Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20216/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata INPS per gli anni 2008 e 2009. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal professionista sia per il 2008 sia per il 2009; la Corte d'appello aveva confermato. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 30 d.l. 78/2010 conv. in L. 122/2010 e 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, sostenendo che, quanto alla contribuzione 2009, la prescrizione non poteva essere eccepita perché l'avviso di addebito notificato il 16/01/2017 non era stato impugnato nei termini; tuttavia non ha trascritto i ricorsi introduttivi, rendendo impossibile verificare se essi contenessero o meno l'impugnazione dell'avviso. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2935 c.c. in relazione alle norme sulla Gestione separata e ai termini di versamento, lamentando che la corte territoriale non avesse considerato il differimento al 06/07/2009 del termine di pagamento dei contributi 2008 per effetto del D.P.C.M. 04/06/2009. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specifica trascrizione degli atti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; ha accolto il secondo motivo richiamando l'orientamento secondo cui, per la decorrenza della prescrizione dei contributi della Gestione separata, rileva il termine di pagamento come eventualmente differito dai D.P.C.M. applicabili, che hanno natura regolamentare e vanno considerati nella determinazione del dies a quo. Poiché per i contributi 2008 l'atto interruttivo era stato compiuto il 30/06/2014, entro il quinquennio decorrente dal 06/07/2009, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e accolto il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, rinviando alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione affinché riesamini la decorrenza della prescrizione dei contributi della Gestione separata tenendo conto del differimento del termine di versamento disposto dal D.P.C.M. 04/06/2009 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come base del ricorso per cassazione per denunciata violazione di legge

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la mancata trascrizione dei ricorsi introduttivi ha reso inammissibile la censura fondata sulla loro asserita mancata impugnazione dell'avviso di addebito

  • art. 30 d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'errore della corte territoriale sull'eccezione di prescrizione relativa al 2009

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999

    richiamato dal ricorrente in relazione al termine per impugnare l'avviso di addebito

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione dei contributi decorre dal termine di scadenza del pagamento, includendo i differimenti previsti dai D.P.C.M.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    richiamato per individuare la disciplina contributiva della Gestione separata

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    richiamato insieme alla disciplina dei termini di versamento dei contributi

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    richiamato in tema di termini di versamento

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    riconosce la possibilità di modificare con D.P.C.M. i termini degli adempimenti dei contribuenti; il D.P.C.M. concorre quindi alla determinazione del termine di pagamento rilevante per la prescrizione

  • D.P.C.M. 04/06/2009

    ha differito al 06/07/2009 il termine di versamento dei contributi 2008 e va considerato nella decorrenza della prescrizione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la censura si fonda su un atto processuale e sulla sua specifica causa petendi o sul petitum, è necessario trascriverne le parti rilevanti; in difetto, la doglianza è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento del contributo, e tale termine va determinato tenendo conto anche dei differimenti stabiliti dai D.P.C.M. adottati in attuazione della normativa sui termini di versamento.
  • I D.P.C.M. che differiscono i termini di pagamento dei contributi, in quanto adottati in base a una previsione legislativa che ne consente la modifica e pubblicati in Gazzetta Ufficiale, hanno natura regolamentare e devono essere considerati nella ricostruzione del termine iniziale della prescrizione.
  • L'operatività del differimento dei termini non dipende da oneri di allegazione ulteriori in capo all'ente previdenziale se il differimento è oggettivamente applicabile in ragione dell'attività economica interessata; conta il dato oggettivo dell'appartenenza dell'attività al perimetro degli studi di settore richiamati dalla disciplina temporanea.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.