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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2229

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2229 della Commissione del 14 dicembre 2021 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

Normativa europea32021R2229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento apre un'inchiesta ex articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 per accertare se le importazioni dalla Turchia di determinati prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti eludano i dazi compensativi applicati ai prodotti originari di Cina ed Egitto. Contestualmente dispone la registrazione di tali importazioni, così da consentire l'eventuale riscossione retroattiva dei dazi qualora l'elusione sia confermata. Il testo disciplina inoltre termini procedurali, modalità di partecipazione delle parti interessate, richieste di esenzione, trattamento delle informazioni riservate e conseguenze della mancata collaborazione.

Apertura di un'inchiesta antidelusione e registrazione delle importazioni di prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, per verificare la possibile elusione dei dazi compensativi vigenti su prodotti originari di Cina ed Egitto.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2. L'ambito riguarda i prodotti attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00, spediti dalla Turchia, indipendentemente dall'origine dichiarata (codici TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 e 7019900083). La procedura è connessa alle misure compensative già in vigore sui prodotti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776. Sono previste la registrazione delle importazioni e la possibilità di esenzioni per i produttori turchi che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche di elusione.

Apertura di un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative sui prodotti in fibra di vetro spediti dalla Turchia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2229 della Commissione apre un'inchiesta antidelusione ai sensi del regolamento (UE) 2016/1037, in relazione a determinate importazioni di prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia. L'iniziativa si fonda su una domanda presentata da TECH-FAB Europe e.V. e mira a verificare se tali importazioni costituiscano una elusione delle misure compensative definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sui prodotti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto.

La Commissione ritiene, sulla base degli elementi forniti, che vi siano indizi sufficienti di una modifica della configurazione degli scambi, di una mancanza di giustificazione economica diversa dall'applicazione del dazio e di effetti pregiudizievoli sull'efficacia riparatoria delle misure vigenti. Il regolamento dispone inoltre la registrazione delle importazioni oggetto di indagine, così da consentire l'eventuale riscossione retroattiva di dazi compensativi qualora l'elusione venga confermata.

Contesto normativo e misure interessate

Le misure potenzialmente eluse sono i dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, che riguarda alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto. Il regolamento richiama altresì il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal primo, ma l'oggetto immediato della presente procedura è la possibile elusione dei dazi compensativi già in vigore.

La Commissione afferma di aver informato gli Stati membri e le autorità della Turchia, della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto dell'apertura dell'inchiesta.

Prodotto interessato e configurazione dell'elusione

Il prodotto in esame è descritto come tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, con esclusione dei prodotti impregnati o preimpregnati e dei tessuti a maglia aperta con celle superiori a 1,8 mm di lunghezza e larghezza e peso superiore a 35 g/m2. I codici NC indicati sono ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00, con i corrispondenti codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080.

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è sostanzialmente lo stesso, ma spedito dalla Turchia, a prescindere dalla dichiarazione di origine, e classificato con i codici TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 e 7019900083. La Commissione considera possibile che le importazioni dalla Turchia siano il veicolo attraverso cui i prodotti originari di Cina ed Egitto entrano nel mercato unionale eludendo i dazi compensativi.

Elementi che giustificano l'apertura dell'inchiesta

Nel testo la Commissione indica quattro indizi principali:

  • una modifica della configurazione degli scambi tra Cina, Egitto, Turchia e Unione dopo l'istituzione delle misure;
  • una pratica priva di sufficiente giustificazione o motivazione economica diversa dall'applicazione del dazio, consistente nella spedizione del prodotto attraverso la Turchia, eventualmente dopo operazioni di assemblaggio o completamento o anche in assenza di tali operazioni;
  • un indebolimento degli effetti riparatori delle misure in termini di volumi e prezzi, con importazioni considerate considerevoli e a prezzi pregiudizievoli;
  • il permanere del beneficio della sovvenzione per il prodotto oggetto dell'inchiesta e/o per parti di esso, in quanto prodotti ed esportati in Turchia da società cinesi ed egiziane che avrebbero ricevuto sovvenzioni compensabili.

La Commissione precisa inoltre che, se dall'inchiesta emergessero altre pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di base, esse potranno essere ricomprese nell'istruttoria.

Diritti di partecipazione, questionari e audizioni

Le parti interessate devono contattare immediatamente la Commissione e, in ogni caso, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento se intendono costituirsi nel procedimento. Le osservazioni scritte, le risposte ai questionari, le richieste di esenzione e ogni altra informazione devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le parti interessate, inclusi l'industria dell'Unione, gli importatori e le associazioni pertinenti, possono presentare osservazioni ed elementi di prova. Possono inoltre chiedere di essere sentite, purché la domanda sia scritta e motivata. Per le audizioni relative alla fase di apertura, la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dall'entrata in vigore.

