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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23171/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Sondrio, per furto pluriaggravato ai danni del supermercato Iperal di Piantedo. L'accusa contestava il delitto, in concorso, di impossessamento di 82.734,10 Euro sottratti tramite manomissione del sistema di posta pneumatica (aggravanti: violenza sulle cose e aver agito in quattro persone). Miani ha proposto ricorso per cessazione poiché deceduto dopo la sentenza ma prima dell'irrevocabilità; Orlando ha impugnato per vizio di motivazione rispetto all'individuazione e alla partecipazione al fatto e per errata applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento dell'attenuante.

La decisione

Per quanto riguarda Miani Antonio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato (art.150 c.p.). Quanto ad Orlando Saverio il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte di Cassazione ha ritenuto che non spetti a essa una rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie; la Corte di appello aveva fornito motivazione logica e sufficiente (identificazione tramite immagini, utenza cellulare spenta nel periodo del fatto, indumento corrispondente a quello ripreso), e ha correttamente escluso l'attenuante invocata perché il contributo dell'imputato non era trascurabile. Orlando è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riconosciuto il concorso morale e materiale fra più soggetti nella commissione del reato; la Corte ha mantenuto la qualificazione della partecipazione in concorso.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma base sul furto: la condotta descritta (impossessamento della somma) è stata ritenuta integrativa del reato di furto.

  • art. 625 cod. pen., nn. 1 e 5

    Applicate le aggravanti per violenza sulle cose (manomissione del sistema di posta pneumatica) e per aver commesso il fatto in quattro persone; la Corte ha confermato che tali circostanze aggravano la pena.

  • art. 150 cod. pen.

    La Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio nei confronti di Miani perché il reato si estingue per la morte dell'imputato intervenuta prima dell'irrevocabilità della condanna.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha escluso l'applicabilità delle ipotesi previste da questa disposizione (possibili eccezioni sulla prosecuzione del processo/effetti della morte), ritenendo quindi che non ostassero all'estinzione del reato per il decesso di Miani.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa di Orlando come parametro di censura (presunta violazione/insufficienza della motivazione), ma la Corte ha rigettato la censura ritenendo che la verifica in cassazione non possa divenire riconsiderazione del merito.

  • art. 114 cod. pen.

    La questione riguardava la richiesta di riconoscimento dell'attenuante; la Corte ha ritenuto che l'articolo non potesse giustificare l'attenuante invocata perché il contributo dell'imputato non era causale-mente trascurabile.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e legge 20 febbraio 2006 n.46

    La Corte ha ribadito il limite del sindacato di legittimità: la Cassazione controlla la logicità e completezza della motivazione ma non procede a una nuova valutazione del materiale probatorio; la modifica normativa citata non ha ampliato i poteri di riconsiderazione del merito.

Massime di principio

  • Se il decesso dell'imputato interviene prima dell'irrevocabilità della condanna, il reato si estingue e la sentenza di condanna va annullata senza rinvio ai sensi dell'art.150 c.p.
  • In sede di Cassazione il sindacato è limitato alla verifica della legittimità e della coerenza logico-argomentativa della motivazione: non è consentita la riconsiderazione o la rivalutazione delle prove di merito.
  • Per l'individuazione di un imputato in reati commessi in gruppo, elementi come immagini video riconducibili ai tratti somatici, il comportamento dell'utenza telefonica (ad es. telefono spento nella finestra temporale del reato) e il rinvenimento di indumenti corrispondenti ai filmati sono elementi idonei a superare il ragionevole dubbio quando valutati congiuntamente.
  • La concessione di attenuanti richiede che il contributo dell'imputato sia effettivamente di scarsa rilevanza causale; una partecipazione non trascurabile esclude l'applicabilità dell'attenuante.
  • Ricorsi che richiedono semplicemente una diversa valutazione delle risultanze probatorie sono generalmente inammissibili in Cassazione.

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