Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1122

Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le regole operative del registro dell’Unione per l’EU ETS, sostituendo e aggiornando il quadro precedente in vista del quarto periodo di scambio dal 2021. Disciplina in modo dettagliato conti, rappresentanti autorizzati, assegnazione gratuita, aste, trasferimenti, restituzione e soppressione delle quote, nonché il funzionamento dell’EUTL, la sicurezza informatica, la riservatezza e il trattamento dei dati personali. Integra inoltre gli adeguamenti resi necessari dalla qualificazione delle quote come strumenti finanziari, dai collegamenti con altri sistemi ETS e dalle nuove regole sul periodo post-2020.

Regolamento delegato che disciplina il funzionamento, la gestione e la tenuta del registro dell’Unione e dell’EUTL nell’ambito dell’EU ETS, incluse aperture/chiusure dei conti, assegnazione, asta, trasferimenti, restituzione, soppressione e misure di sicurezza.

Ambito di applicazione

Si applica alle quote create ai fini del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione europea (EU ETS) e, più in generale, alle operazioni e ai conti gestiti nel registro dell’Unione e nel catalogo indipendente delle operazioni (EUTL). Riguarda Stati membri, Commissione, amministratore centrale, amministratori nazionali, autorità competenti, gestori di impianti, operatori aerei, verificatori, titolari di conti, sistemi di compensazione/regolamento e piattaforme d’asta. Comprende anche i collegamenti con sistemi ETS di paesi terzi o collegati ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 2003/87/CE e contiene disposizioni transitorie per il periodo 2013-2020 e per il periodo dal 2021 in poi; il regolamento si applica dal 1° gennaio 2021, con l’articolo 87 applicabile già dalla sua entrata in vigore.

Regolamento delegato (UE) 2019/1122: funzionamento del registro dell’Unione per l’EU ETS

Il regolamento aggiorna in modo organico la disciplina del registro dell’Unione e dell’EUTL prevista dalla direttiva 2003/87/CE, con l’obiettivo di garantire un sistema di contabilizzazione sicuro, standardizzato e coerente con il nuovo periodo di scambio dal 2021. Il testo tiene conto delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2018/410, della classificazione delle quote come strumenti finanziari, dei collegamenti con altri sistemi ETS e delle esigenze di protezione dei dati e di prevenzione di frodi e reati finanziari.

Oggetto e ambito

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento fissa le regole generali e i requisiti per la gestione e la tenuta del registro dell’Unione e dell’EUTL. L’articolo 2 precisa che l’ambito oggettivo riguarda le quote create ai fini dell’EU ETS. Le definizioni dell’articolo 3 richiamano, oltre ad atti dell’Unione già esistenti, nozioni centrali quali amministratore centrale, amministratore nazionale, operazione, restituzione, soppressione, conti di deposito, quote generiche e quote del trasporto aereo.

Architettura istituzionale del sistema dei registri

Gli articoli 4, 5 e 6 assegnano all’amministratore centrale la gestione del registro e dell’EUTL, nonché la responsabilità dell’infrastruttura tecnica e dei collegamenti con altri registri ETS collegati. L’articolo 7 impone a ogni Stato membro di designare un amministratore nazionale, che opera sui conti soggetti alla giurisdizione dello Stato membro e funge da principale punto di contatto per i titolari dei conti. La Commissione coordina l’attuazione del regolamento con gli amministratori nazionali e con l’amministratore centrale.

Conti, stati dei conti e amministrazione

Il capo 3 del titolo I disciplina i tipi di conto iscritti nel registro dell’Unione: conti di gestione ETS, conti di deposito di gestore, conti di deposito di operatore aereo, conti di scambio, conti nazionali di deposito e conti funzionali alle aste. L’articolo 9 prevede diversi stati del conto: aperto, bloccato, in attesa di chiusura, chiuso ed escluso. Lo stato del conto incide direttamente sulla possibilità di avviare o concludere operazioni: i conti bloccati, in attesa di chiusura, chiusi o esclusi sono soggetti a limitazioni specifiche, con eccezioni tassative.

