Provvedimento del 29/07/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei rimborsi, come tali dati vengono trattati per la dichiarazione precompilata, le modalità di consultazione da parte del contribuente e le procedure di opposizione, oltre agli obblighi di tracciamento e conservazione dei dati per finalità di controllo.
Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata dal 2016
Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione precompilata
Il provvedimento definisce, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Esso recepisce l’ampliamento della platea dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e disciplina accesso, elaborazione, consultazione, opposizione dell’assistito, tracciamento e conservazione dei dati.
Dati messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria
A partire dal 1° marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili all’Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi:
- alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
- ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, con indicazione della data in cui sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
I dati trasmessi riguardano ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico, nonché i rimborsi erogati.
Per ciascuna spesa o rimborso sono disponibili:
- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico;
- codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha erogato la prestazione;
- data del documento fiscale;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del rimborso.
Le tipologie di spesa considerate sono:
- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci, inclusi quelli omeopatici;
- dispositivi medici con marcatura CE, acquistati o presi in affitto;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie, come ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test glicemia, colesterolo, trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- farmaci per uso veterinario;
- prestazioni sanitarie, escluse chirurgia estetica e medicina estetica;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni, come protesi e assistenza integrativa, cure termali e prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica;
- altre spese sanitarie.
Accesso e trattamento dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate accede ai dati tramite servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema Tessera Sanitaria. I dati non comprendono le spese e i rimborsi per i quali l’assistito ha esercitato opposizione.
L’accesso avviene mediante un servizio massivo, con trasmissione della lista dei codici fiscali dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei familiari a carico indicati nelle Certificazioni Uniche.
Il Sistema Tessera Sanitaria restituisce, per ciascun soggetto, i totali di spesa e i totali dei rimborsi aggregati per tipologia di spesa, sempre con esclusione dei dati oggetto di opposizione.
L’Agenzia elabora automaticamente i dati per determinare l’importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali da utilizzare nella dichiarazione precompilata, distinguendo tra:
- spese automaticamente agevolabili secondo la normativa vigente;
- spese agevolabili solo in presenza di particolari condizioni.
Consultazione dei dati nella dichiarazione precompilata
In sede di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza nell’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione:
- il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi;
- il totale delle spese sanitarie agevolabili solo a particolari condizioni e dei relativi rimborsi.
Il totale delle spese automaticamente agevolabili è esposto anche nei campi appositi della dichiarazione, al netto dei rimborsi riferibili al medesimo anno d’imposta. Se il familiare è a carico di più contribuenti, le spese sono ripartite in proporzione alla percentuale di carico.
I rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, se riferiti a un anno diverso da quello del pagamento, sono inseriti nel quadro dei redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa originaria non era stata portata in detrazione, il contribuente può eliminare il rimborso dai redditi a tassazione separata.
Tali informazioni sono rese disponibili anche ai CAF, ai professionisti abilitati e ai sostituti d’imposta delegati, oltre che ai dipendenti dell’Agenzia incaricati dell’assistenza.
Consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente
Dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può consultare, nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle entrate, le informazioni di dettaglio relative alle singole spese e ai rimborsi, anche per i familiari a carico, tramite il servizio puntuale di cooperazione applicativa del Sistema Tessera Sanitaria.
Le informazioni di dettaglio non sono invece visibili:
- ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate in sede di assistenza;
- ai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione precompilata.
Opposizione dell’assistito alla trasmissione dei dati
L’assistito può opporsi alla messa a disposizione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi dell’anno precedente, con effetti anche per i familiari a carico nei limiti indicati dal provvedimento.
Le modalità di opposizione sono diverse:
- per lo scontrino parlante, non va comunicato al soggetto emittente il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, l’assistito deve chiedere verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
Per le prestazioni erogate da strutture autorizzate per i servizi sanitari, anche se non accreditate, la modalità dell’annotazione si applica alle spese sostenute dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento.
In alternativa, dal 1° ottobre al 31 gennaio dell’anno successivo, l’assistito può esercitare l’opposizione online per singola voce, accedendo all’area autenticata del sito del Sistema Tessera Sanitaria con tessera sanitaria TS-CNS o credenziali Fisconline. In questo caso può selezionare le singole spese da escludere dall’invio.
L’opposizione può riguardare anche una o più tipologie di spesa, dal 1° ottobre al 31 gennaio, mediante comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati identificativi richiesti, compresa la tipologia di spesa da escludere e i dati della tessera sanitaria. La comunicazione può avvenire:
- via e-mail all’indirizzo che sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia;
- telefonicamente al Centro di assistenza multicanale ai numeri 848.800.444, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero;
- presso un ufficio territoriale dell’Agenzia, con consegna del modello di cui all’allegato 1.
Se si utilizzano e-mail o telefono, la richiesta può essere trasmessa con il modello oppure in forma libera. In ogni caso, se si utilizza il modello allegato va allegata copia del documento di identità; nella richiesta in forma libera è sufficiente indicare tipo, numero e scadenza del documento.
Dopo la richiesta, il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce dall’Agenzia il codice fiscale o l’elenco dei codici fiscali con l’indicazione delle tipologie di spesa da escludere, non trasmette i relativi dati all’Agenzia e comunica l’esito dell’operazione.
L’opposizione può essere esercitata direttamente dall’assistito che abbia compiuto 16 anni; per minori di 16 anni o incapaci agisce il rappresentante o tutore.
Resta comunque ferma la possibilità di inserire successivamente in dichiarazione le spese oggetto di opposizione, se ne sussistono i requisiti di legge per la detrazione.
Tracciamento delle operazioni di trattamento
Tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate dall’Agenzia delle entrate e le consultazioni effettuate dal contribuente sono tracciate. Nei file di log sono registrati:
- il codice identificativo del soggetto fisico o del processo automatico che accede ai dati;
- data e ora dell’esecuzione;
- modalità di utilizzo dei dati, distinguendo tra elaborazione ai fini di totalizzazione e visualizzazione dei dati di dettaglio da parte dei soli contribuenti;
- il codice fiscale dei contribuenti e dei familiari a carico da cui i dati sono prelevati.
I file di log delle consultazioni sono conservati per 12 mesi.
Conservazione per finalità di controllo e regime sanzionatorio
Il Sistema Tessera Sanitaria conserva in archivi distinti e separati i dati consolidati ricevuti, per finalità di controllo sulla corretta e tempestiva trasmissione dei dati. La conservazione dura fino alla scadenza dei termini previsti per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
La motivazione richiama il quadro sanzionatorio introdotto per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, con sanzione di 100 euro per comunicazione e un massimo di 50.000 euro, riducibile nei casi previsti. Si evidenzia che l’archiviazione separata serve a supportare gli adempimenti connessi a tali sanzioni.
Consultazione del Garante e riferimenti normativi
Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato ai sensi dell’articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e si è espresso con il provvedimento n. 335 del 28 luglio 2016.
Il documento richiama, tra gli altri, il decreto legislativo n. 175 del 2014, il decreto legislativo n. 158 del 2015, la legge n. 208 del 2015, il decreto ministeriale 31 luglio 2015, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015 e quello dell’11 aprile 2016 sulla dichiarazione 730 precompilata.
Il provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, con effetto sostitutivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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