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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21132/2020 del 02/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato un decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto al Bonazzi il pagamento di €361.192,22 in favore della banca, a seguito dell'esercizio dell'azione di regresso prevista dall'art. 195, nono comma, TUF, dopo che la banca aveva pagato sanzioni irrogate quale responsabile solidale. Contestazioni principali: tardività della produzione dell'atto di conferimento del ramo d'azienda (e conseguente contestazione della legittimazione della banca a esercitare il credito), incedibilità del credito derivante dall'azione di regresso (richiamando natura personale del credito e norme civili), interpretazione e applicazione delle disposizioni sul trasferimento di azienda (artt. 2555 e ss. c.c.), duplicazione di pretese rispetto a vertenze promosse contro terzi (es. Fiorani), violazione del ne bis in idem e contestazioni su compensazione e liquidazione spese e compensi professionali

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: (i) l'azione di regresso ex art. 195 TUF è obbligatoria e mira a far gravare la sanzione sull'autore materiale, pertanto il credito conseguente non è da considerare "strettamente personale" e può essere fatto valere dalla banca e, se incluso, trasferito con ramo d'azienda; (ii) l'apprezzamento del giudice di merito circa l'inclusione del credito nell'atto di conferimento (allegato M) è valutazione di fatto non riesaminabile in cassazione; (iii) il giudizio di regresso non può rimettere totalmente in discussione gli accertamenti del primo procedimento sanzionatorio; (iv) le domande riconvenzionali basate su responsabilità di terzi sono inammissibili o infondate nel contesto processuale; (v) non v'è vizio nella liquidazione delle spese e nell'applicazione dei parametri di liquidazione dei compensi da parte della Corte territoriale. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 10.000 per compensi, più spese forfettarie del 15%, esborsi €200 e accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 195, nono comma, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)

    Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

    La Corte ha ritenuto che la norma impone l'obbligatorietà dell'azione di regresso a carico dell'autore materiale e che la finalità pubblicistica della norma giustifica che, una volta accertata la sanzione, il peso ricada sull'autore; ne consegue che il credito derivante dall'azione di regresso non è necessariamente "strettamente personale" e può essere fatto valere dalla società o trasferito se incluso nel trasferimento d'azienda.

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Ricorrente ha invocato varie doglianze ai sensi dell'art. 360 (vizio di motivazione, violazione di legge, vizi argomentativi); la Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza di tali motivi e ha ritenuto molte censure inammissibili o infondate perché attengono al merito fattuale o risultano generiche.

  • artt. 1299, 1203, 1260, 1306, 1298 cod. civ.

    Queste norme sono state richiamate dal ricorrente per sostenere la personale incedibilità del credito; la Corte ha escluso che il meccanismo speciale dell'art. 195 TUF si riconduca alle stesse logiche di titolarità strettamente personale disciplinate dal codice civile e ha richiamato la giurisprudenza (Sez. Un.) che limita le eccezioni opponibili nell'azione di regresso.

  • artt. 2555, 2559, 2560 cod. civ.

    Richiamate in relazione al trasferimento di azienda e alla inclusione di crediti/debiti nella cessione: la Corte territoriale ha valutato che il credito oggetto dell'azione di regresso era incluso nell'atto di conferimento (allegato M). Tale valutazione è rimasta incontrata dalla Cassazione essendo questione di fatto/interpretazione contrattuale.

  • art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385

    Richiamata dal ricorrente per censurare il trasferimento dei debiti bancari; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante dopo l'accertamento in fatto (da parte del giudice di merito) dell'inclusione del credito nel trasferimento.

  • art. 2049 cod. civ.

    La domanda di risarcimento proposta dal Bonazzi nei confronti della banca ex art. 2049 (per danni dovuti a comportamenti di terzi) è stata ritenuta inammissibile o infondata nel contesto del processo, perché non sorretta dal titolo introduttivo e perché la banca è stata considerata la parte danneggiata dall'illecito del dirigente.

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Rilevata la possibilità di compensazione solo nei limiti e secondo la disciplina vigente; la Corte ha precisato che la compensazione non è vietata dal testo attuale dell'art. 92, comma 2, e che il ricorrente non ha proposto censure dirette sulla mancata compensazione.

  • d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (modifiche all'art. 195 TUF) e richiamo a sentenza Corte cost. n. 63/2019

    La Corte ha preso atto della abrogazione del nono comma operata dal d.lgs. n. 72/2015 e della previsione di applicazione alle controversie successive all'entrata in vigore; tuttavia ha ritenuto inapplicabile la censura del ricorrente circa la retroattività o invalidità della disciplina invocata nel caso concreto.

Massime di principio

  • L'azione di regresso prevista dall'art. 195 TUF è obbligatoria e mira a far gravare la sanzione sull'autore materiale; il giudizio di regresso non consente di rimettere integralmente in discussione gli accertamenti del procedimento sanzionatorio originario.
  • Il credito derivante dall'azione di regresso può essere fatto valere dalla società che ha pagato la sanzione e, se correttamente incluso nella documentazione di trasferimento (es. atto di conferimento/allegato M), può essere trasferito con il ramo d'azienda; la verifica di tale inclusione è questione di merito valutata dal giudice di merito.
  • Le censure in Cassazione che implichino il riesame del merito fattuale o della valutazione probatoria del giudice di merito sono inammissibili se non contestano specifici canoni legali di interpretazione o motivazione.
  • Le domande riconvenzionali fondate su responsabilità di terzi sono in genere inammissibili o insufficienti se non adeguatamente correlate al titolo processuale introduttivo; la banca che ha pagato la sanzione può essere considerata ella stessa parte danneggiata rispetto ai comportamenti illeciti di un dirigente.
  • Nella fase processuale la tardiva produzione di documenti può essere comunque valutata ammissibile dal giudice di merito se funzionale a dimostrare il trasferimento dei diritti: la Cassazione non riesamina liberamente tale valutazione.
  • Quanto alla liquidazione dei compensi, i parametri vigenti al momento della pronuncia del grado di giudizio che decide la liquidazione trovano applicazione (il giudice d'appello che riforma la decisione di primo grado applica la disciplina vigente al momento della sua sentenza).

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