L’articolo 10 definisce i poteri dell’amministratore del conto: apertura, sospensione dell’accesso, chiusura, modifica dello stato, approvazione dei rappresentanti e avvio di operazioni su richiesta o su ordine delle autorità. I conti restano soggetti alla legge dello Stato membro dell’amministratore, e le quote sono considerate situate nel territorio di tale Stato.

Apertura dei conti e registrazione dei verificatori

Gli articoli 12-18 regolano le principali categorie di conti. L’amministratore centrale apre i conti di gestione ETS; gli amministratori nazionali aprono, su richiesta e previa documentazione completa, i conti per la consegna delle garanzie d’asta, i conti di deposito di gestore e di operatore aereo, i conti di scambio e i conti nazionali di deposito. In generale, il termine per decidere è di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa.

Per i gestori e gli operatori aerei, l’apertura è collegata all’autorizzazione a emettere gas a effetto serra o all’approvazione del piano di monitoraggio. Gli operatori aerei con emissioni annue inferiori a 25 000 tonnellate di CO2 equivalenti o con un numero limitato di voli possono delegare a terzi l’apertura del conto e la restituzione delle quote, pur rimanendo responsabili dell’adempimento.

I verificatori si registrano secondo una procedura analoga, con obbligo di fornire la prova dell’accreditamento. Gli allegati III, IV, V, VI, VII e VIII descrivono in dettaglio le informazioni e i documenti da presentare, inclusi dati identificativi, titolarità effettiva, documenti societari, coordinate bancarie, fedina penale e prova di residenza o identità.

Rifiuto di apertura o di registrazione, e rimedi

L’articolo 19 consente il rifiuto quando le informazioni sono incomplete, obsolete, inaccurate o false; quando il richiedente o un direttore è sottoposto a indagini o è stato condannato negli ultimi cinque anni per frodi legate alle quote, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; quando esistono motivi ragionevoli di rischio; o per motivi previsti dal diritto nazionale. Il procedimento può avvalersi della cooperazione tra amministratori nazionali. Il rifiuto è impugnabile dinanzi all’autorità competente o a quella designata dal diritto nazionale, che può ordinare l’apertura del conto o confermare il diniego con decisione motivata.

Rappresentanti autorizzati e controlli di sicurezza

Gli articoli 20 e 21 regolano la designazione dei rappresentanti autorizzati, persone fisiche maggiorenni abilitate ad avviare, approvare o eseguire operazioni per conto del titolare del conto. In linea generale, ogni conto deve avere almeno due rappresentanti autorizzati con combinazioni di poteri predeterminate. I verificatori devono avere almeno un rappresentante autorizzato, ma il suo ruolo è incompatibile con quello di rappresentante di un conto.

La designazione richiede documentazione dettagliata, incluse informazioni personali e, in alcuni casi, la fedina penale. L’amministratore nazionale verifica completezza, attualità e veridicità delle informazioni e può rifiutare la designazione per le medesime ragioni previste per l’apertura dei conti. Sono previsti termini di 20 giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori 20 giorni in casi complessi.

Aggiornamento dei dati, riesami periodici e conti di fiducia

L’articolo 22 impone ai titolari dei conti di comunicare le modifiche entro 10 giorni lavorativi e di confermare ogni anno, entro il 31 dicembre, la correttezza dei dati. Gli amministratori nazionali riesaminano i dati almeno ogni tre anni, o ogni cinque anni per conti di deposito di gestore, conti di deposito di operatore aereo e verificatori. La norma disciplina anche successioni per fusione o scissione, cancellazione dei rappresentanti autorizzati, nomina di nuovi rappresentanti e cambi di Stato membro di riferimento degli operatori aerei.

L’articolo 23 introduce l’elenco dei conti di fiducia, nel quale sono automaticamente inclusi i conti dello stesso titolare amministrati dallo stesso amministratore nazionale e alcuni conti unionale. Le modifiche all’elenco seguono una procedura con approvazione da parte di due rappresentanti autorizzati e producono effetti immediati o differiti secondo il tipo di modifica.

Chiusura dei conti, sospensione dell’accesso e garanzia del saldo positivo

Gli articoli 24-29 disciplinano la chiusura dei conti e il trattamento dei saldi positivi. Alcuni conti si chiudono su richiesta del titolare, altri solo al ricorrere di specifiche condizioni, ad esempio per i conti di deposito di gestore e di operatore aereo, che richiedono la cessazione dell’attività, l’annotazione dell’ultimo anno di emissione, il corretto caricamento delle emissioni verificate e la restituzione di un numero di quote almeno pari alle emissioni verificate.

