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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17580/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma di responsabilità per plurime condotte di estorsione. Il difensore di Xheladin Cemeta deduceva: (i) illegittimità della reiezione dell'accesso al rito abbreviato condizionato e illegittimità del diniego della richiesta subordinata di rito abbreviato semplice (modifica della condizione); (ii) vizi di motivazione su più capi, sostenendo che Cemeta fosse vittima o mero gregario/fattorino e che le prove non giustificassero la qualificazione e il ruolo principale attribuiti dalla Corte d'appello. Il difensore di Vincenzo Padricelli deduceva la erronea qualificazione giuridica di tentata estorsione, chiedendo la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni in virtù di una presunta cessione del credito da Scibetta a Padricelli.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Cemeta: il primo motivo (sull'accesso al rito abbreviato) è stato ritenuto manifestamente infondato perché la giurisprudenza impone che la richiesta di rito condizionato sia riproposta in dibattimento esattamente nei medesimi termini; la tardiva richiesta di rito abbreviato semplice è stata dichiarata decaduta ai sensi dell'art. 458 c.p.p. Il secondo motivo è stato considerato una richiesta di rivalutazione integrale del merito probatorio, non indicante vizi logici manifesti: la Corte di appello aveva fornito motivazione adeguata e puntuale su ciascun capo (in particolare evidenziando collaborazione con Scibetta, dichiarazioni della vittima che indicavano comportamento intimidatorio, confessione e altri elementi che confermavano il ruolo principale). Per Padricelli: la Corte ha confermato che non risultava provata alcuna cessione del credito e che il ricorrente era estraneo al rapporto debito/credito; la richiesta di riqualificazione è stata ritenuta reiterativa e priva di indicazione di travisamento decisivo della prova. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8

    ha consentito lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; principio procedurale richiamato ma non decisivo sulle questioni di merito

  • art. 458 cod. proc. pen.

    fissa i termini per la proposizione del rito abbreviato semplice: una richiesta tardiva è fonte di decadenza e impedisce l'accesso al rito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    stabilisce le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati, comprendenti condanna alle spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (es. Corte costituzionale n. 169/2003 e pronunce della Cassazione richiamate)

    più sentenze citate nel testo (Sez. 2 n. 47409/2014; Sez. 1 n. 21219/2011; ecc.)

    principio secondo cui la riproposizione in dibattimento dell'istanza di rito abbreviato condizionato è ammessa solo se identica all'originaria; la Cassazione limita il suo sindacato alla coerenza logica e al rispetto delle fonti probatorie, senza riesame di merito

Massime di principio

  • La riproposizione in dibattimento di una richiesta di rito abbreviato condizionato deve avvenire "esattamente" nei medesimi termini dell'istanza originaria: qualsiasi modifica della condizione la rende inammissibile.
  • Una richiesta tardiva di rito (es. rito abbreviato semplice) è soggetta a decadenza ai sensi dell'art. 458 c.p.p.; bisogna rispettare i termini procedurali per non precludersi il beneficio.
  • La Corte di Cassazione non è competente a rivedere il merito probatorio in senso pieno: il ricorso deve evidenziare vizi logici, contraddizioni formali o travisamenti specifici e decisivi delle fonti di prova per essere efficace.
  • La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento psicologico e dalla prova della titolarità di un credito o di un diritto opponibile; l'asserita cessione del credito deve essere provata concretamente per giustificare una riqualificazione.
  • In caso di inammissibilità dei ricorsi, è probabile la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'ordinamento processuale; pertanto è importante valutare attentamente la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima della proposizione.

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