Cassazione Penale, Sentenza n. 18032/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazioni di legge e vizi di motivazione per omessa determinazione della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, in relazione al combinato disposto degli artt. 28 e 133 c.p.; il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello non avesse fissato concretamente la durata della pena accessoria e richiamava la pronuncia delle Sezioni Unite n. 28910/2019
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di cassazione ha ritenuto che, avendo la Corte d'appello rideterminato la pena principale complessiva in anni tre e mesi quattro di reclusione, trovasse applicazione l'art. 29, comma 1 (ultima parte) c.p., che fissa automaticamente la durata dell'interdizione dai pubblici uffici in anni cinque per condanne alla reclusione non inferiori a tre anni. Pertanto non era necessaria una determinazione discrezionale della durata ai sensi dell'art. 133 c.p. La Suprema Corte ha inoltre confermato il corretto riferimento della Corte d'appello all'entità della pena complessiva per la determinazione della pena accessoria nel caso di continuazione fra reati omogenei, salvo rispetto del limite edittale massimo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 29 cod. pen.
"(...) la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque"
La Corte ha ritenuto che la norma fissi direttamente la durata dell'accessorio quando la pena di reclusione inflitta è pari o superiore a tre anni; quindi non è necessaria la determinazione della durata ai sensi dell'art. 133 c.p. in questi casi
art. 133 cod. pen.
Norma che disciplina i criteri di determinazione della pena (attenuazione/aggravazione) e che si applica per la determinazione discrezionale della durata delle pene accessorie solo se la legge non ne fissa una misura predeterminata
art. 28 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena accessoria; la Corte ha chiarito che l'art. 28 va applicato insieme all'art. 133 solo quando la legge non predetermina la durata dell'accessorio
art. 37 cod. pen.
Riferimento normativo richiamato per l'ipotesi in cui la durata dell'accessorio non sia fissata in misura fissa dalla legge; la Corte ha distinto i casi previsti da art. 29 (misura fissa) da quelli regolati dall'art. 37
art. 314 cod. pen.
Norma che incrimina il peculato, il reato per il quale l'imputato è stato condannato
art. 89 cod. pen.
Riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente, applicata in sede di gravame dalla Corte d'appello per ridurre la pena principale
art. 81, comma 2 cod. pen.
Richiamato in relazione alla continuazione tra più reati; la Corte ha applicato i principi di unificazione delle pene nei casi di continuazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che prevede le conseguenze economiche per il ricorso dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende
Sezioni Unite, sentenza n. 28910/2019 (Suraci)
Decisione richiamata dal ricorrente che disciplina il caso in cui la durata delle pene accessorie non sia fissata in misura fissa dalla legge; la Corte di cassazione ha spiegato che quella pronuncia non è pertinente al caso in esame, in quanto qui la durata è predeterminata dall'art. 29 c.p.
Massime di principio
- Se la legge fissa espressamente la durata di una pena accessoria in relazione a una determinata soglia della pena principale (es. art. 29 c.p.), il giudice non deve determinarla discrezionalmente: si applica direttamente la misura prevista dalla legge
- Quando più reati sono unificati per continuazione e sono omogenei, la durata complessiva della pena accessoria va commisurata all'intera pena principale inflitta, compresi gli aumenti per la continuazione, nel rispetto del limite edittale massimo
- La pronuncia delle Sezioni Unite n. 28910/2019 trova applicazione solo nelle ipotesi in cui la legge non fissi la durata dell'accessorio (ossia quando è indicato un intervallo o un limite minimo/massimo); in tali casi il giudice deve determinare la durata concreta secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Nelle impugnazioni in Cassazione, la mancata considerazione dell'applicabilità di una norma che predetermina la durata dell'accessorio determina spesso l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza
- Chi propone ricorso deve verificare preventivamente se la disciplina legale dell'accessorio sia di tipo 'a misura fissa' o 'a misura variabile', perché da ciò dipende la strategia processuale e i criteri che il giudice d'appello o di legittimità dovranno applicare
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