Ordinanza n. 3000/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 00277/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, relativa all’ammissione o esclusione da un finanziamento regionale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Puglia-Lecce n. 277/2026, chiedendo la riforma della decisione e, nelle more dell’udienza di merito, il blocco dei finanziamenti in favore degli altri soggetti interessati. Le contestazioni riguardavano, in particolare, l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio n. 6, per un presunto errore materiale, al criterio n. 4, per asserita disparità di trattamento, e al criterio n. 2, concernente la rilevanza territoriale e la descrizione della cooperazione. L’impresa aveva ottenuto 18 punti, mentre la soglia necessaria per l’ammissione al finanziamento era pari a 50 punti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha rilevato che il divario tra il punteggio ottenuto e quello necessario per l’ammissione era tale da rendere necessario un sindacato sostitutivo sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non consentito al giudice amministrativo. In ogni caso, anche ipotizzando l’accoglimento delle censure relative ai criteri n. 6 e n. 4, l’impresa non avrebbe superato la prova di resistenza, poiché il solo rigetto della doglianza relativa al criterio n. 2 avrebbe comunque impedito il raggiungimento della soglia di 50 punti. Il giudizio del TAR sul criterio n. 2 è stato ritenuto condivisibile, anche perché il criterio richiedeva la descrizione della cooperazione e non la sua mera indicazione. Il Collegio ha inoltre considerato il pregiudizio che il blocco dei finanziamenti avrebbe arrecato a numerosi controinteressati. L’appellante è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di lite in favore della Regione Puglia.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR; l’appello è stato respinto.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando l’accoglimento della domanda richiederebbe al giudice una sostituzione alle valutazioni tecniche dell’amministrazione, anziché un sindacato esterno sulla loro attendibilità, logicità e coerenza.
- La prova di resistenza impedisce l’accoglimento di una censura relativa all’attribuzione di punteggi quando, anche assumendo come fondate le contestazioni dedotte, il concorrente non potrebbe comunque raggiungere la soglia necessaria per l’ammissione al beneficio.
- La valutazione della prova di resistenza deve considerare anche le censure non accolte: se una contestazione già ritenuta infondata riguarda un criterio decisivo e il suo rigetto rende comunque irraggiungibile la soglia richiesta, le ulteriori censure non possono condurre all’accoglimento della domanda cautelare.
- Nella valutazione di un criterio di merito che richieda la descrizione di una forma di cooperazione, la mera indicazione dell’esistenza della cooperazione può non essere sufficiente a ottenere il relativo punteggio.
- Nella tutela cautelare il giudice può considerare, nel bilanciamento degli interessi, il pregiudizio derivante dal blocco dei finanziamenti a carico di una pluralità di controinteressati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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