Cassazione Penale, Sentenza n. 11250/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per il reato di minaccia grave commessa il 7/11/2014 e propone due motivi: (1) mancato riconoscimento della prescrizione, sostenendo che il termine prescrizionale fosse maturato il 26/05/2022; (2) violazione delle disposizioni del d.l. 137/2020 in materia di modalità di trattazione delle udienze (telematiche), lamentando che non fosse specificata la modalità dell'udienza di appello e che la richiesta di discussione orale presentata con PEC il 18/05/2022 fosse stata ritenuta intempestiva dall'ufficio
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: la prescrizione è effettivamente maturata il 10/07/2022 poiché al termine massimo di 7 anni e 6 mesi (dal 7/11/2014) vanno aggiunti 64 giorni di sospensione dovuti al rinvio dell'udienza del 17/03/2020 ai sensi dell'art. 83, commi 2 e 4, del d.l. 18/2020; non si considera la recidiva in quanto esclusa in primo grado. Sul secondo motivo: la richiesta di discussione orale è stata depositata oltre il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 23-bis, comma 4, del d.l. 137/2020, pertanto intempestiva; inoltre la parte aveva depositato conclusioni scritte senza contestare la mancata trattazione orale e non aveva chiesto la trattazione in presenza per la prima udienza del 22/03/2022. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (art. 83)
art. 83, commi 2 e 4, d.l. 18 del 2020
le misure di sospensione degli termini processuali disposte per l'emergenza Covid hanno comportato l'aumento del termine prescrizionale (qui 64 giorni aggiunti al computo), ritardando la maturazione della prescrizione
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23-bis)
art. 23-bis, comma 4, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con modificazioni dalla L. 18/12/2020, n.176
prevede il termine perentorio di 15 giorni liberi antecedenti l'udienza per depositare la richiesta di discussione orale in materia di trattazione telematica: una domanda depositata oltre tale termine è intempestiva e può essere disattesa
codice di procedura penale (art. 616)
art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23/6/2017, n.103)
consente alla Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se del caso, ad una somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato
giurisprudenza costituzionale
Corte cost. 13/6/2000 n.186
richiamata in relazione al criterio equitativo per la determinazione della misura della sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende quando il ricorso è ritenuto in colpa
Massime di principio
- Nel calcolo della prescrizione occorre considerare le sospensioni dei termini processuali previste per eventi straordinari (es. misure Covid): tali sospensioni prolungano il termine prescrizionale e possono spostare la data di maturazione della prescrizione oltre la data ritenuta inizialmente.
- Le richieste di trattazione orale o di udienza in presenza previste dalla normativa sul processo telematico devono essere presentate entro i termini perentori stabiliti (es. 15 giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137/2020); le domande tardive possono essere respinte e la parte può perdere la possibilità di discussione orale.
- Il deposito di conclusioni scritte senza contestare tempestivamente la modalità di svolgimento dell'udienza può essere interpretato come rinuncia implicita a eccepire la mancata trattazione orale o in presenza.
- In Cassazione i motivi manifestamente infondati o proceduralmente inammissibili possono determinare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario valutare con attenzione l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso prima della sua proposizione.
- Quando si impugna una sentenza per prescrizione o per violazioni formali legate alle modalità d'udienza, va curato il computo cronologico preciso e va prodotta tempestiva documentazione/comunicazioni che dimostrino l'interruzione o la mancata comunicazione delle modalità di svolgimento dell'udienza.
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