L’articolo 30 consente la sospensione dell’accesso per ragioni di sicurezza, frode sospetta, mancanza di requisiti, inadempimenti o insolvenza. In caso di sospensione, il titolare o il rappresentante può contestare la misura entro 30 giorni di calendario. Se un conto sospeso presenta un saldo positivo, l’autorità può ordinare il trasferimento delle quote al conto nazionale o l’assegnazione dello stato "in attesa di chiusura".

Emissioni verificate e stato di adempimento

Gli articoli 31-33 disciplinano la raccolta, verifica e iscrizione dei dati annuali di emissione. Le emissioni dell’anno precedente devono essere inserite e, dopo verifica positiva, contrassegnate come verificate entro il 31 marzo; in difetto, al 1° aprile il conto viene bloccato. Se i dati mancano o risultano errati al 1° maggio, l’eventuale stima sostitutiva deve essere calcolata con la massima precisione possibile.

L’articolo 33 impone al 1° maggio di ogni anno il calcolo del valore relativo allo stato di adempimento, cioè la differenza tra quote restituite e emissioni verificate, con un fattore di correzione variabile a seconda del periodo di scambio. Per i periodi 2008-2012 e 2013-2020 il fattore segue una logica diversa rispetto ai periodi che iniziano il 1° gennaio 2021.

Operazioni: trasferimenti, definitività, creazione delle quote e ISIN

Il capo 2 del titolo II disciplina le operazioni sul registro. L’articolo 35 introduce la conferma fuori banda per i trasferimenti, regole di esecuzione differita per i conti non inseriti nell’elenco dei conti di fiducia e specifiche finestre temporali per l’esecuzione. I trasferimenti verso conti fidati possono essere immediati in determinate fasce orarie; gli altri sono eseguiti con differimento al giorno lavorativo successivo o al secondo giorno lavorativo successivo.

L’articolo 36 qualifica le quote come strumenti fungibili e dematerializzati e attribuisce valore probatorio all’iscrizione nel registro. Le operazioni diventano definitive e irrevocabili al completamento, con tutela dell’acquirente in buona fede. L’articolo 37 disciplina la creazione delle quote e l’attribuzione di codici identificativi univoci; dal 1° gennaio 2021 le quote recano l’indicazione del periodo decennale di creazione e i codici ISIN sono resi visibili nel registro.

Assegnazione gratuita, aste e conti collegati

Gli articoli 38-45 regolano i trasferimenti preliminari alle aste e all’assegnazione gratuita, distinguendo tra quote generiche e quote del trasporto aereo. Sono disciplinati i trasferimenti al conto d’asta, al conto di assegnazione, al conto di riserva speciale e le operazioni di fine periodo che riversano le residue quote nei conti totali o di soppressione.

Gli articoli 46-49 riguardano le tabelle nazionali di assegnazione, che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per i periodi 2021-2025 e 2026-2030, rispettivamente entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025. La Commissione può ordinarne l’iscrizione nel registro se conformi alla direttiva 2003/87/CE e al regolamento delegato (UE) 2019/331. Le modifiche delle tabelle sono parimenti soggette a controllo e inserimento nel registro.

Gli articoli 48 e 50 prevedono il trasferimento automatico delle quote gratuite ai conti di deposito di gestore e di operatore aereo, mentre gli articoli 49 e 51 disciplinano i casi di correzione delle assegnazioni, inclusi errori, cessazione dell’attività e fusioni. Per il trasporto aereo sono inoltre regolati gli effetti degli accordi di collegamento con altri sistemi ETS.

Aste

Gli articoli 52-54 regolano le tabelle d’asta, la loro iscrizione nell’EUTL, le modifiche e il trasferimento delle quote ai conti per la consegna delle garanzie d’asta. Le tabelle d’asta devono essere presentate entro un mese dalla determinazione e prima della pubblicazione del calendario d’asta. La loro iscrizione nell’EUTL produce effetti rilevanti ai fini della direttiva 98/26/CE sul carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e regolamento titoli.

