Cassazione Civile, Ordinanza n. 19556/2021 del 08/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il proprietario esclusivo del lastrico solare e dell'appartamento danneggiato aveva ottenuto in primo grado la condanna del condominio al risarcimento dei danni da infiltrazioni provenienti dalla copertura. Il tribunale aveva applicato l'art. 1126 c.c., ripartendo le spese tra proprietario del lastrico e condominio. La corte d'appello ha invece ritenuto, sulla base delle risultanze peritali, che le infiltrazioni dipendessero non da usura o difetto di manutenzione, ma da vizi originari di costruzione della copertura (difetti di pendenze, punto di raccolta e assenza di giunti dilatativi), e ha quindi ricondotto la responsabilità all'art. 2051 c.c., ponendo le spese a carico del solo proprietario esclusivo. Con unico motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1126 c.c. in relazione agli artt. 2043 e 2051 c.c., deducendo che la corte territoriale non si sarebbe conformata ai principi delle Sezioni Unite n. 9449/2016 e che l'orientamento seguito sarebbe superato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione d'appello fosse conforme al principio secondo cui, se i danni da infiltrazioni dal lastrico solare di uso esclusivo dipendono non da omissioni di riparazioni o manutenzione, ma da difetti originari di progettazione o esecuzione tollerati dal proprietario esclusivo, risponde soltanto quest'ultimo ai sensi dell'art. 2051 c.c., non anche il condominio. Poiché il ricorso non offriva argomenti idonei a mutare l'orientamento consolidato e si limitava a contestare la valutazione di merito sulla causa delle infiltrazioni, è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1126 c.c.
regola il concorso nelle spese quando il lastrico solare o terrazza a livello di uso esclusivo richieda interventi di manutenzione per cause riconducibili alla sua funzione di copertura; non opera quando il danno dipenda da vizi costruttivi originari imputabili solo al proprietario esclusivo.
art. 2043 c.c.
richiamato dal ricorrente come norma evocata in relazione alla responsabilità per danni, ma la Corte non ne fonda la decisione.
art. 2051 c.c.
la responsabilità da cosa in custodia è stata ritenuta riferibile al solo proprietario esclusivo del lastrico quando il danno deriva da difetti originari della copertura tollerati dal medesimo, senza responsabilità concorrente del condominio.
art. 1130, comma 1, n. 4, c.c.
indica i doveri dell'amministratore in tema di conservazione delle parti comuni, ma non impone al condominio di eliminare vizi costruttivi originari del lastrico di proprietà esclusiva.
art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.
attribuisce all'assemblea i provvedimenti per le opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni, non l'eliminazione di difetti costruttivi originari del bene esclusivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per dedurre la violazione di legge in cassazione.
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione è decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale del ricorso ritenuto manifestamente inammissibile.
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato quale base per la declaratoria camerale di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di infiltrazioni provenienti da lastrico solare o terrazza a livello di uso esclusivo, la regola di riparto dell'art. 1126 c.c. opera solo quando il danno sia riconducibile alla funzione di copertura del bene e a carenze manutentive o riparatorie; se invece il pregiudizio deriva da vizi originari di progettazione o di esecuzione, la disciplina del concorso di responsabilità non si applica nei confronti del condominio.
- Il condominio è tenuto a conservare e manutenere le parti comuni e a deliberare le opere straordinarie, ma non risponde dell'eliminazione di difetti costruttivi originari di un bene di proprietà esclusiva, salvo che il danno sia collegato anche a omissioni ad esso imputabili.
- In cassazione, il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non prospetta argomenti idonei a giustificare un mutamento di orientamento.
- La contestazione che investe l'accertamento in fatto sulla causa delle infiltrazioni non consente di superare il limite del sindacato di legittimità, se la corte di merito ha motivatamente attribuito il danno a difetti costruttivi originari
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