Sentenza n. 3746/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 2117/2024 del 20 settembre 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.000 mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 2117/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscerle euro 3.000 mediante emissione di buono elettronico, oltre alle spese di giudizio. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto che fosse assegnato all'amministrazione un termine per adempiere, con nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un commissario ad acta e applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che l'amministrazione, pur costituita, non aveva allegato circostanze impeditive all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, condannando il Ministero al pagamento, per ogni ritardo successivo, di una somma pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrente dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre, su richiesta della parte, una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua quando è pari agli interessi legali.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale del Ministero alla quale il TAR ha attribuito l'incarico di commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non dimostra l'esistenza di elementi ostativi e non esegue un giudicato di condanna al pagamento di una somma o all'attribuzione di un beneficio, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e predisporre contestualmente la sostituzione commissariale per l'ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato in un responsabile della struttura amministrativa competente, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione, per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte il giudice può applicare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza; la penalità può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto fino all'effettivo adempimento.
- La costituzione dell'amministrazione con un atto meramente formale, senza allegazione di circostanze impeditive all'esecuzione, non esclude l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando la mancata esecuzione del giudicato risulti non contestata.
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