Scambio, restituzione, soppressione e annullamento

L’articolo 55 disciplina i trasferimenti di quote tra conti, imponendo per i conti di deposito di gestore e di operatore aereo il ricorso ai conti fidati, salvo diversa decisione del titolare. L’articolo 56 regola la restituzione delle quote per coprire le emissioni verificate, vieta la doppia restituzione della stessa quota e esclude le quote contraddistinte da codice paese dalla restituzione. L’articolo 57 disciplina la soppressione delle quote su richiesta del titolare, che non genera alcuna restituzione ai fini emissivi.

L’articolo 58 consente l’annullamento di operazioni eseguite per errore o involontariamente entro 10 giorni lavorativi, con limiti rigorosi: per le restituzioni e soppressioni l’annullamento è possibile solo entro 30 giorni lavorativi e se non determina non conformità; per assegnazioni errate è possibile solo se il conto di destinazione detiene ancora unità dello stesso tipo e l’assegnazione è successiva alla cessazione o al ritiro dell’autorizzazione.

Collegamenti con altri sistemi ETS

L’articolo 59 consente all’amministratore centrale di creare conti, procedure e transazioni per attuare gli accordi di collegamento conclusi ai sensi degli articoli 25 e 25 bis della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento contiene anche norme specifiche sui trasferimenti tra registri e sulle sospensioni o interruzioni degli accordi di collegamento.

Requisiti tecnici, autenticazione e continuità operativa

Gli articoli 60-64 impongono disponibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sistemi di back-up, helpdesk nazionali e centrale, cifratura delle comunicazioni, autenticazione secondaria e misure contro accessi non autorizzati. Il rappresentante autorizzato deve proteggere le proprie credenziali e segnalare immediatamente eventuali compromissioni. L’articolo 65 prevede la sospensione dell’accesso al registro o a sue parti in caso di violazioni della sicurezza o gravi rischi di sicurezza.

Gli articoli 66-69 trattano la sospensione dell’accesso alle quote in caso di sospetta frode, la cooperazione con le autorità antiriciclaggio e con le FIU, la sospensione delle procedure per manutenzione o non conformità del sistema e la sospensione degli accordi di collegamento se previsto dal relativo accordo.

Controlli automatici, concordanza tra registro ed EUTL e completamento delle procedure

Gli articoli 70-74 prevedono controlli automatici su tutte le procedure, l’interruzione delle operazioni difformi, la verifica periodica di concordanza tra i dati del registro e dell’EUTL e la regola per cui le operazioni si considerano completate quando l’EUTL ne comunica il buon esito. Se la conclusione non avviene entro 24 ore dalla comunicazione, l’EUTL interrompe automaticamente la procedura.

Protezione dei dati, riservatezza e accesso alle informazioni

L’articolo 77 attribuisce agli amministratori nazionali la qualifica di titolari del trattamento ai sensi del GDPR e alla Commissione quella prevista dal regolamento (UE) 2018/1725. Sono disciplinate le notifiche delle violazioni dei dati, i limiti alle categorie di dati trattabili e il divieto di trattare dati particolari nel registro e nell’EUTL.

L’articolo 78 fissa il termine ordinario di conservazione delle registrazioni in cinque anni dalla chiusura del conto, con possibilità di conservazione ulteriore per altri cinque anni in casi specifici e con accesso limitato. Gli articoli 79 e 80 stabiliscono quali informazioni possano essere pubbliche e quali restino riservate; i dati riservati possono essere comunicati solo a soggetti espressamente elencati e per finalità determinate, tra cui indagine, contrasto, vigilanza finanziaria, fiscalità e lotta al riciclaggio.

Oneri, continuità e regime transitorio

L’articolo 81 vieta alla Commissione di imporre oneri ai titolari dei conti, ma consente agli amministratori nazionali di applicare oneri ragionevoli, da pubblicare sul sito della Commissione. L’articolo 82 ribadisce l’obbligo di ridurre al minimo le interruzioni del funzionamento del registro.

