Cassazione Civile, Ordinanza n. 40953/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
I ricorrenti avevano prestato attività dal 2007 per la Regione Emilia-Romagna con contratti di lavoro flessibile e dal 2010 con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; dopo una procedura concorsuale per titoli ed esami, erano stati assunti a tempo determinato da Ervet S.p.A., società in house partecipata, pur svolgendo l'attività per conto e presso la Regione. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica poi trasposto al TAR, impugnavano il provvedimento regionale di esclusione dalla procedura di stabilizzazione prevista dall'avviso n. 2290/2018, emanato in attuazione della L.R. n. 25/2017 e dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017. Sostenevano di possedere i requisiti richiesti, deducendo che il rapporto era sostanzialmente un pubblico impiego privatizzato; che la separazione formale tra datore privato partecipato e utilizzo presso gli uffici regionali non mutava la natura pubblicistica del rapporto; che l'assunzione presso Ervet era avvenuta previa selezione pubblica; e che, quindi, l'esclusione dalla stabilizzazione era illegittima, specie a fronte della stabilizzazione riconosciuta ad altri soggetti risultati non idonei nella selezione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il regolamento preventivo di giurisdizione e hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti davanti a quel giudice. La Corte ha ritenuto che non vi fosse un vero contrasto giurisprudenziale: la procedura di cui all'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 non è una procedura concorsuale, ma un percorso assunzionale vincolato alla sola verifica di requisiti legali predeterminati, senza esercizio di potere pubblico. Di conseguenza, la controversia sull'esclusione dalla stabilizzazione appartiene alla giurisdizione ordinaria, che conosce del diritto all'assunzione e delle posizioni di diritto soggettivo del lavoratore.
Norme richiamate
art. 20, comma 1, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75
Le amministrazioni [...] possono [...] assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti
La stabilizzazione prevista dal comma 1 non integra una procedura concorsuale: l'amministrazione, una volta scelta la via della stabilizzazione, deve solo verificare requisiti legali predeterminati, senza esercitare potere selettivo discrezionale.
art. 20, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75
le amministrazioni possono bandire [...] procedure concorsuali riservate
Il comma 2, diversamente dal comma 1, prevede espressamente una procedura concorsuale riservata.
art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Le controversie sul diritto all'assunzione rientrano nella giurisdizione ordinaria, mentre quelle sulle procedure concorsuali di assunzione spettano al giudice amministrativo.
art. 380-ter c.p.c.
Ha regolato la trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
art. 367, comma 1, c.p.c.
Ha disposto la sospensione del giudizio amministrativo a seguito del regolamento preventivo di giurisdizione.
art. 10 cod. proc. amm.
È richiamato per la sospensione del processo amministrativo in pendenza del regolamento di giurisdizione.
art. 73 cod. proc. amm.
L'udienza di discussione è indicata come momento indefettibile nel procedimento decisorio amministrativo, rilevante ai fini dell'ammissibilità del regolamento preventivo.
Massime di principio
- La stabilizzazione del personale precario ex art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 non costituisce procedura concorsuale, ma procedimento assunzionale fondato su requisiti predeterminati dalla legge.
- Quando l'amministrazione si limita a verificare il possesso di requisiti legali per l'assunzione a tempo indeterminato, senza bandire un concorso e senza formare una graduatoria comparativa di merito, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- La giurisdizione amministrativa ricorre solo se la stabilizzazione è strutturata come vera procedura concorsuale, con bando, valutazione comparativa e graduatoria finale.
- Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie sul reclutamento pubblico, è decisivo il contenuto concreto della procedura e non la sola denominazione formale attribuita dall'amministrazione.
- L'eventuale coinvolgimento di una società in house o l'utilizzo del lavoratore presso uffici pubblici non sposta di per sé la giurisdizione, se la domanda riguarda il diritto all'assunzione derivante da requisiti legali di stabilizzazione.
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