Cassazione Penale, Ordinanza n. 21611/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda processuale riguarda un imputato ritenuto responsabile in primo grado e in appello del reato di ricettazione, con applicazione delle attenuanti generiche già riconosciute in primo grado, e condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 250.000 di multa. Nel ricorso per cassazione si deduce un unico motivo, formalmente incardinato sulla violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p., lamentando l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e il mancato confronto della sentenza impugnata con il comportamento processuale confessorio dell’imputato, la sua condizione di indigenza e la mancanza di lavoro. La Corte rileva però che in appello era stata avanzata solo una generica richiesta di concessione delle attenuanti generiche, senza specifico motivo, e che tale richiesta non si confrontava con il fatto che le attenuanti erano già state riconosciute in primo grado: il vero tema avrebbe dovuto riguardare la prevalenza delle attenuanti, non la loro mera concessione. Inoltre, la doglianza sulla dosimetria della pena è ritenuta meramente enunciata e non argomentata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto aspecifico il motivo relativo alle attenuanti generiche, perché non si confrontava con il previo riconoscimento in primo grado e, in appello, era stato formulato in modo generico e non supportato da specifiche argomentazioni. Ha inoltre considerato del tutto generica la censura sulla determinazione della pena ex art. 133 c.p., essendo solo richiamata ma non sviluppata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice o di riferimento nella sentenza di merito richiamata nel ricorso, in concorso con l’art. 648 c.p.
art. 648 c.p.
Indicata come disposizione che fonda la responsabilità per ricettazione contestata all’imputato.
art. 133 c.p.
È la norma invocata per censurare la dosimetria della pena, ma la doglianza è ritenuta priva di reale argomentazione.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche risultavano già riconosciute in primo grado; il tema corretto, non colto dal ricorso, era semmai quello della loro prevalenza o del trattamento sanzionatorio conseguente.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza dell’inammissibilità.
Massime di principio
- Le doglianze in cassazione devono confrontarsi specificamente con la decisione impugnata e con l’effettivo contenuto delle statuizioni di merito; un motivo che non consideri un precedente riconoscimento favorevole già operato in primo grado è aspecifico e inammissibile.
- La richiesta di attenuanti generiche formulata in appello deve essere sorretta da argomentazioni concrete; una mera istanza generica, non sviluppata in motivi specifici, non è idonea a fondare un valido motivo di ricorso per cassazione.
- Quando le attenuanti generiche sono già state concesse in primo grado, la censura in impugnazione non può limitarsi a chiederne nuovamente il riconoscimento, ma deve investire l’assetto concreto della pena o la mancata prevalenza delle attenuanti, se del caso.
- La contestazione sulla dosimetria della pena richiede una critica effettiva e argomentata alla valutazione di cui all’art. 133 c.p.; il mero richiamo della norma, senza sviluppo difensivo, integra motivo generico e inammissibile.
- Il difetto di specificità dei motivi di appello permane in cassazione: la mancata pronuncia del giudice di merito su motivi generici non li rende automaticamente scrutinabili in sede di legittimità, restando essi originariamente inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21575/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21595/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21596/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21597/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21598/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21600/2025 del 09/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →