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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11291/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, in conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di appello, che affermava la responsabilità dell'imputata per peculato, è rimasta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità per peculato. L'unica censura articolata riguardava un asserito difetto di motivazione della decisione impugnata; tuttavia il ricorso non sviluppava una critica specifica e concreta alla ricostruzione in fatto compiuta dalla Corte territoriale, limitandosi a prospettare una situazione fattuale che la sentenza di merito aveva puntualmente smentito con argomentazione contraria. La Corte ha quindi ritenuto che la doglianza non scalfisse il giudizio di responsabilità, ormai reso incontroverso da una valutazione coerente delle emergenze acquisite.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione in modo generico o solo apparente, senza confrontarsi specificamente con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando la censura si fonda su una ricostruzione in fatto già espressamente smentita dal giudice di merito, e il ricorso non contesta in modo puntuale tale smentita, la doglianza non è idonea a incrinare il giudizio di responsabilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePeculatoImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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