Cassazione Penale, Sentenza n. 27475/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale specifica (art. 216, comma 2, r.d. 267/1942): si contestava che la Corte territoriale, in sede di rinvio dopo annullamento per carenza motivazionale della Cassazione, avesse attribuito al ricorrente il dolo specifico usando argomentazioni già ritenute insufficienti (es. mancata consegna della contabilità, esposizioni verso l'Erario, commistione di beni con terzi). Si deduceva inoltre omessa valutazione della possibile riqualificazione in bancarotta semplice (art. 217 l. fall.) e mancata rinnovazione dell'istruttoria richiesta in appello.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di merito svolta dalla Corte d'appello, osservando che il giudice del rinvio non è vincolato dalle argomentazioni di fatto contenute nella sentenza rescindente ma deve tener conto dei principi di diritto ivi indicati. La Corte d'appello aveva infatti fondato la ritenuta sussistenza del dolo specifico su una piattaforma probatoria articolata: interruzione pluriennale del rapporto con il commercialista, presentazione di una dichiarazione dei redditi "in bianco", ingenti debiti verso l'Erario, commistione di beni con familiari, condotte distrattive a ridosso del fallimento e mancata collaborazione con la curatela fallimentare. La Cassazione ha ritenuto tali elementi idonei a sorreggere la conclusione di dolo specifico; pertanto la condanna a 2 anni di reclusione è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216, comma 2
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale specifica: la sola mancanza, sottrazione o distruzione delle scritture contabili non è di per sé sufficiente a dimostrare il dolo specifico; è necessario che il fatto sia finalizzato a recare pregiudizio ai creditori o a procurare un ingiusto profitto, valutato mediante circostanze supplementari.
Legge fallimentare, art. 217
Norma richiamata in relazione alla possibile diversa qualificazione del fatto come bancarotta semplice; la Corte ha ritenuto però la riqualificazione incompatibile con le risultanze probatorie che sorreggono la conclusione di bancarotta fraudolenta documentale.
Codice penale, art. 627
Richiamato dal ricorrente quale parametro di corretto rispetto del dictum della sentenza di annullamento; la Corte ha precisato che l'obbligo del giudice di rinvio riguarda i principi e le questioni di diritto decise, non le valutazioni argomentative di fatto della Cassazione.
Massime di principio
- La mera irregolarità o la mancanza delle scritture contabili non determina automaticamente il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale; è necessaria una valutazione complessiva di circostanze ulteriori che indichino finalità dolosa (es. tempistica rispetto all'insolvenza, condotte distrattive, occultamento, mancata cooperazione con la curatela).
- Se nel processo è stata accertata bancarotta patrimoniale (distrazione), tale accertamento può legittimamente concorrere a fondare la presunzione che l'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture fosse funzionale alla dissimulazione di atti depauperativi; in assenza di tali accertamenti occorre una motivazione più rigorosa sull'elemento soggettivo.
- Il giudice del rinvio non è vincolato dalle argomentazioni fattuali contenute nella sentenza di annullamento della Cassazione, ma deve osservare i principi di diritto enunciati; spetta al giudice di merito ricostruire i fatti e valutare le prove alla luce delle indicazioni normative fornite dalla Cassazione.
- Richieste generiche di rinnovazione dell'istruttoria o di riqualificazione del reato devono essere supportate da specifiche ragioni e prove nuove; la vaghezza delle censure processuali rende improbabile l'accoglimento.
- La mancata collaborazione con gli organi della procedura fallimentare (es. rifiuto di consegnare documentazione, ostacolo al curatore) è un elemento indiziario rilevante e, se combinato con altri fatti (commistione patrimoniale, comportamenti precedenti), può contribuire a dimostrare il dolo specifico.
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