Cassazione Penale, Sentenza n. 21916/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il decreto di sequestro preventivo (18/08/2021) fino a concorrenza di euro 201.047,93, disposto sul patrimonio della Mad S.r.l. in persona del legale rappresentante Vittorio Gotti e, in subordine, su quello di Paola Zaccaria. Il reato contestato era quello previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (evasione fiscale mediante operazioni inesistenti). Nei ricorsi in Cassazione si deducevano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, sostenendo l'effettiva esecuzione delle forniture con la Gigal Fer e la New Service S.r.l.s. e lamentando che il Tribunale non aveva considerato le indagini difensive; (2) violazione di legge per omessa motivazione circa il "periculum in mora" richiesto per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi limitatamente al profilo della mancata motivazione del periculum in mora. Riconoscendo l'applicabilità del principio fissato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 36959/2021), ha affermato che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione anche sul periculum in mora, ossia sulle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Nel caso concreto la motivazione sul periculum in mora era del tutto assente; viceversa gli elementi a sostegno del fumus commissi delicti risultavano ampi e circostanziati (anomalie societarie e contabili delle cosiddette "cartiere", movimentazioni anomale, scomparsa di un soggetto collegato, ecc.). Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p., limitando l'annullamento all'integrazione della motivazione sul periculum in mora.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, codice di procedura penale
Norma che disciplina il sequestro preventivo, richiamata per il principio che il provvedimento che dispone il sequestro finalizzato alla confisca deve essere motivato anche sul periculum in mora.
art. 240, codice penale
Norma sulla confisca obbligatoria e facoltativa, richiamata perché il sequestro era finalizzato alla confisca prevista dall'art. 240 c.p.
art. 324, comma 5, codice di procedura penale
Norma che disciplina gli effetti dell'annullamento con rinvio in sede di riesame; la Corte ha rinviato il procedimento al Tribunale competente per nuovo giudizio secondo questo articolo.
art. 2, d.lgs. n. 74/2000
Norma che definisce il reato di dichiarazione fraudolenta mediante operazioni inesistenti; da essa deriva il fumus commissi delicti relativo all'evasione fiscale contestata.
Sentenza Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce l'obbligo di motivare anche il "periculum in mora" nei sequestri preventivi finalizzati alla confisca, collegando tale esigenza alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto al giudizio penale.
Massime di principio
- Nei procedimenti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca il provvedimento deve contenere, oltre alla dimostrazione del fumus commissi delicti, una motivazione esplicita e puntuale sul periculum in mora; l'assenza di tale motivazione viziando il provvedimento ne determina l'annullamento e il rinvio per integrazione.
- La sussistenza di elementi ampi e circostanziati a sostegno del fumus non sopperisce all'omessa motivazione sul periculum: entrambi i profili (fumus e periculum) sono necessari e devono essere valutati separatamente e motivati.
- Le documentazioni difensive (fatture, DDT, bonifici, dichiarazioni testimoniali) devono essere adeguatamente considerate dal giudice cautelare, ma la semplice produzione di documenti non è di per sé sufficiente a escludere il sospetto di "cartolarità" delle operazioni quando emergono indicatori obiettivi di anomalia (sedi di comodo, assenza di magazzini/dipendenti, flussi finanziari verso conti esteri, ecc.).
- In caso di vizio motivazionale limitato (es. periculum in mora), la Corte di Cassazione può annullare con rinvio esclusivamente per consentire l'integrazione della motivazione su quel profilo, senza decidere nel merito sulla sussistenza complessiva del reato.
- Per la difesa è strategico documentare non solo l'apparenza della regolarità delle operazioni, ma anche elementi che contrastino specificamente il pericolo che il valore oggetto di confisca si disperda o venga sottratto in assenza di sequestro (es. situazioni patrimoniali, vincoli reali, garanzie).
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