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Sentenza

Sentenza del 24/05/2018 n. 3489 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - Indagini bancarie - Obbligo di preventivo contraddittorio - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’utilizzo, ai fini dell’accertamento, dei dati risultanti dalle indagini bancarie, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto instaurare preventivamente un contraddittorio. È stata inoltre censurata la valutazione delle prove e l’esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice tributario. La controversia riguarda quindi sia la necessità di un contraddittorio preventivo nell’applicazione della presunzione prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, sia i limiti dei poteri istruttori officiosi del giudice.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l’Amministrazione può utilizzare direttamente i dati delle movimentazioni bancarie per presumere l’esistenza di operazioni imponibili, salva la prova contraria del contribuente. La previa instaurazione del contraddittorio non è obbligatoria, poiché l’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 la configura come facoltà dell’Amministrazione. È stato inoltre precisato che il giudice tributario deve decidere sulla base dei fatti dedotti e delle prove prodotte dalle parti e può esercitare d’ufficio i poteri istruttori ex art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 solo quando la prova non sia altrimenti acquisibile, non per colmare le carenze probatorie delle parti.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari"

    Le movimentazioni bancarie possono essere riferite presuntivamente a ricavi o compensi imponibili, purché il contribuente fornisca una prova contraria specifica. Il contraddittorio preventivo con il contribuente costituisce una facoltà e non un obbligo dell’Amministrazione.

  • Art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    I poteri istruttori d’ufficio del giudice tributario possono essere esercitati solo quando sussista una concreta impossibilità di acquisire altrimenti la prova e non possono essere utilizzati per supplire alle carenze istruttorie delle parti.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve fondare la decisione sui fatti dedotti e sulle prove fornite dalle parti, nel rispetto del principio dispositivo.

Massime di principio

  • Nelle verifiche fiscali basate su indagini bancarie, l’Amministrazione può utilizzare le movimentazioni dei conti come presunzioni di reddito senza dover necessariamente instaurare un contraddittorio preventivo.
  • Il contribuente deve fornire una prova analitica e documentata della natura non imponibile delle singole operazioni, ad esempio dimostrando che si tratta di trasferimenti, prestiti, rimborsi o somme già tassate.
  • La presunzione bancaria non è assoluta: può essere superata dal contribuente con elementi concreti, specifici e riferiti alle singole movimentazioni contestate.
  • Il giudice tributario non è tenuto a svolgere autonomamente un’attività investigativa generale e non può sostituirsi alla parte che non abbia prodotto le prove necessarie.
  • I poteri istruttori d’ufficio del giudice hanno natura integrativa e residuale: servono a chiarire o acquisire prove non altrimenti reperibili, non a compensare l’inerzia o l’insufficienza probatoria delle parti.
  • In casi analoghi, la difesa deve concentrarsi sia sulla contestazione puntuale delle singole operazioni bancarie, sia sulla produzione tempestiva della documentazione idonea a dimostrarne la natura non reddituale.

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