Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17768/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato o comunque affermato la sua responsabilità per il reato di ricettazione. L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità penale, ma la Corte ha rilevato che la censura si limitava a riprodurre le doglianze già sollevate in appello e già respinte, senza una critica argomentata specifica alla decisione impugnata. In particolare, la motivazione della sentenza di merito evidenziava che l'imputato non aveva fornito spiegazioni sull'origine lecita dei beni in contestazione.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per il giudizio di responsabilità per ricettazione; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, ma rileva l'inammissibilità del motivo che non offre una critica specifica alla motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza autonoma elaborazione critica, censure già formulate in appello e già esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • Ai fini della ricettazione, la mancata spiegazione della provenienza lecita dei beni può costituire elemento valorizzabile nella motivazione di responsabilità, mentre sul piano del ricorso è necessario confrontarsi in modo specifico con tale argomentazione.
  • Il motivo di ricorso deve assolvere la funzione tipica di critica argomentata della sentenza impugnata; una doglianza meramente apparente o assertiva non supera il vaglio di specificità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.