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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14618/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dal difensore dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello che ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in giudizio abbreviato a otto mesi di reclusione per la violazione della normativa sulla sorveglianza speciale. L'unico motivo dedotto riguarda il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche: si contesta che i giudici di merito abbiano negato il beneficio senza adeguata giustificazione. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione di appello valorizza il casellario giudiziale, da cui emerge una apprezzabile proclività a delinquere, e l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare una diminuzione di pena; il ricorso, invece, si limita a riprodurre la censura già formulata in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base di elementi negativi attinenti alla personalità del reo o alle modalità del fatto, senza necessità di un'esposizione analitica di tutti i parametri favorevoli o sfavorevoli.

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione della pena e di valutazione della personalità del colpevole utilizzabili dal giudice per concedere o escludere le attenuanti generiche; è sufficiente valorizzare l'elemento ritenuto prevalente.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio sulla concessione o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Per negare le attenuanti generiche il giudice può fondare la decisione anche su un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., qualora lo ritenga prevalente, come ad esempio la personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali o dall'apprezzabile proclività a delinquere.
  • In sede di legittimità non è sufficiente riproporre la stessa doglianza già prospettata in appello: occorre confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
  • La manifesta infondatezza del ricorso determina l'inammissibilità e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati contro la pubblica amministrazione
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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