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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4473/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scatigna impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza volta a ottenere la declaratoria di esecutività del decreto penale di condanna n. 966/2007, previa rinuncia all'opposizione al decreto penale. Sosteneva che il decreto penale non era stato formalmente revocato durante il giudizio di opposizione e quindi rimaneva efficace; la sua rinuncia all'opposizione avrebbe dovuto comportare la revoca della pena detentiva irrogata in sede di opposizione e il ripristino della originaria pena pecuniaria (multa). Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla presunta mancata revoca del decreto penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio secondo cui la revoca del decreto penale di condanna ex art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., si verifica ope legis con la celebrazione del giudizio di opposizione e la mancata revoca formale non annulla il giudizio di opposizione. Ha inoltre ricordato che la rinuncia all'opposizione deve essere formulata, a pena di inammissibilità, secondo le forme e i termini dell'art. 589 cod. proc. pen., prima dell'apertura del dibattimento: nel caso di specie la rinuncia è stata tardiva (dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna), per cui l'istanza per la declaratoria di esecutività del decreto penale è stata correttamente respinta. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 464 cod. proc. pen., comma terzo

    art. 464, comma terzo, cod. proc. pen.

    La revoca del decreto penale di condanna si verifica automaticamente (ope legis) con la celebrazione del giudizio di opposizione: l'omessa revoca formale non determina nullità del giudizio successivo e non produce sanzioni processuali.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    La rinuncia all'opposizione a decreto penale è atto che deve essere formulato, a pena di inammissibilità, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 589: deve intervenire prima dell'apertura del dibattimento.

  • art. 517 cod. pen. e art. 49 I n. 350/2003

    art. 517 cod. pen.; art. 49 I n. 350/2003

    Norme sostanziali riferite al reato per cui Scatigna è stato condannato in sede di giudizio di opposizione (reato continuato).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, all'irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La celebrazione del giudizio di opposizione determina ope legis la revoca del decreto penale di condanna: la mancata revoca formale non invalida il successivo giudizio di opposizione.
  • La rinuncia all'opposizione è efficace solo se resa nelle forme e nei termini di legge (art. 589 c.p.p.) e, in particolare, prima dell'apertura del dibattimento: una rinuncia tardiva è inammissibile e non può restituire efficacia a un decreto penale ormai superato da sentenza divenuta irrevocabile.
  • Se il giudizio di opposizione si conclude con sentenza di condanna divenuta definitiva, non è possibile ottenere la declaratoria di esecutività del precedente decreto penale tramite rinuncia successiva: il giudicato prevale.
  • L'omissione formale di atti che la legge considera effetti automatici (ope legis) non comporta sanzioni processuali né nullità del procedimento, salvo che la norma disponga altrimenti.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza processuale prima di proporre impugnazioni.

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