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Sentenza

Sentenza del 14/06/2021 n. 807 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Controllo ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 - Correzione di errore materiale o di calcolo - Necessità - Disconoscimento perdite pregresse - Iscrizione a ruolo diretta - Illegittima

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controllo ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 e successiva iscrizione a ruolo diretta di una maggiore imposta determinata dall'ufficio. L'Ufficio aveva contestato perdite pregresse riportate in dichiarazione in ragione dell'omessa presentazione della dichiarazione relativa a un periodo d'imposta intermedio e ha direttamente iscritto a ruolo l'importo richiesto senza emettere un formale avviso di accertamento. La questione è se la misura poteva essere adottata come mera iscrizione a ruolo (correzione di errore materiale o di calcolo) oppure richiedeva un accertamento sostanziale.

La decisione

La cartella di pagamento è stata ritenuta illegittima: l'iscrizione a ruolo diretta non è ammessa quando la maggiore imposta deriva da questioni che richiedono valutazioni giuridiche o istruttorie (quali il disconoscimento di perdite pregresse per omessa presentazione di una dichiarazione intermedia). In tali ipotesi l'Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere di accertamento mediante un atto specifico (es. avviso di accertamento) e non procedere direttamente con la cartella esattoriale.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, art. 36-bis

    L'art. 36-bis consente forme di controllo limitate (controllo formale/cartolare) e la iscrizione a ruolo diretta è legittima solo quando la maggiore imposta derivi da mero controllo cartolare o dalla correzione di errori materiali o di calcolo; non può essere utilizzata per sopperire all'atto di accertamento quando è necessaria una valutazione sostanziale.

Massime di principio

  • L'iscrizione a ruolo diretta per recupero d'imposta è lecita solo se la differenza deriva da un mero controllo cartolare o dalla correzione di errori materiali o di calcolo.
  • Quando la contestazione implica valutazioni di merito (es. disconoscimento di perdite pregresse per omessa presentazione di dichiarazioni intermedie) l'Amministrazione deve procedere con un formale atto di accertamento che consenta il contraddittorio; non può bypassare tale fase con la cartella di pagamento.
  • Il contribuente può ottenere l'annullamento della cartella se dimostra che la pretesa tributaria non è stata preceduta dall'atto di accertamento necessario per l'esercizio del potere accertativo.
  • Prima di iscrivere a ruolo l'Ufficio deve verificare la natura della rettifica: se sussiste un errore materiale/calcolo, la strada del ruolo è possibile; se la rettifica comporta valutazioni giuridiche o istruttorie, occorre l'accertamento.
  • In situazioni analoghe è opportuno per il contribuente conservare e documentare la dichiarazione e i documenti probatori (comprovanti l'esistenza delle perdite), proporre istanza di autotutela o impugnare tempestivamente la cartella per ottenere la sospensione e la verifica del corretto esercizio dei poteri da parte dell'Amministrazione.

Testo integrale

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