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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05414/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto in via amministrativa la concessione degli assegni per il nucleo familiare, ma l’INPS aveva negato la prestazione. Il Tribunale di Ravenna aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Bologna aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 153/1988 e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato i presupposti di accesso all’assegno e avesse indebitamente richiesto un’autocertificazione dei redditi del nucleo familiare. Chiedeva inoltre, in via preliminare e pregiudiziale, il rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea, deducendo un contrasto con la direttiva 2003/109/CE, come interpretata dalla CGUE nella causa C-303/19, e ipotizzando una violazione del principio di parità di trattamento per i cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il rigetto di merito era fondato non su un problema di valutazione della prova, ma su un assoluto difetto di allegazione, sin dal primo grado, del requisito reddituale del nucleo familiare; inoltre ha escluso che la richiesta di prova del requisito reddituale integri una discriminazione, trattandosi di onere probatorio comune anche ai cittadini italiani e assolto con ogni mezzo idoneo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha considerato non decisiva la questione pregiudiziale alla CGUE perché fondata su un quesito non rilevante rispetto alla reale ratio della decisione impugnata. Ha affermato che per ottenere l’assegno per il nucleo familiare occorre provare sia l’effettivo svolgimento di attività lavorativa, sia il requisito reddituale previsto dall’art. 2, comma 10, l. n. 153/1988; nel caso concreto, tale requisito non era stato neppure allegato in modo adeguato nell’atto introduttivo, e non emergevano elementi probatori significativi dagli atti. Ha quindi confermato il rigetto della domanda e condannato il ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2, l. n. 153/1988

    l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare presuppone la duplice condizione dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale del nucleo; la prova di tali presupposti grava sull’interessato.

  • art. 12 preleggi

    richiamato dal ricorrente per contestare l’interpretazione della disciplina, ma la Corte non ha ravvisato un errore ermeneutico nella decisione di merito.

  • direttiva 2003/109/CE

    la Corte esclude che la disciplina nazionale sull’onere di provare il requisito reddituale determini una discriminazione incompatibile con la direttiva, poiché l’onere è richiesto a chiunque richieda la prestazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    norma invocata per censurare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato per il deposito della memoria e per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per l’accesso agli assegni per il nucleo familiare il richiedente deve allegare e provare entrambi i presupposti richiesti dalla legge: lo svolgimento di attività lavorativa e il requisito reddituale del nucleo familiare.
  • Il ricorso per cassazione è infondato se censura un preteso errore nella valutazione della prova senza confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il rigetto sia fondato su un difetto di allegazione.
  • La mancata allegazione del fatto costitutivo della prestazione previdenziale può di per sé giustificare il rigetto della domanda, anche a prescindere dal successivo profilo probatorio.
  • L’imposizione al richiedente dell’onere di dimostrare il requisito reddituale non integra, di per sé, una discriminazione nei confronti del cittadino extracomunitario quando lo stesso onere grava su tutti i beneficiari della prestazione.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è inammissibilmente o comunque inutilmente formulata quando il quesito non è decisivo per la definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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