Richieste di esenzione

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni possono essere esentate se non costituiscono elusione. Poiché la possibile elusione avrebbe luogo al di fuori dell'Unione, l'articolo 23, paragrafo 6, consente di concedere esenzioni ai produttori turchi del prodotto oggetto dell'inchiesta che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche di elusione.

I produttori turchi che intendono ottenere un'esenzione devono manifestarsi entro il termine generale di 37 giorni. I questionari destinati ai produttori esportatori cinesi ed egiziani, alla richiesta di esenzione per i produttori turchi e agli importatori dell'Unione sono resi disponibili nel fascicolo e sul sito della DG Commercio.

Registro delle importazioni e possibili effetti futuri

La registrazione delle importazioni è disposta ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. Lo scopo è garantire che, se l'elusione sarà confermata, possano essere riscossi dazi compensativi di importo adeguato, comunque non superiore al dazio per "tutte le altre società" previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 per la Repubblica popolare cinese e per l'Egitto, a decorrere dalla data della registrazione.

La registrazione cessa dopo nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

Conseguenze della mancata collaborazione

Il regolamento richiama espressamente l'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/1037. Se una parte interessata rifiuta l'accesso alle informazioni richieste, non le comunica entro i termini o ostacola gravemente l'inchiesta, la Commissione può fondare le conclusioni sui dati disponibili. Lo stesso vale se le informazioni fornite sono false o fuorvianti.

In tal caso, l'esito dell'inchiesta può risultare meno favorevole rispetto a uno scenario di piena collaborazione.

Riservatezza, canali di comunicazione e trattamento dei dati

Le informazioni trasmesse alla Commissione nell'ambito della difesa commerciale devono essere libere da diritti d'autore; se coperte da diritti di terzi, occorre un'autorizzazione specifica che consenta l'utilizzo nel procedimento e la comunicazione alle altre parti in una forma compatibile con il diritto di difesa.

Le comunicazioni riservate devono essere indicate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato contrassegnato come "For inspection by interested parties", sufficientemente dettagliato. La Commissione raccomanda l'uso della piattaforma TRON.tdi e precisa che, una volta acquisiti i recapiti, comunicherà di regola via e-mail.

I dati personali raccolti sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. È inoltre richiamata la figura del consigliere-auditore, competente su accesso al fascicolo, controversie sulla riservatezza, proroghe e altri aspetti legati ai diritti di difesa.

Durata dell'inchiesta ed entrata in vigore

L'inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura dell'inchiesta antidelusione

È aperta un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037, per verificare se le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, spedito dalla Turchia e classificato ai codici TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 e 7019900083, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776.

Registrazione delle importazioni

Le autorità doganali degli Stati membri devono registrare le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Termini per la partecipazione delle parti interessate

Le parti interessate devono manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dall'entrata in vigore. Devono inoltre presentare osservazioni scritte, risposte ai questionari, richieste di esenzione e altre informazioni entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le richieste di audizione sulla fase di apertura devono essere presentate entro 15 giorni dall'entrata in vigore; entro 37 giorni è possibile chiedere audizione in generale, con domanda motivata e scritta.

Esenzioni per i produttori turchi

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base, i produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta in Turchia possono chiedere un'esenzione se dimostrano di non essere coinvolti in pratiche di elusione. Le richieste devono essere presentate entro il termine di 37 giorni; i relativi questionari sono disponibili nel fascicolo e sul sito della DG Commercio.

Raccolta informazioni, riservatezza e canali di comunicazione

Le informazioni trasmesse alla Commissione devono essere prive di diritti d'autore o accompagnate da specifica autorizzazione del titolare. Le comunicazioni riservate devono essere marcate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. Le parti sono invitate a utilizzare la piattaforma TRON.tdi e a indicare recapiti completi; la Commissione comunicherà di regola via e-mail.

Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili

Se una parte rifiuta l'accesso alle informazioni, non le fornisce nei termini o ostacola gravemente l'inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/1037. Lo stesso vale se le informazioni risultano false o fuorvianti. La mancata collaborazione può comportare esiti meno favorevoli per la parte interessata.

Durata dell'inchiesta e applicazione temporale

L'inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialedazi compensativielusione delle misure commercialidoganecommercio internazionale

Testo integrale

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