Sentenza n. 2650/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 14864/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 14864/2024 e, in primo grado, ordinanza di disattivazione dell'impianto radiofonico e relativa diffida
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato l'ordinanza con cui l'Ispettorato territoriale aveva disposto la disattivazione amministrativa dell'impianto dell'emittente operante sulla frequenza 103,800 MHz. L'impianto, originariamente autorizzato e successivamente trasferito con provvedimento del 2004, era stato accertato come esercito con caratteristiche tecniche diverse da quelle autorizzate: due antenne a tre elementi anziché un'antenna log-periodica e coordinate geografiche e quota differenti da quelle censite. Erano inoltre state rilevate interferenze con altra emittente, non eliminabili mediante sistemi di protezione. Con il primo motivo d'appello la società ha dedotto l'incompetenza dell'Ispettorato territoriale, sostenendo che l'art. 8, comma 4, del D.M. 16 dicembre 2004 gli attribuirebbe soltanto funzioni di controllo e istruttoria, mentre la disattivazione definitiva, incidendo sul titolo autorizzatorio, sarebbe riservata all'autorità centrale. Ha inoltre sostenuto che l'Ispettorato avrebbe potuto disporre soltanto una disattivazione temporanea, fino al ripristino della conformità tecnica, e non una disattivazione sine die. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione della sentenza di primo grado, ritenendo che essa avesse erroneamente valorizzato la situazione interferenziale, nonostante il provvedimento avesse precisato che i segnali non erano reciprocamente proteggibili.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo, riconoscendo agli Ispettorati territoriali competenze di accertamento delle violazioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, applicazione delle sanzioni amministrative e svolgimento dei poteri di polizia delle comunicazioni, anche in materia di radiodiffusione. L'ordine di disattivazione non è stato qualificato come revoca o definitiva ablazione del titolo autorizzatorio, ma come misura diretta a inibire l'esercizio dello specifico impianto nella configurazione tecnica abusiva e difforme da quella autorizzata. La disattivazione, pertanto, non impedisce il ripristino dell'impianto secondo le prescrizioni ministeriali e non incide sull'autorizzazione originaria. La società, inoltre, non ha dimostrato di avere sottoposto all'amministrazione un progetto conforme all'impianto censito. I precedenti invocati sono stati ritenuti non pertinenti perché riferiti a fattispecie diverse. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per non chiara individuazione dell'oggetto della censura e comunque infondato: il TAR aveva richiamato le interferenze soltanto nell'ambito delle funzioni di controllo spettanti agli Ispettorati e aveva correttamente ritenuto legittima la disattivazione di un impianto esercito con modalità non autorizzate, in presenza di fenomeni interferenziali. La società appellante è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 8, comma 4, D.M. 16 dicembre 2004
“l'attività istruttoria ed i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti in materia di: (…) m) accertamento delle violazioni di leggi, regolamenti, convenzioni, contratti di programma e di servizio nell'ambito delle materie di spettanza del Dipartimento per le comunicazioni e applicazione delle relative sanzioni amministrative per la parte di propria competenza; (…) q) verifica e controllo tecnico sui servizi di comunicazione elettronica”
La disposizione attribuisce agli Ispettorati territoriali competenze tecnico-amministrative comprendenti l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza e la verifica e il controllo tecnico sui servizi di comunicazione elettronica; tali competenze consentono di ordinare la disattivazione di un impianto esercito in modo difforme dal titolo, senza che ciò equivalga alla revoca dell'autorizzazione.
art. 97 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Concorre ad attribuire agli Ispettorati territoriali poteri di polizia delle comunicazioni.
art. 211 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
In combinato disposto con l'art. 97, fonda i poteri degli Ispettorati territoriali in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.
Massime di principio
- L'ordine di disattivazione di uno specifico impianto radiofonico esercito con caratteristiche tecniche difformi da quelle autorizzate non costituisce, di per sé, revoca o definitiva ablazione del titolo abilitativo, quando è diretto soltanto a inibire l'esercizio dell'impianto nella configurazione abusiva.
- Gli Ispettorati territoriali competenti in materia di comunicazioni elettroniche possono accertare le difformità tecniche dell'impianto rispetto al titolo autorizzatorio e adottare i conseguenti provvedimenti di disattivazione nell'ambito delle funzioni di controllo tecnico, accertamento delle violazioni e polizia delle comunicazioni loro attribuite.
- La disattivazione di un impianto esercito in configurazione non autorizzata può essere disposta anche quando le interferenze con altre emittenti non siano eliminabili mediante sistemi di protezione, purché il provvedimento sia interpretato, alla luce del suo contenuto complessivo, come riferito alla configurazione abusiva dell'impianto e non alla soppressione del titolo autorizzatorio.
- La legittimità dell'ordine di disattivazione non è esclusa dalla possibilità astratta di un successivo ripristino dell'esercizio: l'interessato deve conformare l'impianto alle prescrizioni autorizzate e, ove necessario, sottoporre all'amministrazione un progetto conforme.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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