Cassazione Civile, Ordinanza n. 14644/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasceva dal fatto che un medico cardiologo sosteneva di avere diritto all'immissione in ruolo nella sanità siciliana, ma di essere stato escluso in favore di altri medici per effetto di delibere e atti amministrativi che assumeva illegittimi, oltre che sottoposto a condotte vessatorie qualificabili come mobbing fino alla proposta di licenziamento poi ritirata. Dopo una querela e la costituzione di parte civile nel processo penale, conclusosi in larga parte per prescrizione e in parte con assoluzione, il medico agiva in sede civile per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (perdita di progressione di carriera ed emolumenti) e non patrimoniale. La Corte d'appello riconosceva solo in parte le pretese: aumentava il danno non patrimoniale da 35.000 a 45.000 euro, ma dichiarava prescritto il danno patrimoniale connesso al reato di abuso d'ufficio. Il ricorrente principale censurava tale statuizione deducendo, da un lato, che la prescrizione non decorresse dal singolo fatto del 1985, essendo i reati avvinti da continuazione fino al 1993 e, soprattutto, che la costituzione di parte civile avesse interrotto la prescrizione, con decorrenza del termine civile dal giudicato penale del 25.10.2005; dall'altro, lamentava la motivazione insufficiente sulla liquidazione del danno non patrimoniale. I ricorsi incidentali contestavano invece l'accertamento della responsabilità civile fondato sulle risultanze del processo penale, la motivazione e la quantificazione del danno morale, nonché, per alcune parti, la decorrenza della prescrizione e l'imputabilità del fatto al loro dante causa, anche in relazione alla continuazione dei reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale nei motivi relativi alla prescrizione del danno patrimoniale, cassando sul punto la sentenza impugnata perché la Corte d'appello aveva errato nel far decorrere la prescrizione dalla consumazione del singolo reato e nel non considerare l'effetto interruttivo della costituzione di parte civile e la regola per cui, quando il reato è dichiarato prescritto, l'azione civile si prescrive dal passaggio in giudicato della sentenza penale che dichiara la prescrizione, in presenza di coincidenza tra le parti. Ha invece rigettato il motivo del ricorso principale sul danno non patrimoniale, ritenendo motivata la liquidazione equitativa. Ha rigettato anche i ricorsi incidentali, affermando che la Corte territoriale aveva svolto un'autonoma valutazione del materiale probatorio e che la quantificazione del danno morale era sorretta da motivazione sufficiente; ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla prescrizione e sulla continuazione, perché volte a rimettere in discussione accertamenti in fatto non sindacabili in cassazione. L'esito complessivo è dunque di accoglimento parziale con rinvio per il solo capo relativo alla prescrizione del danno patrimoniale, mentre il resto della decisione è stato confermato.
Norme richiamate
art. 2947, comma 3, c.c.
Quando il fatto illecito integra anche un reato, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria civile segue la regola speciale collegata alla prescrizione del reato; nel caso esaminato, la decorrenza è stata ricondotta al passaggio in giudicato della sentenza penale che ha dichiarato la prescrizione, in presenza di costituzione di parte civile.
art. 2943 c.c.
La Corte ha chiarito che la querela non costituisce atto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento, mentre la costituzione di parte civile sì.
art. 158 c.p.
Ai fini della prescrizione del reato in continuazione, il dies a quo non coincide con la consumazione del singolo fatto, ma con la cessazione della continuazione, ossia con l'ultimo reato avvinto al medesimo disegno criminoso.
art. 2059 c.c.
Il danno non patrimoniale può essere liquidato equitativamente e presuntivamente, purché la motivazione dia conto della gravità del fatto, della durata e delle conseguenze lesive.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa del danno richiede una motivazione che colleghi l'importo riconosciuto agli elementi di gravità, durata e intensità delle conseguenze dannose.
art. 2043 c.c.
La responsabilità civile per fatto illecito richiede un autonomo accertamento del giudice civile, che non si esaurisce nella mera trasposizione delle risultanze penali.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova resta governato dalle regole civilistiche, ma la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il materiale probatorio fosse stato autonomamente valutato dal giudice di merito.
art. 132 c.p.c.
La motivazione della sentenza è sufficiente se rende comprensibile il percorso logico seguito per la liquidazione del danno e per la valutazione delle prove.
art. 156 c.p.c.
La dedotta nullità per difetto di motivazione è esclusa quando la motivazione, pur sintetica, consenta di comprendere le ragioni della decisione.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia, ritenendo che la censura non cogliesse un effettivo scostamento dal thema decidendum.
art. 323 c.p.
Il reato di abuso d'ufficio rileva come fatto costitutivo della responsabilità civile e come presupposto per la disciplina della prescrizione dell'azione risarcitoria.
art. 81 c.p.
La continuazione tra reati incide sulla individuazione del momento consumativo rilevante anche ai fini civili.
art. 110 c.p.
La doglianza sulla partecipazione concorsuale è stata ricondotta a questioni di fatto non riesaminabili in sede di legittimità.
art. 157 c.p.
La decorrenza della prescrizione penale è stata contestata, ma la Corte ha ritenuto decisiva la costituzione di parte civile e il giudicato penale successivo.
Massime di principio
- Quando il fatto fonte di responsabilità civile integra un reato e vi sia stata costituzione di parte civile, la prescrizione dell'azione risarcitoria decorre, in linea generale, dal passaggio in giudicato della sentenza penale che dichiara la prescrizione del reato, non dal singolo fatto illecito isolatamente considerato.
- La querela non equivale a un atto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento; l'atto processuale rilevante è la costituzione di parte civile, ove ricorrano i presupposti di coincidenza soggettiva e oggettiva tra processo penale e civile.
- In presenza di reati avvinti dal vincolo della continuazione, il momento rilevante per il decorso della prescrizione non coincide con la consumazione del primo episodio, ma con la cessazione della continuazione, ossia con l'ultimo fatto compreso nel medesimo disegno criminoso.
- La liquidazione del danno non patrimoniale può essere effettuata in via equitativa e anche sulla base di presunzioni, purché il giudice indichi criteri apprezzabili come gravità della condotta, durata delle vessazioni e intensità delle conseguenze sulla vittima.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione l'autonoma valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione dia conto di un esame effettivo e non meramente acritico delle risultanze probatorie penali e civili.
- La riduzione del numero delle singole condotte contestate non incide necessariamente sulla quantificazione del danno morale se la misura del risarcimento è stata ancorata alla portata complessiva, alla durata e alla gravità degli effetti lesivi.
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