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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47267/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Novara che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sul trattenimento provvisorio di missive ritenute potenzialmente pericolose perché scritte al computer. Il ricorrente contestava la legittimità del trattenimento delle missive indirizzate alla nipote Vittoria, sostenendo di aver già ottenuto l'autorizzazione a estrarre e stampare, a sue spese, il materiale prodotto con il personal computer, e denunciando violazioni di disposizioni costituzionali e di norme processuali e penitenziarie.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che, in regime ex art. 41-bis Ord. pen., l'Amministrazione penitenziaria è legittimata a effettuare controlli preventivi sulla corrispondenza e che l'autorizzazione a stampare quanto prodotto al computer non preclude il controllo. Ha inoltre rilevato l'indeterminatezza del gravame (mancanza di specifica delle missive contestate e di un interesse concreto), con la conseguente inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    La Corte afferma che il regime speciale di cui all'art. 41-bis prevede espressamente il controllo della corrispondenza (richiamando il comma 2-quater lett. e) come fonte della facoltà di vagliare preventivamente la posta), per cui il detenuto non può impedire in via preventiva i controlli amministrativi sulla corrispondenza.

  • comma 2-quater lett. e) dell'art. 41-bis

    Riferimento specifico alla norma che autorizza il controllo della corrispondenza per i detenuti sottoposti al regime 41-bis; la Corte la interpreta come norma che legittima il trattenimento provvisorio per finalità di sicurezza.

  • art. 18-ter Ord. pen.

    Norma richiamata fra le disposizioni penitenziarie che regolano rapporti e successive attività di controllo: la Corte la usa nel quadro delle norme che consentono al servizio penitenziario di operare controlli sulla corrispondenza.

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Ulteriore richiamo alle norme ordinarie dell'ordinamento penitenziario che disciplinano modalità di trattamento e controllo della corrispondenza; interpretata come compatibile con le misure cautelative di sicurezza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Indica il vizio dedotto in cassazione (violazione di legge). La Corte rileva che il motivo prospettato è generico e non autosufficiente per l'annullamento, contribuendo all'inammissibilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite nella riproduzione del motivo in cassazione; la Corte osserva che il ricorso è stato riprodotto nei limiti di questa disposizione, ma resta comunque generico e non riferito a specifiche missive.

  • artt. 15, 97, comma 2, 116, comma 6 Cost.

    Norme costituzionali invocate dal ricorrente; la Corte non rileva una violazione concreta di tali principi alla luce della normativa speciale (41-bis) e dell'esigenza di controllo della corrispondenza per motivi di ordine e sicurezza.

  • art. 125, comma 3 del codice di rito

    Richiamata dal ricorrente fra le norme di rito; la Corte non rileva specifica lesione processuale sufficiente a fondare il ricorso, anche per carenza di interesse concreto e di specificità.

Massime di principio

  • Il detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis non può impedire preventivamente i controlli amministrativi sulla corrispondenza: l'autorizzazione a stampare o a estrarre materiale dal computer non sottrae le missive al vaglio dell'Amministrazione penitenziaria.
  • I ricorsi devono indicare con chiarezza le specifiche provvedimenti o missive contestate e dimostrare un interesse concreto; l'assenza di tali elementi rende l'impugnazione generica e inammissibile.
  • Il trattenimento provvisorio della corrispondenza può essere giustificato dalla esigenza di accertare un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica derivante dal contenuto; la semplice modalità (es. scritto al computer) non è di per sé sufficiente a vietare il controllo.
  • In sede di cassazione è essenziale formulare motivi autosufficienti e specifici (rispetto ai limiti dell'art. 173 disp. att.); motivi generici o meramente dogmatici sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
  • Il rimedio giurisdizionale può essere definito privo di interesse se non è chiaro se il fatto censurato abbia ancora effetti pratici (ad es. se le missive siano poi state inoltrate); occorre dimostrare il pregiudizio concreto.
  • Ricorsi manifestamente infondati o proceduralmente inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (ad es. somma alla Cassa delle ammende).

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