Sentenza n. 2960/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 9539/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto all'ammissione allo scrutinio per merito comparativo e al conseguimento della qualifica di dirigente aggiunto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La dipendente, immessa nel ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria nel 2006, aveva conseguito la qualifica di commissario penitenziario con decorrenza retrodatata e aveva cessato il servizio per raggiungimento del limite di età il 1° giugno 2019. Ha chiesto l'accertamento del diritto a essere ammessa allo scrutinio per merito comparativo per la qualifica di commissario coordinatore penitenziario, oggi dirigente aggiunto, con decorrenza dall'8 maggio 2019, sostenendo di avere maturato in tale data tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo ai sensi dell'art. 42, comma 9, d.lgs. n. 95/2017. Ha contestato la sentenza di primo grado deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 42, commi 8 e 9, d.lgs. n. 95/2017, erronea interpretazione della disciplina speciale, contraddittorietà dell'azione amministrativa, eccesso di potere, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e violazione del principio di interpretazione letterale della norma. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, commi 8 e 9, per contrasto con i principi di certezza del diritto e ragionevolezza e con gli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui la disciplina avrebbe consentito di posticipare la decorrenza della promozione al 1° luglio 2019 anziché farla coincidere con il compimento dei tredici anni di anzianità. Ha inoltre rilevato che l'amministrazione aveva ricevuto la documentazione relativa alla sua carriera per la valutazione ai fini dello scrutinio, senza ammetterla né escluderla formalmente dalla procedura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che l'art. 42, comma 9, d.lgs. n. 95/2017 non attribuisce automaticamente la qualifica superiore al compimento dei tredici anni di anzianità: tale anzianità costituisce soltanto uno dei requisiti per l'accesso allo scrutinio per merito comparativo. La promozione presuppone lo svolgimento della procedura comparativa e il superamento della stessa con utile collocazione in graduatoria. La domanda è stata comunque ritenuta preclusa dalla cessazione dal servizio dell'interessata prima dello svolgimento dello scrutinio, poiché la procedura non tutela soltanto l'interesse economico del dipendente, ma è funzionale anche all'interesse pubblico dell'amministrazione a coprire ruoli direttivi con personale in servizio. L'eventuale retrodatazione giuridica della promozione al compimento dell'anzianità non elimina la necessità del previo scrutinio né il requisito della permanenza in servizio al momento della procedura. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata irrilevante e manifestamente infondata, poiché la disciplina non prevede una promozione automatica e non è irragionevole subordinare la progressione alla permanenza in servizio e a una valutazione comparativa. Nulla sulle spese per la mancata costituzione delle parti appellate.
Norme richiamate
art. 42, commi 8 e 9, d.lgs. n. 95/2017
“i commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 e 8 maggio 2006 assumono la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell’ordine di ruolo” e “il personale di cui al comma 8 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario [n.d.e. ora dirigente aggiunto] a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo”
Il compimento dei tredici anni di anzianità non produce automaticamente la promozione, ma consente l'accesso a uno scrutinio per merito comparativo, il cui svolgimento e superamento sono necessari per conseguire la qualifica superiore.
art. 40 d.P.R. n. 1077/1970
La disposizione, coordinata con la disciplina del ruolo direttivo speciale, concorre a fondare la necessità della permanenza in servizio e della partecipazione alla procedura valutativa per la progressione di carriera.
art. 43 d.lgs. n. 443/1992
La disposizione è richiamata quale disciplina coordinata con l'art. 42 d.lgs. n. 95/2017 ai fini delle condizioni per l'accesso agli scrutini di promozione.
artt. 3 e 97 Cost.
I parametri costituzionali invocati non risultano violati, poiché non è irragionevole subordinare la promozione a una procedura comparativa e alla permanenza in servizio al momento del suo svolgimento.
art. 88, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato per la motivazione mediante rinvio a precedenti conformi del Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Quando una disposizione prevede che la promozione a una qualifica superiore avvenga mediante scrutinio per merito comparativo al maturare di una determinata anzianità, l'anzianità costituisce un requisito per l'accesso alla procedura, non il presupposto di una promozione automatica.
- La progressione di carriera mediante scrutinio per merito comparativo si perfeziona soltanto con lo svolgimento della procedura valutativa e con il superamento della stessa mediante utile collocazione nella graduatoria; il mero decorso dell'anzianità non attribuisce la qualifica superiore.
- La permanenza in servizio al momento dello scrutinio può costituire requisito necessario per la promozione, poiché la procedura comparativa è funzionale anche all'interesse pubblico dell'amministrazione a coprire i relativi ruoli con personale in servizio.
- L'eventuale retrodatazione degli effetti giuridici della promozione al momento del compimento dell'anzianità non elimina la necessità del previo scrutinio comparativo né consente di prescindere dai requisiti richiesti per parteciparvi.
- Non è manifestamente irragionevole né contrario agli artt. 3 e 97 Cost. subordinare una progressione di carriera nel pubblico impiego a una valutazione comparativa e alla permanenza in servizio al momento della procedura.
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