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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30455/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo che aveva revocato, limitatamente al piano terra e al primo piano, l'ordine di demolizione per un immobile abusivo. Il Procuratore Generale deduce vizi di motivazione e la erronea applicazione dell'art. 39 della legge n. 724/1994: in particolare sostiene che le tre distinte istanze di condono presentate da componenti della stessa famiglia costituivano un artificioso frazionamento volto a eludere il limite volumetrico di 750 m3 previsto per le nuove costruzioni e che la Corte d'Appello non ha valutato le memorie e le prove volte a dimostrare l'illegittimità dei provvedimenti comunali di assenso, le discrepanze metriche e la prosecuzione dei lavori oltre il termine utile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, dichiarandolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la decisione alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame. La Corte di Cassazione ha indicato i punti che la Corte territoriale dovrà verificare: se l'immobile sia da considerarsi un unico edificio (con conseguente computo globale della cubatura), la liceità delle tre separate istanze di condono, la verifica delle discrepanze fra i metri quadrati indicati nelle istanze e quelli accertati, e se il completamento o gli ampliamenti siano avvenuti entro il 31/12/1993 ovvero successivamente.

Norme richiamate

  • legge n. 724 del 1994, art. 39

    Le disposizioni relative al condono (richiamando capi IV e V della legge 47/1985) si applicano solo alle opere ultimate entro il 31/12/1993; l'ampliamento non deve eccedere il 30% della volumetria originaria o, indipendentemente dalla volumetria iniziale, non può superare i 750 m3. Per le nuove costruzioni il limite di 750 m3 si applica per singola richiesta di concessione in sanatoria, ma tale deroga è di stretta interpretazione e non consente elusioni attraverso artificioso frazionamento delle domande.

  • legge 28 febbraio 1985, n. 47 (capi IV e V) e art. 35, comma 14

    capi IV e V; art. 35, comma 14

    Le disposizioni originarie sul condono edilizio sono richiamate dall'art. 39 della legge 724/1994. L'eventuale prosecuzione dei lavori dopo il 31/12/1993 era ammessa solo in presenza di specifiche condizioni (es. rustico e copertura completata entro quella data); ulteriori ampliamenti successivi integrano illeciti per i quali resta la sanzione demolitoria.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 302/1996

    Affermato che la possibilità di calcolare la volumetria per singola richiesta è una deroga di stretta interpretazione ammessa solo in casi eccezionali quali la suddivisione in autonome costruzioni o limitazioni quantitative del titolo abilitativo.

  • Consiglio di Stato, sez. IV, sentenze richiamate (es. n. 2693/2016, n. 3631/2017, n. 933/2021)

    es. Cons. St. sez. IV n. 2693/2016; n. 3631/2017; n. 933/2021

    La giurisprudenza amministrativa conferma che il limite di 750 m3 non può essere eluso mediante ripartizione artificiosa dell'edificio in più istanze; solo quando siano ontologicamente distinti componenti immobiliari o vi sia titolo che giustifichi ripartizione, possono essere considerate istanze separate.

Massime di principio

  • Quando si valuta la concedibilità del condono per 'nuove costruzioni', la cubatura va calcolata sull'intero edificio considerato come complesso unitario, salvo che ciascuna porzione sia ontologicamente autonoma o vi siano titoli che legittimino la separazione.
  • La presentazione di più istanze di condono da parte di soggetti collegati per porzioni dello stesso immobile può essere scrutinata come artificioso frazionamento volto a eludere il limite di 750 m3: in tal caso le volumetrie vanno sommate e la sanatoria può essere esclusa.
  • Il giudice deve verificare lo stato di fatto alla data rilevante (31/12/1993): eventuali ampliamenti o prosecuzioni dei lavori successivi a tale data possono rendere illegittima la sanatoria.
  • Discrepanze tra le superfici/cubature dichiarate nelle istanze di condono e quelle accertate dagli organi tecnici sono elementi decisivi e devono essere valutate nel merito prima di ammettere la sanatoria.
  • La deroga che consente il calcolo della volumetria 'per singola richiesta' è di stretta interpretazione e pesa sull'onere probatorio di chi chiede la sanatoria: occorre dimostrare l'effettiva autonomia delle porzioni o la limitazione del titolo.
  • Le memorie e le prove prodotte dalla Pubblica Amministrazione o dalla Procura devono essere esaminate e motivate dal giudice d'appello; la loro omissione può integrare vizio di motivazione e legittimare il ricorso in Cassazione.

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