Sentenza del 08/01/2020 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Messina
Diniego revoca agevolazioni- Istanza rimborso tardiva- Decadenza ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992 - Ricorre .Istanza di rimborso per intassabilità data la natura risarcitoria delle somme detenute all'estero e per la duplicazione d'imposta e delle sanzioni- Inosservanza art. 165 TUIR- Illegittimità dell'istanza di rimborso - Consegue .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso di somme ritenute indebitamente versate, sostenendo la loro intassabilità per la natura risarcitoria e lamentando duplicazione d'imposta e sanzioni; inoltre impugnava il diniego di revoca delle agevolazioni. L'Amministrazione ha ritenuto l'istanza di rimborso tardiva e ha revocato le agevolazioni.
La decisione
Il giudice ha dichiarato legittimo l'atto di diniego dell'Amministrazione: la richiesta di rimborso è stata ritenuta inammissibile per decadenza ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 (tardività dell'impugnazione/istanza) e, inoltre, l'istanza è risultata illegittima per inosservanza dell'art. 165 del TUIR rispetto ai requisiti necessari per riconoscere l'intassabilità delle somme invocate dal contribuente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il diniego confermato.
Norme richiamate
Art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Applicato per valutare la decadenza/tardività dell'impugnazione o dell'istanza di rimborso: il giudice ha ritenuto che il contribuente non abbia rispettato i termini previsti, rendendo l'atto di diniego legittimo.
Art. 165 T.U.I.R.
Richiamato per valutare i presupposti di natura sostanziale relativi all'intassabilità delle somme (es. qualificazione come risarcitorie, criteri di inclusione/esclusione dal reddito). Il mancato rispetto di tale norma ha determinato l'illegittimità dell'istanza di rimborso.
Massime di principio
- Le istanze di rimborso e le impugnazioni devono essere proposte nei termini previsti: la tardività comporta la decadenza e l'inammissibilità della domanda.
- Per ottenere il riconoscimento dell'intassabilità di somme (es. risarcitorie) è necessario rispettare i requisiti sostanziali previsti dalla normativa fiscale (es. art. 165 TUIR) e fornire adeguata documentazione probatoria.
- La semplice affermazione di duplicazione d'imposta o di natura risarcitoria non è sufficiente: il contribuente deve dimostrare concretamente la duplicazione e il mancato assoggettamento a tassazione secondo le regole fiscali applicabili.
- Prima di proporre ricorso, verificare termini procedurali e compliance sostanziale: se l'amministrazione revoca agevolazioni per tardività o per mancato rispetto di norme sostanziali, il ricorso rischia di essere respinto.
- Linea pratica: conservare e produrre documentazione dettagliata sulla natura delle somme, valutare eventuali crediti d'imposta o convenzioni contro le doppie imposizioni e rispettare rigorosamente i termini di legge per istanze e impugnazioni.
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