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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02354/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro su un trasferimento immobiliare disposto con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. I contribuenti chiedevano il riconoscimento dell’agevolazione "prima casa". La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello rilevando che, in fatto, la richiesta dei benefici non era stata formulata prima della registrazione della sentenza, momento al quale va riconosciuta efficacia traslativa. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II-bis, della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, sostenendo che la dichiarazione di voler fruire dell’agevolazione era stata resa nel primo atto utile, cioè nel ricorso contro l’avviso di liquidazione, successivo alla registrazione d’ufficio della sentenza; (2) omessa o contraddittoria motivazione sulla causa del ritardo nella presentazione dell’istanza di agevolazione, lamentando che il giudice di merito non avesse spiegato perché non avessero potuto formulare prima la richiesta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul principio secondo cui l’agevolazione prima casa, anche quando l’acquisto deriva da sentenza ex art. 2932 c.c., deve essere richiesta prima della registrazione dell’atto che produce l’effetto traslativo; una richiesta successiva è tardiva e inammissibile. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la sentenza d’appello confermava quella di primo grado, ricadendo quindi nel divieto di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. di proporre ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. avverso la cd. doppia conforme; in ogni caso, la censura non investiva un vero fatto decisivo, ma il mancato esame di argomentazioni difensive. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, nota II-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    nota II-bis della tariffa allegata

    Le dichiarazioni richieste per l’agevolazione prima casa devono essere rese, anche in caso di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., prima della registrazione dell’atto che produce l’effetto traslativo; la domanda successiva è tardiva.

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. è il titolo al quale si riconosce efficacia traslativa ai fini fiscali, ma non consente di posticipare oltre la registrazione la richiesta dell’agevolazione.

  • art. 77 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione può essere rimediata nei limiti previsti; tale principio generale è però derogato dalla necessaria collaborazione del contribuente per i benefici prima casa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il paradigma invocato per la censura di violazione di legge sul regime dell’agevolazione prima casa.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato congiuntamente al n. 3 per sostenere vizi dell’impostazione della decisione impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non è utilizzabile contro la sentenza di appello confermativa in presenza di doppia conforme, e comunque non può essere piegato a censurare il mancato esame di deduzioni difensive anziché di un fatto decisivo.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza d’appello che confermi integralmente quella di primo grado, in presenza di doppia conforme.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione del giudice di merito può essere concisa e non deve confutare analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente l’esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene richiamato per il raddoppio dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, quando il trasferimento deriva da sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., la dichiarazione di voler usufruire dell’agevolazione deve essere resa entro e non oltre il momento della registrazione della sentenza; una manifestazione di volontà successiva non è idonea a conservare il beneficio.
  • La richiesta del beneficio prima casa costituisce un presupposto che richiede la collaborazione del contribuente e non può essere recuperato dopo che l’Amministrazione abbia già proceduto alla liquidazione dell’imposta.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non spiega perché essa sarebbe erronea.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione contro la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare ogni singolo argomento difensivo, essendo sufficiente una motivazione che esponga in modo conciso le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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