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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23812/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per aver occupato alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998). Tre motivi di ricorso: 1) mancata assunzione di prova decisiva per l'omessa escussione dei testi Endrit Berisha e Ali Thaqi, nonostante sollecitazioni (anche ex art. 507 c.p.p.); 2) censura sulla valutazione delle testimonianze, in particolare del caposquadra Ilir Kryeziu, ritenute contraddittorie dal giudice; 3) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza e la collaborazione dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato la motivazione delle decisioni di merito che avevano ritenuto inattendibili e contraddittorie le dichiarazioni del caposquadra (con trasmissione degli atti alla Procura per i profili di responsabilità di cui all'art. 372 c.p.), ha ritenuto legittima la decisione di non ricorrere all'accompagnamento coatto o all'assunzione delle prove richieste (escludendo la rilevanza del vizio denunciato ai fini di cassazione), e ha ritenuto corretta la valutazione negativa circa le attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e della personalità del ricorrente e dei precedenti. Esito pratico: conferma della condanna a 9 mesi di reclusione e 5.000 euro di multa per il delitto ex art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998; dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22 comma 12

    Norma penale contestata per il reato di impiego di lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno; la Corte conferma l'integrazione del reato sulla base degli elementi di fatto accertati dai giudici di merito.

  • codice di procedura penale, art. 507

    Richieste di acquisizione coatta di testi (accompagnamento) rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito; l'eventuale invito ad avvalersi di tale potere non rende automaticamente deducibile in cassazione la mancata assunzione della prova.

  • codice di procedura penale, art. 495 comma 2

    Riguarda i mezzi di prova la cui ammissione deve essere richiesta: la mancata assunzione di una prova decisiva può essere censurata in cassazione solo se il mezzo era stato richiesto nei termini e modi previsti.

  • codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. d)

    Prevede il vizio per mancata assunzione di una prova decisiva come motivo di cassazione; la Corte richiama i limiti applicativi, specialmente in presenza di 'doppia conforme' e valutazioni di merito inappellabili.

  • codice penale, art. 372

    Norma sul favoreggiamento personale: dalla sentenza emerge che le dichiarazioni ritenute false sono state segnalate alla Procura per valutare profili di responsabilità ai sensi di questa norma.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e per l'eventuale concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione discrezionale del giudice di merito sul diniego delle attenuanti fosse motivata e non sindacabile in cassazione se non contraddittoria.

Massime di principio

  • La Cassazione non sostituisce la valutazione di merito: le questioni di credibilità delle testimonianze, se motivate dai giudici di merito come contraddittorie o inattendibili, sono in linea di massima insindacabili in sede di legittimità.
  • La mancata acquisizione di prove richieste in sede di merito (anche tramite potestà di accompagnamento ex art. 507 c.p.p.) non costituisce automaticamente motivo valido di cassazione: per essere rilevante deve trattarsi di prova formalmente richiesta nei modi previsti e il suo mancato utilizzo deve essere idoneo a disarticolare l'intero impianto probatorio.
  • In presenza di 'doppia conforme' (motivazioni concordi di primo e secondo grado), il sindacato della Cassazione è ulteriormente limitato: l'errore di travisamento della prova è efficace solo se incide radicalmente sulla logica probatoria del giudizio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche risponde a una valutazione di fatto; l'imputato deve indicare specifici elementi positivi che il giudice possa valutare: la semplice incensuratezza o la partecipazione al procedimento non sono di per sé sufficienti.
  • Quando emergono elementi che suggeriscono la possibile mendacità di testi, il giudice può disporre la segnalazione alla Procura per profili di reato connessi (es. favoreggiamento, falsa testimonianza), e tale circostanza rafforza la valutazione negativa della credibilità.

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