, qualora vi sia contestazione sulla regolarità formale della presentazione di atti presso l'Amministrazione Finanziaria, è cruciale conservare e produrre la corrispondenza e le prove di presentazione; l'Amministrazione deve motivare eventuali rifiuti e il giudice valutare entrambe le posizioni.
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