Cassazione Civile, Ordinanza n. 04204/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi IMU notificati per gli anni 2012 e 2013 in relazione a un immobile sito in Roccalbegna, inizialmente classificato in categoria catastale D/4. La parte contribuente aveva presentato una procedura DOCFA per ottenere la variazione della classificazione da D/4 a B/5 con riduzione della rendita; la variazione risultava "in atti catastali dal 30.9.2013". La CTR della Toscana aveva ritenuto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 5-bis, d.l. 225/2010, la norma operasse solo per le rendite presunte attribuite d'ufficio e non per quelle dichiarate dai proprietari, con conseguente legittimità degli avvisi basati sulla precedente categoria D/4. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva il contrasto della sentenza con l'art. 2, comma 5, d.l. 225/2010 conv. in l. 10/2011, sostenendo che la variazione catastale e la riduzione di rendita non potevano esplicare effetti fiscali per l'IMU solo dal 1 gennaio 2014, perché per le annualità 2012 e 2013 doveva ancora valere la rendita precedente. Contestava quindi la legittimità degli avvisi comunali e l'interpretazione restrittiva della CTR sulla disciplina della rendita catastale e della sua efficacia fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, ai fini ICI e quindi IMU, vale la regola generale dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992, richiamato dall'art. 8 d.lgs. 23/2011, secondo cui rilevano le rendite risultanti in catasto al 1 gennaio dell'anno d'imposizione. Ha chiarito che la procedura DOCFA ha natura collaborativa e che la rendita proposta o successivamente attribuita non deroga di per sé a tale regola generale; inoltre l'art. 2, comma 5-bis, d.l. 225/2010 riguarda il diverso tema delle rendite presunte e della loro efficacia fiscale, unidirezionalmente favorevole all'amministrazione nei casi di omessa dichiarazione catastale. Pur rilevando che la motivazione della CTR conteneva un'affermazione non corretta sul campo di applicazione della norma, la Corte ha considerato il dispositivo conforme a diritto e ha rigettato il ricorso. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 504
Per ciascun periodo d'imposta la base imponibile si determina assumendo la rendita catastale risultante al 1 gennaio dell'anno di imposizione; la regola vale anche ai fini IMU tramite il rinvio dell'art. 8 d.lgs. 23/2011.
art. 8 d.lgs. 23/2011
Richiama la disciplina ICI sulla determinazione della base imponibile ai fini IMU, rendendo applicabile anche a quest'ultima il criterio della rendita catastale risultante al 1 gennaio.
d.m. 19 aprile 1994, n. 701
Introduce la procedura DOCFA, qualificata come procedura collaborativa di proposta della rendita, efficace provvisoriamente fino alla determinazione definitiva dell'Ufficio.
art. 56 d.P.R. 10 dicembre 1949, n. 1142
Le dichiarazioni rese dal contribuente nell'ambito della procedura catastale hanno funzione di rendita proposta fino all'intervento dell'Ufficio.
art. 1, comma 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
Prevede un termine di un anno per la determinazione della rendita definitiva da parte dell'Ufficio.
art. 2, comma 5-bis, d.l. 225/2010 conv. in l. 26 febbraio 2011, n. 10
Disciplina la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata o attribuita, attribuendo efficacia fiscale fin dalla loro iscrizione in catasto, in deroga alle disposizioni vigenti, con effetto favorevole all'amministrazione e in acconto salvo conguaglio.
art. 19, commi 8, 9 e 10, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122
Impone ai titolari di diritti reali di presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale per immobili non dichiarati o oggetto di variazioni non denunciate; in difetto interviene l'Agenzia del Territorio con attribuzione di rendita presunta.
art. 74, comma 3, l. 21 novembre 2000, n. 342
Richiamato solo per distinguerlo: riguarda l'efficacia degli atti attributivi o modificativi delle rendite dalla notificazione e non i casi di immobili non accatastati o oggetto di obbligo dichiarativo omesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini ICI e IMU, la base imponibile va determinata assumendo la rendita catastale risultante al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, salvo specifiche deroghe di legge.
- La procedura DOCFA ha natura collaborativa e la rendita proposta dal contribuente non sposta, di regola, il criterio legale di efficacia temporale della rendita catastale ai fini tributari.
- La disciplina speciale sulla rendita presunta prevista per immobili non dichiarati o per omessa denuncia di variazioni opera in modo unidirezionale a favore dell'amministrazione, consentendo l'utilizzo fiscale della rendita presunta o successivamente attribuita anche per annualità pregresse secondo i limiti previsti dalla norma.
- Le pronunce che riguardano l'efficacia degli atti di classamento dalla notificazione non sono automaticamente estensibili ai casi disciplinati dalla normativa sulle rendite presunte o sugli immobili non accatastati.
- Se il dispositivo della decisione è conforme a diritto, un eventuale errore argomentativo su un passaggio motivazionale non comporta accoglimento del ricorso.
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