Cassazione Penale, Ordinanza n. 10709/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Il difensore del soggetto sottoposto ad affidamento in prova aveva impugnato il decreto del magistrato di sorveglianza di Bari che aveva rigettato una richiesta di autorizzazione avanzata nell'ambito della misura alternativa. Il giudice di merito aveva riqualificato il reclamo originariamente proposto come ricorso per cassazione. In sede di legittimità, però, è stato rilevato che il ricorso era stato presentato da un difensore non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti innanzi alla Corte di cassazione, con conseguente difetto di legittimazione e inammissibilità del gravame. La difesa non aveva quindi validamente introdotto il giudizio di legittimità, e la riqualificazione del reclamo non poteva sanare il vizio originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando d'ufficio il difetto di legittimazione del difensore ricorrente perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, requisito previsto a pena di inammissibilità dall'art. 613 c.p.p. Ha inoltre affermato che la conversione del reclamo in ricorso per cassazione non può sanare l'originaria inammissibilità dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve essere proposto da difensore iscritto all'albo speciale; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
art. 568 c.p.p.
Il principio di conversione o qualificazione giuridica dell'impugnazione non può produrre sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere sottoscritto e proposto da difensore munito della speciale abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; la mancanza di tale requisito determina inammissibilità originaria dell'impugnazione.
- La riqualificazione del rimedio impugnatorio operata dal giudice di merito non sana il difetto originario di legittimazione del difensore che ha proposto l'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di legittimazione del difensore comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove applicabile.
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