Sentenza del 23/07/2020 n. 15716 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione contestava che la societa' resistente, nel periodo 1/1/2003 - maggio 2008, aveva usufruito indebitamente di agevolazioni ex art. 26 TUA per il gas metano in qualita' di consumatore finale, poiche' parte del gas sarebbe stata fornita da (XXXXX) s.p.a. ad altre societa' insediate nello stesso sito (anche previa trasformazione in calore) in base a contratti tra queste e la resistente. Furono pertanto irrogate sanzioni. La societa' deduceva di essere unica consumatrice finale e non venditrice, sostenendo che la fornitura di energia faceva parte di un servizio complesso di 'locazione e servizi' prestato nei confronti dei soggetti insediati dietro corrispettivo forfetario. In sede amministrativa e giudiziaria di merito il ricorso della societa' fu respinto; l'Amministrazione impugnava in Cassazione su tre motivi (vizi formali sulla liquidazione delle spese e profili di diritto sostanziale in materia di accise).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo (contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza di merito in ordine alla liquidazione delle spese, con conseguente nullita' parziale) e ha cassato la sentenza limitatamente a tale motivo rinviando la causa alla CTR in diversa composizione per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimita'. I restanti motivi, relativi all'interpretazione della disciplina delle accise e al presunto contrasto con precedente giudicato, sono stati respinti: la Corte ha confermato il principio che soggetto passivo dell'accisa e' il produttore/intermediario che immette il prodotto al consumo, che il presupposto dell'accisa nasce in fase di fabbricazione/importazione e la condizione di esigibilita' si realizza con l'immissione in consumo; il rapporto tributario e' tra fornitore e Stato mentre i rapporti tra fornitore e consumatore sono di natura contrattuale. Di conseguenza l'impugnazione sul merito e' rigettata.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c., comma 2
La contraddittorieta' tra motivazione e dispositivo della sentenza determina la nullita' della decisione quando il contrasto e' insanabile; ci� comporta cassazione e rinvio.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento di censura in Cassazione per violazione di legge nella motivazione ovvero per contraddizione tra motivazione e dispositivo.
art. 2 TUA (Testo Unico Accise)
Stabilisce il fatto generatore dell'obbligazione tributaria (fabbricazione o importazione) e che l'accisa e' esigibile all'atto dell'immissione in consumo; inoltre prevede l'esigibilita' anche quando risulti che non sussistono le condizioni per aliquota ridotta o esenzione.
art. 26 TUA
Pone a carico dei soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori l'onere di versare l'accisa; tuttavia la giurisprudenza interpreta che il soggetto passivo sia il produttore/intermediario che realizza il fatto generatore e che risponde dell'imposta nei confronti dello Stato.
art. 14 disposizioni preliminari al codice civile (preleggi)
Richiamato nella censura come principio interpretativo generale ma non ritenuto idoneo a mutare la qualificazione tributaria fissata dal TUA.
art. 53 Cost.
Principio di capacita' contributiva: l'esigibilita' ancorata all'immissione in consumo rende compatibile l'imposizione con la nozione costituzionale di capacita' contributiva.
Massime di principio
- In materia di accise il soggetto passivo tributario e' il produttore o l'intermediario che immette il bene al consumo; il consumatore finale non entra nel rapporto tributario con lo Stato, salvo profili civilistici di rivalsa o restituzione.
- Il fatto generatore dell'accisa e' la fabbricazione/importazione; l'accisa diventa esigibile all'immissione in consumo o quando si accerti l'assenza delle condizioni per agevolazioni.
- Cessioni intermedie o trasferimenti all'interno di un sito che non determinano l'immissione in consumo restano rilevanti sul piano privatistico e non modificano la responsabilita' fiscale del produttore/intermediario.
- Se il documento di decisione presenta contraddizione tra motivazione e dispositivo, la sentenza e' nulla e la Corte di merito deve riesaminarne gli aspetti formali indicati (es. liquidazione spese).
- Eventuali indebite inclusioni dell'accisa nel prezzo possono essere oggetto di azione civilistica di ripetizione da parte del compratore, non di un rapporto tributario diretto con l'Amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 lug 2020Sentenza del 23/07/2020 n. 93 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 23 lug 2020Sentenza del 23/07/2020 n. 255 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 23 lug 2020Sentenza del 23/07/2020 n. 521 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 23 lug 2020Sentenza del 23/07/2020 n. 2356 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 lug 2020Sentenza del 23/07/2020 n. 2357 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 lug 2020Sentenza del 23/07/2020 n. 2358 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →