Cassazione Civile, Sentenza n. 18734/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di nove avvisi di pagamento TARI (anni 2014-2017) emessi dal Comune. La ricorrente contestava la tassabilità di parti dello stabilimento sostenendo che alcune aree producevano esclusivamente o prevalentemente rifiuti speciali (inclusi imballaggi terziari) non assimilabili ai rifiuti urbani, per i quali l'onere di smaltimento è a carico del produttore e che, quindi, dovevano essere escluse dalla superficie tassabile o beneficiare di riduzioni. Denunciava inoltre vizi formali e di motivazione degli atti impositivi e contestava la legittimità del regolamento comunale che aveva assimilato tali rifiuti agli urbani. Il Comune si era difeso sostenendo la legittimità dei provvedimenti e richiamando la previsione regolamentare di assimilazione, chiedendo comunque una riduzione tariffaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi n. 1, 3, 4, 5 e 6 (assorbendo il secondo), rilevando errori logici e omissioni nella motivazione della Commissione Tributaria Regionale che aveva dato rilievo esclusivo alla delibera comunale di assimilazione senza valutare compiutamente le prove documentali prodotte dalla contribuente né la legittimità del regolamento. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione perché: 1) verifichi la legittimità formale degli atti impugnati; 2) accerti, con riguardo agli oneri probatori delle parti, se e quali aree dello stabilimento producano esclusivamente o prevalentemente rifiuti speciali non assimilabili e se sussistano i presupposti per la disapplicazione parziale del regolamento comunale; 3) determini le eventuali riduzioni spettanti (limitate alla quota variabile della TARI) e il relativo ammontare. La Cassazione ha regolato le spese del giudizio e ha disposto il rinvio per il merito.
Norme richiamate
art. 1, commi 641, 642, 649, legge 147/2013
«Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte,a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva» (c. 641); «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ...» (c. 642); «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione [...]» (c. 649)
La Corte interpreta tali commi come norma chiave: la riduzione/esclusione opera per le superfici dove si formano in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, ma l'onere di prova spetta al contribuente. Le riduzioni riguardano la quota variabile della TARI; la quota fissa rimane dovuta.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238
"La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 10 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11" (e indicazione del regime transitorio fino all'adozione del regolamento ministeriale)
La disciplina che avrebbe dovuto creare una TIA definitiva (TIA2) non si è pienamente attuata; perciò è prevalsa una situazione di continuità normativa con TARSU/TIA1 e con i regolamenti comunali vigenti, salvo i limiti imposti dalla normativa successiva e dalla giurisprudenza.
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), art. 21
Rilevanza del potere/ruolo delle norme del Decreto Ronchi nella materia dei rifiuti: in particolare il principio che alcuni rifiuti (es. imballaggi terziari) non sono immettibili nel normale circuito di raccolta urbana e devono essere avviati a recupero tramite operatori autorizzati; i comuni non possono legittimamente assimilare ciò che la normativa non prevede come assimilabile.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), art. 62 e relative disposizioni
La giurisprudenza formatasi sulla TARSU è estensibile alla TARI: principio della continuità regolativa e onere della prova a carico del contribuente per ottenere esclusioni/riduzioni della superficie tassabile.
Codice di procedura civile, art. 360 (primo comma, nn. 3,4,5)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione, violazione di norme di diritto, omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha ritenuto fondati vari motivi di cassazione ai sensi di queste disposizioni.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato in relazione all'obbligo di esaminare l'appello incidentale e di motivare compiutamente la decisione sulle questioni sollevate dalle parti.
Direttiva Europea 2004/2/CE (richiamata con d.lgs. 152/2006, art. 218)
Riferimento normativo utilizzato nella contestazione sulla legittimità dei regolamenti comunali alla luce della disciplina europea/recepita nazionale sugli imballaggi; la Corte richiama la prevalenza della normativa vigente e dei principi che vietano assimilazioni illegittime.
Massime di principio
- Onere della prova: il contribuente che chiede esclusioni o riduzioni della TARI deve provare che specifiche porzioni di superficie producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili e che questi vengono smaltiti autonomamente o avviati al recupero secondo la normativa.
- Effetto della prova: se dimostrata l'esclusione, la riduzione riguarda la quota variabile della TARI; la quota fissa resta dovuta in quanto finalizzata a coprire i costi generali del servizio.
- Limiti all'assimilazione comunale: i regolamenti comunali non possono legittimamente assimilare a rifiuti urbani categorie che la normativa nazionale/ comunitaria esclude dall'assimilazione (es. certi imballaggi terziari); tali disposizioni regolamentari possono essere disapplicate dal giudice tributario in sede di verifica.
- Magazzini e aree interne: l'esclusione è possibile per magazzini o aree funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva e destinati a materie prime/merci che generano rifiuti speciali non assimilabili; magazzini destinati a prodotti finiti, logistica o attività commerciali di norma non rientrano nell'esenzione.
- Ruolo del giudice d'appello in sede di rinvio: la Corte di cassazione può cassare e rinviare per una nuova valutazione di merito, indicando i criteri di valutazione (esame della prova, individuazione delle aree, possibile disapplicazione del regolamento e quantificazione della riduzione).
- Distinzione tra quote: le verifiche sul campo e probatorie devono distinguere tra quota variabile (potenzialmente esente/riducibile) e quota fissa (sempre dovuta salvo diversa disposizione normativa).
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