Sul piano transitorio, l’articolo 84 mantiene attivi i conti già aperti o usati ai sensi del regolamento (UE) n. 389/2013, mentre l’articolo 85 limita la detenzione di unità di Kyoto nei conti ETS fino al 1° luglio 2023, imponendo poi il trasferimento verso conti PK. L’articolo 88 abroga il regolamento (UE) n. 389/2013 dal 1° gennaio 2021, ma ne conserva l’applicazione fino al 1° gennaio 2026 per alcune transazioni legate al periodo 2013-2020 e al protocollo di Kyoto.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 89 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applichi dal 1° gennaio 2021, con l’eccezione dell’articolo 87 che si applica dalla data di entrata in vigore. Per gli operatori, ciò significa che il nuovo assetto del registro e delle operazioni ETS è pienamente operativo dal 2021, con permanenza di regole transitorie per i periodi pregressi.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e ambito di applicazione

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e tenuta del registro dell’Unione e dell’EUTL. L’articolo 2 limita l’applicazione alle quote create per l’EU ETS. L’articolo 3 contiene un ampio elenco di definizioni, tra cui amministratore centrale, amministratore nazionale, titolare del conto, operazione, restituzione, soppressione, quote generiche e quote del trasporto aereo.

Registro dell’Unione ed EUTL

Gli articoli 4-6 attribuiscono all’amministratore centrale la gestione del registro dell’Unione e dell’EUTL, prevedendo collegamenti di comunicazione con i registri di sistemi ETS collegati e con l’EUTL. Il registro e il catalogo devono essere conformi ai requisiti tecnici di hardware, reti, software e sicurezza di cui all’articolo 75.

Ruolo degli amministratori nazionali

L’articolo 7 impone a ciascuno Stato membro di designare un amministratore nazionale, che funge da punto di contatto per i titolari dei conti e svolge le operazioni di gestione dei conti. Sono previsti obblighi di coordinamento con la Commissione e l’amministratore centrale, nonché misure per evitare conflitti di interesse.

Conti nel registro e stati dei conti

Gli articoli 8-11 disciplinano i tipi di conto, i relativi stati (aperto, bloccato, in attesa di chiusura, chiuso, escluso), l’amministrazione dei conti e le comunicazioni automatizzate dell’amministratore centrale. Un conto chiuso non può essere riaperto; i conti in attesa di chiusura o esclusi sono sottoposti a forti limitazioni operative.

Apertura e registrazione dei conti e dei verificatori

Gli articoli 12-18 regolano l’apertura dei conti di gestione ETS, dei conti di deposito di gestore e di operatore aereo, dei conti di scambio e dei conti nazionali di deposito, nonché la registrazione dei verificatori. In via generale l’amministratore nazionale decide entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda completa. Per i conti di deposito di gestore e operatore aereo e per i verificatori sono richieste informazioni e documenti dettagliati negli allegati III, V, VI, VII e VIII.

Rifiuto di apertura o di registrazione

L’articolo 19 consente il rifiuto se le informazioni sono incomplete, inaccurate o false, se emergono indagini o condanne recenti per frode legata a quote, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi, se vi sono motivi ragionevoli di rischio o per motivi previsti dal diritto nazionale. Sono previste verifiche aggiuntive, la possibilità di assistenza tra amministratori nazionali e un rimedio contro il rifiuto tramite l’autorità competente o altra autorità responsabile.

Rappresentanti autorizzati e loro approvazione

Gli articoli 20 e 21 disciplinano i diritti dei rappresentanti autorizzati, il numero minimo iniziale per i conti, l’accesso in sola lettura, l’eventuale esenzione dall’approvazione di un secondo rappresentante per taluni trasferimenti a conti fidati, e la procedura di designazione/approvazione entro 20 giorni lavorativi, prorogabili di altri 20. La designazione può essere rifiutata per informazioni false o per ragioni connesse a reati gravi o al diritto nazionale.

Aggiornamento dei dati, successione e conti di fiducia

L’articolo 22 impone ai titolari dei conti di comunicare le modifiche entro 10 giorni lavorativi e di confermare annualmente la correttezza dei dati entro il 31 dicembre; sono previsti riesami periodici dei dati e regole specifiche per fusioni, scissioni e cambio di riferimento per gli operatori aerei. L’articolo 23 consente l’elenco dei conti di fiducia, con inclusione automatica di alcuni conti e trasferimenti soggetti a tempistiche specifiche.

