Ordinanza n. 2089/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 02413/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. IV, n. 2413/2026, di accoglimento del ricorso di primo grado e avente natura di sentenza di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (società appellata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Campania ha proposto appello cautelare chiedendo la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Campania n. 2413/2026. La controversia riguarda l’esecuzione di una precedente sentenza del TAR Napoli n. 7449/2024 e, in particolare, il completamento dell’iter autorizzatorio relativo a un intervento ambientale autorizzato da tempo. La Regione ha sostenuto l’esistenza di una sopravvenienza di fatto, non previamente valutata al momento del rilascio dei titoli autorizzatori originari, tale da impedire il completamento dell’iter autorizzatorio. La società appellata ha contestato sia l’effettiva sussistenza della sopravvenienza sia la portata dell’art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006. In sede cautelare occorreva inoltre definire il corretto effetto conformativo della sentenza del TAR Napoli n. 7449/2024 e il perimetro dei fatti e degli atti amministrativi già adottati nel tempo e coperti dal giudicato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensione. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la verifica dell’effettiva esistenza di una sopravvenienza di fatto non valutata in origine, la contestata interpretazione dell’art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006 e la delimitazione dell’effetto conformativo e del giudicato derivanti dalla precedente sentenza del TAR Napoli richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare e da svolgersi nel giudizio di merito. Quanto al periculum in mora, la sentenza di ottemperanza non è stata ritenuta idonea a produrre un danno grave e irreparabile, poiché la sua esecuzione comporta allo stato la mera adozione di atti amministrativi; l’avvio delle attività di ricomposizione ambientale non è imminente e, realisticamente, potrà avvenire dopo la decisione di merito, anche in ragione del rito speciale accelerato. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare in appello e dei poteri del giudice sulla sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
art. 19, comma 10, d.lgs. n. 152/2006
La sua portata applicativa, in relazione alla sopravvenienza di fatto dedotta dalla Regione e all’iter autorizzatorio ambientale, è stata ritenuta questione da approfondire nel merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la decisione sulla sospensione dipende dalla verifica dell’effettiva esistenza di una sopravvenienza di fatto, dall’interpretazione di una disciplina autorizzatoria ambientale e dalla delimitazione dell’effetto conformativo e del giudicato derivanti da una precedente sentenza, tali questioni possono essere rinviate all’approfondimento del merito se richiedono un esame non compatibile con la cognizione sommaria.
- Il periculum in mora non sussiste quando l’esecuzione della sentenza impugnata comporta, allo stato, soltanto l’adozione di atti amministrativi e l’attività materiale potenzialmente lesiva non è imminente né presumibilmente si realizzerà prima della decisione di merito.
- La sospensione cautelare della sentenza deve essere negata in assenza di un danno grave e irreparabile attuale o concreto, anche qualora restino da approfondire nel merito le questioni relative alla legittimità dell’esecuzione e all’effetto conformativo del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 3 giu 2026Ordinanza n. 313/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 3 giu 2026Ordinanza n. 314/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 3 giu 2026Ordinanza n. 315/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 3 giu 2026Ordinanza n. 316/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 3 giu 2026Ordinanza n. 317/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 3 giu 2026Ordinanza n. 318/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →