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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10719/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta in sede di convalida dall'autorità giudicante di Monza. Il ricorrente lamentava violazione di legge (artt. 27, 291 e 391 c.p.p.) e carenza di motivazione, sostenendo che la misura cautelare fosse divenuta inefficace perché il giudice territorialmente competente (Tribunale di Brescia, luogo del reato) non aveva adottato la misura nel termine previsto dall'art. 27 c.p.p., e che non fosse necessaria una formale dichiarazione di incompetenza del giudice che aveva convalidato l'arresto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto conforme alla giurisprudenza consolidata il principio secondo cui, quando la convalida e la misura cautelare sono state disposte dal giudice dell'arresto (art. 391, comma 5, c.p.p.) e il luogo dell'arresto è diverso da quello della commissione del reato, soltanto la formale dichiarazione di incompetenza del giudice che ha disposto la misura (o di quello che decide sull'impugnazione) determina l'inefficacia della misura se questa non viene rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti. Nel caso concreto, non essendo intervenuta alcuna formale dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di Monza, la conferma della misura da parte del Tribunale di Milano è risultata corretta. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 27 c.p.p.

    Regola il trasferimento degli atti al giudice territorialmente competente; la giurisprudenza interpretativa stabilisce che, se la misura è stata disposta in sede di convalida dal giudice dell'arresto e il luogo dell'arresto è diverso da quello del reato, l'inefficacia della misura si determina solo con la formale dichiarazione di incompetenza del giudice che ha disposto la misura o di quello che decide sull'impugnazione, se la misura non viene rinnovata entro 20 giorni dal trasferimento degli atti.

  • art. 291 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nel ricorso (riguarda l'impugnazione degli atti cautelari); nella decisione è stata ritenuta non idonea a sostenere l'eccezione sollevata dal ricorrente alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale consolidata.

  • art. 391 c.p.p.

    Previene la convalida dell'arresto e attribuisce competenza al giudice del luogo dell'arresto per la convalida e l'eventuale applicazione di misure cautelari (comma 5 richiamato). La Corte ha confermato che la misura disposta dal giudice della convalida conserva efficacia salvo formale dichiarazione di incompetenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per la condanna al pagamento di euro 3.000,00.

  • Cass. Sez. U, n. 12823 del 25/03/2010 (Rv. 246273)

    Precedente di legittimità che stabilisce il principio secondo cui, ove la convalida sia operata dal giudice dell'arresto e il luogo dell'arresto sia diverso da quello della commissione del reato, solo la formale dichiarazione di incompetenza determina l'inefficacia della misura se non rinnovata dal giudice competente entro venti giorni.

  • Cass., Sez. 5, n. 45176 del 02/10/2019 (Rv. 277642)

    Conferma e aggiorna il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità: la formale dichiarazione di incompetenza è condizione per l'inefficacia della misura disposta in sede di convalida quando luogo dell'arresto e luogo del reato divergono.

Massime di principio

  • Se la convalida dell'arresto e la misura cautelare sono state disposte dal giudice del luogo in cui è avvenuto l'arresto (art. 391, comma 5, c.p.p.) e tale luogo è diverso da quello della commissione del reato, la misura non diventa automaticamente inefficace per il solo fatto che il giudice territoriale competente per il reato non abbia provveduto: è necessaria la formale dichiarazione di incompetenza del giudice che ha disposto la misura o di quello chiamato a decidere sull'impugnazione.
  • Per contestare l'efficacia di una misura cautelare adottata in sede di convalida è dunque strategico ottenere la formale dichiarazione di incompetenza o la trasmissione degli atti, piuttosto che limitarsi a eccepire il luogo della commissione del reato.
  • La mancata formale dichiarazione di incompetenza rende difficilmente sostenibile in sede di legittimità un motivo basato unicamente sulla diversa territorialità; la giurisprudenza di legittimità è consolidata su questo punto e i ricorsi contrari sono, in assenza di elementi nuovi, spesso dichiarati inammissibili.
  • Chi impugna deve altresì valutare i termini procedurali (es. i 20 giorni per il rinnovo della misura da parte del giudice competente) e la tempestività delle richieste difensive volte a sollecitare la decisione di incompetenza o il rinnovo della misura.
  • In fase di impulso difensivo pratico: chiedere al giudice che ha convalidato l'arresto, se si ritiene incompetente, la formale dichiarazione di incompetenza e la trasmissione degli atti; in mancanza di tale atto formale, prepararsi alla resistenza della giurispudenza consolidata in sede di impugnazioni successive.

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