Cassazione Penale, Ordinanza n. 40587/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene manifestamente infondati e comunque ripetitivi dei motivi già scrutinati in appello sia le censure sulla mancata perizia psichiatrica, sia quelle sull'elemento oggettivo del reato di resistenza, sia quelle sull'elemento soggettivo del danneggiamento. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Deduce, con sei motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: nei primi due contesta l'affermazione di responsabilità e il mancato accoglimento della richiesta di perizia psichiatrica per verificare la capacità di intendere e di volere, sostenendo la rilevanza del proprio disturbo di personalità; nei motivi terzo e quarto contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo della resistenza, assumendo che la fuga non fosse minacciosamente idonea; nei motivi quinto e sesto contesta l'elemento soggettivo del danneggiamento, ritenendo insussistente la volontà di danneggiare. La Corte rileva che le doglianze ripropongono censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La Corte reputa integrato il reato sulla base della condotta di fuga ritenuta concretamente pericolosa per l'incolumità pubblica e per quella degli agenti, con motivazione logica e coerente già resa dal giudice di merito.
art. 635, comma 2, c.p.
L'elemento soggettivo del danneggiamento è ritenuto sussistente perché desunto dalla consapevole scelta dell'agente di sottrarsi ai controlli di polizia, dalla quale i giudici di merito hanno tratto la volontà di danneggiare.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni di fatto o motivi già specificamente esaminati e motivatamente respinti dal giudice di merito, senza evidenziare un reale vizio di legittimità.
- La mancata ammissione di una perizia psichiatrica non integra di per sé vizio di legge o di motivazione quando il giudice di merito abbia escluso, con argomentazione non illogica, sia la necessità dell'accertamento sia l'esistenza di un concreto nesso tra disturbo psichico e condotta contestata.
- Ai fini dell'art. 337 c.p. la condotta di fuga può integrare il reato quando, per le concrete modalità del fatto, risulti idonea a porre in pericolo l'incolumità degli operanti o di terzi, non occorrendo una minaccia espressa in forma tipica.
- L'elemento soggettivo del danneggiamento può essere desunto anche da circostanze fattuali sintomatiche, come la consapevole scelta di sottrarsi ai controlli, se il giudice di merito spiega in modo coerente il passaggio logico dalla condotta alla volontà di arrecare il danno.
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