Cassazione Civile, Ordinanza n. 34404/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, emesso in relazione a una complessa operazione societaria che l'Ufficio ha riqualificato come cessione di ramo d'azienda, applicando l'imposta proporzionale del 3%. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che la notifica rilevante fosse quella eseguita presso la sede sociale e che il ricorso introduttivo fosse tempestivo; in appello, però, la CTR aveva ritenuto inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di 60 giorni, assumendo come dies a quo la notifica effettuata a un amministratore giudiziario. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione e sul termine di impugnazione, perché la notifica fatta all'amministratore giudiziario non sarebbe stata valida quale notifica alla società, restando la rappresentanza legale in capo agli organi statutari; 2) violazione del principio del contraddittorio anticipato nel procedimento tributario; 3) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, per avere la CTR condiviso la riqualificazione dell'operazione come cessione di ramo d'azienda; 4) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nelle ragioni economiche dell'operazione; gli altri motivi risultano assorbiti dall'accoglimento del primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il rilievo sulla ritualità della notificazione dell'avviso di liquidazione. Ha osservato che l'amministratore giudiziario nominato ai sensi della legge antimafia svolge una funzione ausiliaria e di controllo sulla gestione dei beni sequestrati, ma non perde per ciò solo rilievo la rappresentanza legale dell'ente in capo agli organi societari, salvo diversa prova da parte dell'Ufficio circa la loro decadenza o la loro impossibilità di rappresentare la società. Poiché l'Agenzia non aveva dimostrato la perdita dei poteri rappresentativi degli organi statutari, la notifica all'amministratore giudiziario non poteva essere considerata, nel caso concreto, valida notificazione alla società ai fini del decorso del termine per impugnare. Accolto il primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 145 c.p.c.
è richiamato per la disciplina della notificazione alle persone giuridiche; la Corte esclude che, nel caso concreto, la notificazione a un soggetto nominato amministratore giudiziario equivalga automaticamente a notifica valida all'ente per il decorso del termine d'impugnazione.
art. 2-sexies L. n. 575 del 1965
è richiamato per descrivere la funzione dell'amministratore dei beni sequestrati, soggetto che opera sotto il controllo del giudice e svolge attività di custodia, conservazione e amministrazione.
art. 2-septies L. n. 575 del 1965
la Corte afferma che l'amministratore giudiziario non assume, per ciò solo, la rappresentanza legale della società e che non può stare in giudizio senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
norma sul termine di proposizione del ricorso tributario; la decorrenza del termine presuppone una notifica validamente riferibile al contribuente.
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
è evocato nel secondo motivo sul contraddittorio anticipato, ma il motivo resta assorbito.
art. 53-bis d.P.R. n. 131 del 1986
è evocato nel secondo motivo, relativo al procedimento di accertamento e al contraddittorio, ma senza esame nel merito per assorbimento.
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
è richiamato nei motivi di merito sulla riqualificazione dell'operazione, ma la Corte non si pronuncia su di essi perché assorbiti.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
è richiamato nel secondo motivo come parametro del contraddittorio procedimentale, ma il motivo non è esaminato nel merito.
art. 360 c.p.c.
primo comma, n. 3; primo comma, n. 5
indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 20716/2018
è citata per il principio per cui, in presenza di error in procedendo, la Cassazione può accedere direttamente agli atti e verificare l'invalidità denunciata.
Cass. n. 11577/2017
è citata per affermare che l'amministratore giudiziario svolge una funzione ausiliaria sotto il controllo del giudice.
Massime di principio
- Quando si deduce in cassazione un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti di causa per verificare l'invalidità denunciata, senza essere vincolata alla sola motivazione della sentenza impugnata.
- La notificazione di un avviso impositivo a un soggetto nominato amministratore giudiziario di beni sequestrati non equivale automaticamente a notificazione valida alla società, se non sia provato che gli organi statutari siano decaduti o privi della rappresentanza legale.
- Ai fini del termine per impugnare un atto tributario, la decorrenza presuppone una notifica giuridicamente riferibile al contribuente; in mancanza, il termine non può essere fatto decorrere dalla mera consegna dell'atto a un soggetto non dimostrato come rappresentante legale dell'ente.
- L'amministratore giudiziario dei beni sequestrati svolge una funzione di custodia e amministrazione sotto controllo giudiziale, ma tale incarico non comporta di per sé lo spossessamento della rappresentanza legale dell'ente.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto perché la sentenza ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, restano assorbiti i motivi di merito relativi alla legittimità sostanziale dell'atto impositivo.
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