Chiusura dei conti, sospensione dell’accesso e tutela del saldo positivo

Gli articoli 24-30 disciplinano chiusura dei conti, cancellazione dei verificatori, chiusura o blocco d’ufficio, trasferimento del saldo positivo a un altro conto o al conto nazionale, e sospensione dell’accesso in caso di violazioni, frodi sospette, insolvenza o altri presupposti. Sono previste contestazioni entro 30 giorni di calendario e regole specifiche per i conti di deposito di gestore e di operatore aereo.

Emissioni verificate e calcolo dello stato di adempimento

Gli articoli 31-33 disciplinano l’inserimento e la verifica dei dati annuali sulle emissioni, il blocco dei conti se le emissioni verificate non sono inserite entro il 1° aprile, e il calcolo del valore relativo allo stato di adempimento al 1° maggio. Per i periodi di scambio 2008-2012 e 2013-2020 il fattore di correzione ha regole diverse rispetto ai periodi dal 2021 in poi.

Operazioni, trasferimenti, restituzione e soppressione delle quote

Gli articoli 34-57 regolano le procedure di trasferimento, la natura dematerializzata e fungibile delle quote, la definitività delle operazioni, la creazione delle quote e la loro identificazione tramite codice unico e, dal 2021, indicazione del periodo decennale di creazione e dei codici ISIN. Sono previste regole specifiche per trasferimenti verso/da conti di fiducia, aste, assegnazione gratuita, restituzione delle quote a fini di conformità, soppressione su richiesta del titolare e annullamento di operazioni errate o involontarie entro termini stringenti.

Collegamenti con altri sistemi ETS

L’articolo 59 consente all’amministratore centrale di creare conti, istituire procedure ed eseguire operazioni necessarie ad attuare gli accordi di collegamento conclusi ai sensi degli articoli 25 e 25 bis della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento adegua quindi il sistema dei registri alle interconnessioni con sistemi ETS di paesi terzi o collegati.

Requisiti tecnici, sicurezza e autenticazione

Gli articoli 60-76 contengono le regole su disponibilità 24/7, back-up, helpdesk, autenticazione del registro e degli utenti, crittografia, autenticazione secondaria, sospensione per violazioni della sicurezza o rischi gravi, controlli automatici, rilevazione di difformità, verifica di concordanza tra registro ed EUTL, conclusione delle procedure e gestione delle versioni software. La Commissione rende inoltre disponibili specifiche tecniche e di scambio dati ai sensi dell’articolo 75.

Protezione dei dati, riservatezza e conservazione delle registrazioni

Gli articoli 77-80 qualificano gli amministratori nazionali come titolari del trattamento ai sensi del GDPR e la Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. Sono fissati limiti stringenti alle categorie di dati trattabili, divieti per dati particolari, termini di conservazione di cinque anni dopo la chiusura del conto, possibilità di ulteriore conservazione per esigenze di indagine, contrasto, vigilanza o fiscalità, e disciplina della riservatezza, inclusi i soggetti a cui le informazioni possono essere comunicate.

Oneri e interruzione del funzionamento

L’articolo 81 vieta alla Commissione di imporre oneri ai titolari dei conti e consente agli amministratori nazionali di applicare oneri ragionevoli, da comunicare alla Commissione. L’articolo 82 impone di minimizzare le interruzioni del registro dell’Unione e dell’EUTL e di mantenere elevati standard di continuità operativa e sicurezza.

Disposizioni transitorie, abrogazione e decorrenza

Gli articoli 83-89 disciplinano l’attuazione nazionale, la continuità dei conti già aperti ai sensi del regolamento (UE) n. 389/2013, il trattamento delle unità di Kyoto fino al 1° luglio 2023, l’integrazione dei nuovi obblighi informativi e l’abrogazione del regolamento (UE) n. 389/2013 dal 1° gennaio 2021, che tuttavia continua ad applicarsi fino al 1° gennaio 2026 per alcune transazioni relative al periodo 2013-2020 e al protocollo di Kyoto. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2021, salvo l’articolo 87 applicabile dalla data di entrata in vigore.

Come è indicizzato

Materieambienteclimamercato delle quote di emissioneservizi finanziariprotezione dei dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.